Cassazione Civile, Sentenza n. 19717/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, ing. Mario Padrone, agiva contro il Comune di Policoro chiedendo il pagamento di onorari e rimborsi per prestazioni professionali rese come "ingegnere capo" in relazione a tre lavori pubblici. Sosteneva di avere diritto a rimborsi accessori pari al 60% degli onorari ma di aver ricevuto soltanto il 10%, e quantificava il credito in euro 4.379,73. Ha chiesto la condanna del Comune per inadempimento contrattuale o, in subordine, per indebito arricchimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Era già passato in giudicato il rigetto della domanda contrattuale (i contratti ritenuti nulli per difetto della forma scritta), restava quindi la domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. La Corte ha confermato che spettava al ricorrente provare l'effettiva diminuzione patrimoniale (ossia l'effettivo esborso) e l'entità della stessa; la mera circostanza che il Comune avesse riconosciuto e corrisposto una somma inferiore (10%) non esimeva l'attore dall'onere probatorio. È stato inoltre precisato che il giudice può e deve accertare d'ufficio l'effettiva esistenza dell'esborso quando ciò sia elemento costitutivo del diritto azionato. Il ricorso è stato quindi rigettato; non è stata pronunciata condanna alle spese nei confronti del Comune intimato e si è dato atto dell'ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente.
Norme richiamate
legge 2 marzo 1949, n. 143 (art. 13 e artt. 4 e 6)
La legge disciplina gli onorari a percentuale che comprendono alcune spese ed i compensi accessori previsti dagli artt. 4 e 6. In contratto le parti possono conglobare i compensi accessori fino al 60% degli onorari; in caso di disaccordo il Consiglio dell'Ordine determina la misura. Tuttavia, fuori dall'azione contrattuale, la prova dell'effettività dell'esborso rimane necessaria per giustificare rimborsi.
art. 2041 c.c. (indebito arricchimento)
L'azione di indebito arricchimento richiede la prova da parte dell'attore dei fatti costitutivi: l'effettivo arricchimento dell'altra parte e la correlativa diminuzione patrimoniale subita dall'attore. In questa sede il ricorrente doveva provare l'effettiva misura dell'esborso subito.
d.l. 66/1989
Richiamato in primo grado come possibile limitazione dell'azione verso il Comune (azionabilità nei confronti del funzionario), ma ritenuto inapplicabile ratione temporis o non decisivo nel caso; la Cassazione conferma che non ha efficacia esonerativa rispetto all'onere probatorio dell'attore nell'azione di indebito arricchimento.
art. 2697 c.c. (onere della prova)
Stabilisce l'onere della prova a carico di chi vuol far valere un diritto: la Corte ha ritenuto che l'attore doveva provare l'effettività e l'entità dell'esborso invocato a fondamento della domanda di indennizzo.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per chiarire che il giudice non può pronunciare oltre le domande o le eccezioni delle parti; la Corte ha precisato però che l'accertamento dell'effettività dell'esborso è un elemento costitutivo del diritto azionato e può essere rilevato d'ufficio, dunque la verifica non costituisce violazione dell'art. 112.
art. 115 c.p.c. e art. 167 c.p.c.
Richiamati in riferimento alla valutazione della prova e al potere del giudice di valutare gli elementi probatori; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello circa il mancato assolvimento dell'onere probatorio.
giurisprudenza citata (Cass. n. 27331/2006; Cass. n. 12750/2003; Cass. n. 1061/1963)
Cass. n.27331/2006 chiarisce, in ambito di azione contrattuale per onorari, che il professionista deve provare l'esistenza delle prestazioni giustificative dei compensi accessori; Cass. n.12750/2003 indica i limiti del giudice nel pronunciarsi su questioni estranee alle domande ma conferma che fatti rilevabili d'ufficio possono essere accertati; Cass. n.1061/1963 stabilisce l'onere probatorio a carico di chi agisce per indebito arricchimento.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Norma procedurale relativa al contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Se la domanda è fondata su indebito arricchimento (art. 2041 c.c.), l'attore ha l'onere di provare l'effettiva diminuzione patrimoniale subita e l'entità dell'esborso; la mera percezione da parte del convenuto di una somma inferiore non sostituisce tale prova.
- Quando la pretesa è invece contratto fondato sulla legge 143/1949, la liquidazione dei compensi accessori può essere determinata dal Consiglio dell'Ordine o dalle parti entro i limiti previsti; ma, in mancanza di consenso, il professionista deve comunque dimostrare i fatti giustificativi delle voci di rimborso.
- Il giudice può rilevare d'ufficio elementi essenziali costitutivi del diritto azionato (es. l'effettivo esborso) e quindi valutare questioni di fatto anche se talune eccezioni sono state sollevate tardivamente dalle parti, purché si rimanga nell'ambito dell'oggetto del giudizio.
- Le eccezioni processuali relative a questioni di prova o alla percentuale forfetaria dei rimborsi hanno natura di materia probatoria più che di eccezione formale: possono pertanto influire sul giudizio anche se sollevate tardivamente, nella misura in cui incidono sull'accertamento dei fatti costitutivi della domanda.
- Prima di proporre azione per indebito arricchimento contro un ente pubblico, valutare la possibilità che la pretesa abbia natura contrattuale o richieda liquidazione da parte dell'Ordine professionale; l'inquadramento giuridico influisce notevolmente sull'onere e sul tipo di prova richiesti.
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