Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 14097/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento Previa sospensione dell’efficacia -dell’avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 12 gennaio u.s., con cui l’Amministrazione ha reso noti i punteggi minimi per l’ammissione alla prova orale per ciascuna classe di abilitazione del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”, Direzione Regionale Sicilia, nella quale l’odierna parte ricorrente non risulta inclusa, a causa della presenza di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti all’interno del proprio questionario; -ove esistente, del verbale con cui è stata approvato l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale per la Direzione Regionale Sicilia; -dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso de quo per la Direzione Regionale Sicilia, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente; -dell’avviso con cui la p.a. ha comunicato gli esiti della prova scritta del concorso de quo nella parte in cui è stato attribuito all’odierna ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario di prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti; -dell’avviso con cui la p.a. ha reso nota la soglia minima di idoneità della prova scritta, pari a 92/100mi; -dell’esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti; -del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito della prova scritta, pari a 90/100 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, nonché inferiore al punteggio minimo previsto per la classe di concorso A018 per l’ammissione alla prova orale (pari a 92/100), viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti nel proprio questionario; -del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento ai quesiti nn. 29, 32 e 33; -dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 29, 32 e 33, del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; -dell’art. 8, comma 2, del bando di concorso, laddove è previsto che “ministeriale. Alla prova orale è ammesso, sulla base dell’esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all’esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi”, poiché lesivo degli interessi della parte ricorrente; - dell’Avviso n. 2632 pubblicato sul sito istituzionale dell’U.S.R. per la Sicilia in data 19.01.2026, con cui sono stati convocati gli ammessi alla successiva fase concorsuale, la prova orale, per la classe di concorso A018 – Filosofia e Scienza Umane nella scuola secondaria di I grado, nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; PER L’ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI Volte all’adozione di ogni provvedimento utile a consentire all’odierna ricorrente di essere inclusa nell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” per la classe A018 - Filosofia e Scienze Umane, e/o l’adozione di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua; nonché per l’accertamento dell’interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso, per il profilo di interesse (classe di concorso A018); e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione di parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso, per il profilo di interesse (classe di concorso A018).

Giustizia amministrativa202607052

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione dall'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso docenti per la classe A018, determinata dall'attribuzione di 90/100 alla prova scritta a fronte della soglia di 92/100, con contestazione di quesiti ritenuti errati o fuorvianti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti relativi alla prova scritta del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, limitatamente alla classe A018 e alla Direzione Regionale Sicilia. Ha contestato, in particolare, il questionario somministrato, i quesiti nn. 29, 32 e 33, gli atti di predisposizione e approvazione dei quesiti e delle risposte, il punteggio di 90/100 conseguito, la soglia di 92/100 per l'ammissione alla prova orale, l'elenco degli ammessi e il mancato inserimento della propria candidatura. Ha chiesto l'annullamento degli atti, la sospensione cautelare, l'accertamento del diritto a essere inclusa nell'elenco degli ammessi e il risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 30 c.p.a. Il TAR non ha esaminato nel merito i vizi dedotti, poiché ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di ulteriori amministrazioni pubbliche e di tutti i controinteressati.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che la controversia riguardi una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e quindi soggetta al rito previsto dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022. In applicazione dell'art. 12-bis, comma 4, ha qualificato come parti necessarie la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR - Struttura di Missione per il PNRR, ordinando la notificazione nei loro confronti entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e il deposito della prova della notifica nei successivi cinque giorni. Ha inoltre autorizzato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, secondo le modalità richiamate nell'ordinanza n. 836 del 2019, entro quindici giorni, con deposito della prova nei successivi dieci giorni. Il giudice ha espressamente stabilito la perentorietà sia dei termini di notifica sia di quelli di deposito, prevedendo l'improcedibilità del ricorso in caso di mancato rispetto. Nessuna decisione è stata assunta sui motivi relativi ai quesiti, al punteggio, alla soglia di ammissione o alla domanda cautelare. La causa è stata rinviata per la prosecuzione della fase di merito all'udienza pubblica del 28 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022

    “sono parti necessarie del presente giudizio anche la Presidenza del Consiglio ed il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR”

    La disposizione è applicata dal TAR per individuare ulteriori amministrazioni pubbliche come parti necessarie nei giudizi relativi a procedure amministrative connesse a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR.

  • art. 49 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti necessarie.

Massime di principio

  • Quando il giudizio rientra nel rito speciale previsto per le procedure amministrative relative a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, devono essere chiamate in giudizio anche le amministrazioni individuate dall'art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022.
  • Il giudice amministrativo può ordinare, ai sensi dell'art. 49 c.p.a. e della disciplina speciale applicabile, l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti necessarie pubbliche e dei controinteressati.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati, l'integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, secondo le modalità stabilite dal giudice.
  • I termini assegnati per la notificazione e per il deposito della prova dell'avvenuta notifica, quando qualificati come perentori nell'ordinanza, devono essere rispettati a pena di improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.