Cassazione Civile, Ordinanza n. 37610/2022 del 22/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF con cui l’Amministrazione finanziaria gli imputava, per l’anno d’imposta 2006, maggiori redditi fondiari derivanti da canoni di locazione di un immobile di sua proprietà. Il contribuente sosteneva che, nel periodo oggetto di accertamento, l’immobile era stato pignorato e affidato a un custode giudiziario, il quale percepiva i canoni di locazione in luogo del proprietario; perciò i relativi importi non gli sarebbero stati riferibili. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva respinto l’appello dell’Ufficio. In cassazione l’Agenzia denunciava, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. 917/1986, in combinato disposto con gli artt. 2912, 492 e 560 c.c. e c.p.c., sostenendo che, ai fini IRPEF, i canoni di locazione di un immobile pignorato restano imputabili al proprietario/debitore esecutato fino alla vendita coattiva o alla cessazione formale del rapporto locatizio, indipendentemente dalla loro effettiva percezione. La Corte ha condiviso tale impostazione, richiamando il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il reddito fondiario da locazione di immobile pignorato concorre al reddito del debitore esecutato anche se i canoni sono incassati dal custode, poiché il pignoramento comprende i frutti della cosa pignorata e il debitore conserva la titolarità del bene fino alla vendita.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR dell’Emilia-Romagna e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinché si uniformi al principio di diritto espresso e provveda anche sulle questioni rimaste assorbite. La decisione impugnata è stata quindi riformata perché aveva escluso l’imputazione al contribuente dei canoni di locazione di un immobile pignorato, mentre la Cassazione ha ritenuto corretta la tassazione in capo al proprietario/debitore esecutato fino alla vendita coattiva.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto in cassazione.
art. 26 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
i redditi fondiari concorrono al reddito complessivo dei soggetti che possiedono l'immobile; per i canoni di locazione l'imputazione al proprietario permane fino alla convalida di sfratto o, nel caso di pignoramento, fino alla vendita coattiva.
art. 23 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dalla giurisprudenza citata per affermare che il reddito fondiario da locazione di immobile pignorato concorre al reddito del debitore esecutato indipendentemente dalla percezione dei canoni.
art. 2912 c.c.
il pignoramento comprende i frutti della cosa pignorata, sicché i canoni di locazione maturati dopo il vincolo rientrano nell'effetto del pignoramento.
art. 492 c.p.c.
il pignoramento immobiliare non fa perdere la titolarità del diritto reale al debitore, ma ne limita il godimento e la disponibilità.
art. 560 c.p.c.
richiamato per distinguere il sequestro giudiziario e per evidenziare che, in tale ipotesi, i frutti sono nella disponibilità del custode.
art. 676 c.p.c.
richiamato in collegamento con l'art. 560 c.p.c. per il regime del sequestro giudiziario.
art. 593 c.p.c.
richiamato per l'obbligo di rendiconto del custode nel sequestro giudiziario.
art. 3, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
"l'imposta si applica sul reddito complessivo netto del soggetto, formato... da tutti i redditi posseduti"
viene evocato per affermare che il presupposto impositivo riguarda i redditi posseduti dal soggetto, non solo quelli materialmente percepiti.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 158/E dell'11/11/2005
citata come prassi amministrativa coerente con la distinzione tra sequestro giudiziario e pignoramento.
Massime di principio
- In tema di IRPEF, i canoni di locazione derivanti da un immobile pignorato restano imputabili al debitore esecutato-proprietario, indipendentemente dalla loro materiale percezione, fino alla vendita coattiva del bene.
- Il pignoramento immobiliare non estingue il diritto reale del debitore sul bene, ma ne limita il godimento e la disponibilità; perciò i frutti civili maturati dopo il vincolo continuano a rilevare fiscalmente in capo al titolare.
- La distinzione tra sequestro giudiziario e pignoramento è decisiva: nel sequestro i frutti possono transitare nella disponibilità del custode in un contesto di incertezza sulla titolarità, mentre nel pignoramento la titolarità resta al debitore esecutato fino alla vendita.
- Ai fini dell'imposizione sui redditi immobiliari, il criterio generale è quello della titolarità del bene/possesso del reddito e non della mera percezione delle somme.
- La tassazione dei canoni di locazione non viene esclusa dal fatto che il custode giudiziario li incassi in luogo del proprietario, se il bene è sottoposto a pignoramento e non vi è ancora trasferimento coattivo della proprietà.
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