Sentenza n. 676/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto dirigenziale n. 10285 del 14 luglio 2025 avente ad oggetto “Riesame con valenza di rinnovo dell’AIA DDG n. 13946 del 06/10/2010 e ss.mm.ii. relativa all’impianto di termovalorizzazione sito in loc. Passovecchio– Zona industriale, Comune di Crotone. Proponente: A2A Ambiente spa, giusta voltura di cui al DDG n. 6676 del 16.05.2024”; - di ogni atto a questo collegato, connesso e presupposto; - per quanto occorrer possa, del parere favorevole al rilascio dell’A.I.A., prot. n. 79381 del 18 dicembre 2024 della STV, ove lesivo; - del parere prot. n. 5317 del 12.2.2025 dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appenino Meridionale, ove lesivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dirigenziale regionale di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA relativa a un impianto di termovalorizzazione, nonché gli atti presupposti e i pareri ambientali e idraulici collegati
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento regionale conclusivo della conferenza di servizi, con cui è stato assentito il riesame con valenza di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata per un impianto di termovalorizzazione esistente, comprensivo delle modifiche strutturali necessarie all’adeguamento alle migliori tecniche disponibili (BAT). Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 242-ter del d.lgs. 152/2006 e del d.m. n. 45/2023, nonché dei principi di azione ambientale, sviluppo sostenibile e precauzione, per la mancata valutazione delle interferenze dell’intervento con il sito di interesse nazionale. Il secondo motivo contestava il superamento del dissenso del Comune in materia di rischio idrogeologico e sosteneva l’obbligatorietà del parere dell’Autorità di bacino, assumendo che l’intervento non rientrasse tra le opere di interesse pubblico, essenziali e non delocalizzabili ammesse nelle aree a rischio R3/R4 dal PAI; nel corso del giudizio le ricorrenti hanno inoltre dedotto tardivamente la classificazione dell’area come R4. Il terzo motivo lamentava la mancata sottoposizione delle modifiche progettuali a nuova valutazione di incidenza ambientale o almeno a screening di Vinca, sostenendo che lo screening del 2022 avesse riguardato un progetto diverso e che non fossero stati considerati gli effetti cumulativi. In memoria sono stati poi dedotti, tardivamente, impatti negativi e significativi delle modifiche e l’inattendibilità della valutazione tecnica regionale. Il quarto motivo deduceva la mancata acquisizione del parere sanitario del Sindaco ai sensi degli artt. 216 e 217 del r.d. n. 1265/1934 e dell’art. 29-quater, comma 6, del d.lgs. 152/2006.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo assorbita l’eccezione di inammissibilità formulata dalla controinteressata perché il ricorso era comunque infondato nel merito. Il primo motivo è stato respinto perché la società aveva presentato al Ministero competente l’istanza di valutazione delle interferenze e il Ministero, all’esito del procedimento, aveva dichiarato l’assenza di motivi ostativi alla realizzazione degli interventi. Le ulteriori contestazioni rivolte contro tale nota sono state dichiarate tardive e inammissibili, poiché avrebbero dovuto essere proposte mediante motivi aggiunti. Il secondo motivo è stato respinto perché l’Autorità di bacino aveva correttamente ritenuto non necessario il proprio parere, essendo stato prodotto lo studio idrologico-idraulico richiesto dalla disciplina del PAI. Il TAR ha ritenuto che l’impianto di termovalorizzazione costituisse opera di interesse pubblico riferita a un servizio essenziale e non delocalizzabile: l’interesse pubblico discende dalla natura di pubblico interesse della gestione dei rifiuti, mentre l’essenzialità delle modifiche deriva dalla loro necessità per l’adeguamento alle BAT. I requisiti di essenzialità e non delocalizzabilità devono essere riferiti all’opera nel suo complesso, cioè all’impianto, e non alle singole opere di ampliamento o ristrutturazione. La deduzione concernente la classificazione dell’area come R4 è stata dichiarata nuova e tardiva. Il terzo motivo è stato respinto perché lo screening di Vinca del 2022, letto unitamente alla successiva valutazione preliminare del 2023, consentiva di escludere la necessità di un nuovo screening: la modifica era stata qualificata come non sostanziale, non presentava impatti ulteriori rispetto a quelli già valutati ed era finalizzata all’adeguamento alle BAT. La valutazione rientrava nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione e non risultava affetta da errore di fatto, inattendibilità, irragionevolezza o irrazionalità. Inoltre, le ricorrenti non avevano provato la produzione di effetti negativi e significativi derivanti dalle modifiche; le nuove allegazioni tecniche e le contestazioni alla valutazione regionale sono state comunque ritenute tardive e inammissibili. Il quarto motivo è stato respinto perché gli artt. 216 e 217 del r.d. n. 1265/1934 non prevedono una preventiva autorizzazione sindacale, ma consentono al Sindaco di formulare prescrizioni o esprimere dissenso. L’art. 29-quater, comma 6, del d.lgs. 152/2006 richiede l’acquisizione delle prescrizioni sindacali, senza attribuire al dissenso un effetto automaticamente vincolante sulla conferenza di servizi. Il Comune, compreso il Sindaco, era stato regolarmente invitato e aveva partecipato alla conferenza, senza formulare prescrizioni ritenute necessarie. Le spese sono state compensate per la peculiarità e complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 29-octies d.lgs. 152/2006
Disciplina il riesame con valenza di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale, richiesto per l’impianto in scadenza.
art. 242-ter d.lgs. 152/2006
Prevede la valutazione delle interferenze degli interventi ricadenti nei siti di interesse nazionale; nel caso concreto il TAR ha valorizzato la valutazione ministeriale conclusa con l’assenza di motivi ostativi.
art. 8 d.m. 26 gennaio 2023, n. 45
Richiamato in relazione alla valutazione delle interferenze con il sito di interesse nazionale.
art. 177, comma 2, d.lgs. 152/2006
La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.
È stato utilizzato per qualificare l’impianto di termovalorizzazione come opera di interesse pubblico.
art. 21, comma 2, lettera g), norme di attuazione e misure di salvaguardia del PAI
Consente, nelle aree a rischio R4, l’ampliamento e la ristrutturazione di opere pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, a determinate condizioni; il TAR ha ritenuto applicabile tale disciplina all’impianto.
art. 22, comma 2, lettera a), norme di attuazione e misure di salvaguardia del PAI
Per le aree a rischio R3 consente gli interventi ammessi nelle aree R4; la norma è stata posta a fondamento della non necessità del parere dell’Autorità di bacino, in presenza dello studio idrologico-idraulico previsto.
art. 5 d.P.R. 357/1997
Disciplina la valutazione di incidenza ambientale; il TAR ha ritenuto legittimo non procedere a un nuovo screening perché le modifiche erano non sostanziali e prive di impatti negativi e significativi ulteriori.
art. 6, comma 9, d.lgs. 152/2006
Richiamato quale base della valutazione preliminare con cui la STV ha escluso la necessità di un’ulteriore procedura di valutazione ambientale.
art. 5, comma 1, lettera l-bis), d.lgs. 152/2006
Variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana.
La qualificazione della modifica come sostanziale richiede effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana; chi contesta tale valutazione deve fornire la prova dell’inattendibilità della valutazione amministrativa e della sussistenza di tali effetti.
art. 29-quater, comma 6, d.lgs. 152/2006
Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
La norma richiede l’acquisizione delle prescrizioni sindacali, ma non attribuisce al Sindaco un potere di veto automatico né rende vincolante il dissenso sulla decisione conclusiva della conferenza di servizi.
artt. 216 e 217 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265
Non prevedono una preventiva autorizzazione sindacale, ma consentono al Sindaco di negare l’attivazione quando necessario per la salute pubblica o di imporre prescrizioni; nell’ambito dell’AIA, il relativo dissenso può essere superato dalla conferenza di servizi.
Massime di principio
- Quando un intervento di modifica di un impianto ricadente in un sito di interesse nazionale è stato sottoposto alla valutazione ministeriale delle interferenze e l’autorità competente ha escluso motivi ostativi alla sua realizzazione, la contestazione della completezza o della correttezza di tale valutazione deve essere proposta tempestivamente contro il relativo atto, mediante motivi aggiunti se la sua esistenza è conosciuta nel corso del giudizio; non può essere introdotta per la prima volta con una memoria di replica.
- Ai fini dell’applicazione della disciplina del PAI sulle opere ammesse nelle aree a rischio idrogeologico, i requisiti dell’essenzialità e della non delocalizzabilità devono essere riferiti all’opera di interesse pubblico nel suo complesso, non alle singole opere di ampliamento o ristrutturazione realizzate sull’impianto.
- Un impianto di termovalorizzazione può qualificarsi come opera di interesse pubblico riferita a un servizio essenziale e non delocalizzabile, in ragione della natura di pubblico interesse della gestione dei rifiuti e della necessità delle modifiche per l’adeguamento alle migliori tecniche disponibili.
- La mancata sottoposizione a un nuovo screening di Vinca di una modifica progettuale è legittima quando l’amministrazione, con valutazione tecnica non inattendibile o irragionevole, abbia qualificato la modifica come non sostanziale e priva di impatti negativi e significativi ulteriori rispetto a quelli già valutati. Chi contesta tale valutazione deve provare l’inattendibilità dell’istruttoria e la produzione congiunta di effetti negativi e significativi.
- Nella procedura di rilascio dell’AIA, l’art. 29-quater, comma 6, del d.lgs. 152/2006 impone l’acquisizione delle prescrizioni del Sindaco previste dagli artt. 216 e 217 del r.d. n. 1265/1934, ma non attribuisce al Sindaco un potere di veto: il dissenso, al pari degli altri apporti acquisiti nella conferenza di servizi, può essere superato dalla determinazione conclusiva.
- Le deduzioni che introducono per la prima volta fatti, qualificazioni tecniche o censure rivolte contro valutazioni amministrative diverse da quelle contestate nel ricorso introduttivo sono nuove e inammissibili se formulate soltanto nelle memorie difensive, anziché con motivi aggiunti nei casi previsti.
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