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Ordinanza

Ordinanza n. 369/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma quanto a entrambi i ricorsi, dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria (sezione Prima) n. 00103/2025, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202600132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Umbria, Sez. I, che aveva accolto la domanda cautelare ai soli fini del riesame, con rimessione all’Amministrazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

Sono stati proposti due appelli cautelari contro la medesima ordinanza del TAR Umbria n. 103/2025, relativa a una procedura per la conclusione di un accordo quadro biennale avente ad oggetto la prestazione di servizi. Gli appelli sono stati riuniti. L’Amministrazione ha contestato la misura cautelare concessa in primo grado; l’appello del Ministero dell’Interno è stato inoltre gravato da una questione preliminare di tardività del deposito. Quanto all’altro appello, il Consiglio di Stato ha rilevato che i motivi e le questioni dedotte richiedono un più approfondito esame nella sede di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Ministero dell’Interno e dall’Ufficio Territoriale del Governo Terni nel ricorso r.g. n. 132/2026, ritenendo tardivo il deposito dell’appello del Ministero, effettuato oltre il termine dimidiato di quindici giorni previsto per il rito applicabile. Ha invece accolto l’appello r.g. n. 9745/2025 e, riformando l’ordinanza cautelare del TAR, ha respinto l’istanza cautelare proposta in primo grado. La riforma è stata motivata dall’assenza, nelle more del giudizio, di un periculum sufficientemente grave da giustificare la misura, considerata anche la già fissata udienza di merito del 24 febbraio 2026, la natura della controversia e la durata biennale dell’accordo quadro. Il rinvio dell’esame approfondito delle censure alla sede di merito non ha impedito la revoca degli effetti cautelari. Le spese del doppio grado cautelare sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 62, comma 2, c.p.a.

    Concorre, insieme alle disposizioni sul rito applicabile, a determinare il termine dimidiato per il deposito dell’appello cautelare.

  • art. 119, comma 2, c.p.a.

    Prevede il dimezzamento dei termini processuali nei giudizi soggetti al rito abbreviato.

  • art. 120, comma 8, c.p.a.

    Concorre all’applicazione del termine dimidiato di quindici giorni nel contenzioso relativo alle procedure di affidamento.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare relativo a una procedura di affidamento soggetta al rito speciale, il deposito dell’appello oltre il termine dimidiato di quindici giorni comporta l’inammissibilità dell’impugnazione.
  • Quando i motivi d’appello cautelare richiedono un approfondito esame incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può rinviarne la valutazione alla sede di merito e decidere la domanda cautelare sulla base dell’assenza del periculum in mora.
  • La fissazione ravvicinata dell’udienza di merito e la natura temporanea o programmata della procedura controversa possono escludere la sussistenza di un periculum tale da giustificare una misura cautelare, anche se il giudice di primo grado aveva disposto il riesame dell’atto da parte dell’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelareTermini e notificazione del ricorso
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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