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Sentenza

Sentenza n. 2136/2026 - Milano, Sezione 3

per l’annullamento - del verbale n. 5 della seduta del 19 febbraio 2025 relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d’Appello di Milano, ad opera della commissione n. 14 istituita presso la Corte d’Appello di Napoli, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 10/30) per l’elaborato della ricorrente, contrassegnato con il n. 317; - della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2024 in imminente svolgimento presso il Distretto di Corte d’Appello di Milano, appresa dalla ricorrente a seguito di accesso all’apposita area riservata sul sito internet del Ministero; - del decreto del Ministero della Giustizia 21 novembre 2024 avente ad oggetto “Nomina delle ulteriori sottocommissioni - sessione di esame avvocati 2024” e dell’allegato relativo alla Corte d’Appello di Napoli, nella parte in cui include nella XIV sottocommissione il Dott. Leone Melillo; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, ivi inclusa la circolare ministeriale in data 2 dicembre 2024 recante “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico.

Giustizia amministrativa202502125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di valutazione insufficiente dell'elaborato scritto dell'esame di abilitazione forense, conseguente non ammissione alle prove orali e atti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la valutazione di 10/30 attribuita al proprio elaborato scritto dalla XIV sottocommissione operante presso la Corte d'appello di Napoli, con conseguente non ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, sessione 2024, presso il Distretto della Corte d'appello di Milano. Ha inoltre contestato il decreto ministeriale di nomina della sottocommissione, nella parte relativa all'inclusione di un componente, nonché la circolare ministeriale sulle indicazioni operative per la correzione degli elaborati, censurando, tra l'altro, l'adeguatezza della motivazione mediante voto meramente numerico. In sede cautelare, il TAR aveva disposto il riesame dell'elaborato da parte di una commissione operante presso una diversa Corte d'appello.

La decisione

Dopo l'accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame dell'elaborato, la nuova correzione ha avuto anch'essa esito insufficiente. La ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse all'accoglimento del ricorso. Il TAR, preso atto della dichiarazione espressa e delle circostanze sopravvenute, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure dedotte. Le spese sono state compensate tra le parti, in ragione della natura processuale della pronuncia e dell'assenza di opposizione dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse

    La sopravvenienza di circostanze che determina, anche per dichiarazione della parte interessata, il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, sopravvengono circostanze che fanno venir meno l'interesse concreto e attuale alla decisione e la parte ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Il riesame dell'atto impugnato disposto in sede cautelare non determina di per sé la definizione nel merito delle censure originarie; se l'esito sopravvenuto rende non più utile la decisione richiesta, il giudizio va definito in rito per improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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