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Ordinanza

Ordinanza n. 228/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - del provvedimento con il quale è stata disposta dal Consiglio di Classe IAI dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore -OMISSIS- di -OMISSIS- la non ammissione alla seconda classe di -OMISSIS-, comunicata il 20.06.2024.

Giustizia amministrativa202402121

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: non ammissione dello studente alla seconda classe, deliberata dal Consiglio di Classe e comunicata il 20 giugno 2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I genitori hanno impugnato, chiedendone l'annullamento, il provvedimento di non ammissione del figlio minorenne alla seconda classe di un istituto statale di istruzione superiore. Dall'ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso né il contenuto dell'ordinanza cautelare precedentemente adottata. Il giudice ha rilevato la necessità di acquisire dalla parte ricorrente una precisazione motivata circa la permanenza dell'interesse alla decisione nel merito, nonché, in caso positivo, un aggiornamento sulla situazione sostanziale e processuale, mediante comunicazione di eventuali fatti o atti sopravvenuti e di un'eventuale esigenza di attività istruttoria.

La decisione

Il TAR ha disposto un incombente istruttorio volto a verificare se permanga l'interesse dei ricorrenti alla definizione del giudizio. La parte ricorrente deve depositare, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza da parte della Segreteria e nelle forme del processo amministrativo telematico, una breve memoria contenente la dichiarazione motivata sulla permanenza dell'interesse e, se tale interesse permane, l'aggiornamento della vicenda e l'indicazione di eventuali esigenze istruttorie. Il giudice ha avvertito che la mancata ottemperanza potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come comportamento processuale inequivoco di disinteresse, con possibile dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Non è stata definita la domanda di annullamento e non è stata adottata una decisione sul merito.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per i poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la possibile valutazione dell'inerzia processuale della parte nella verifica della permanenza dell'interesse alla decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicabili all'attività istruttoria.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; l'inerzia della parte, previamente sollecitata a dichiarare la permanenza dell'interesse, può costituire manifestazione implicita ma inequivoca del disinteresse alla decisione.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicabili al provvedimento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto applicabile per disporre l'oscuramento dei dati idonei a identificare il minore e gli esercenti la responsabilità genitoriale.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo sollecita la parte ricorrente a dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e ad aggiornare la situazione di fatto e di diritto, la parte deve adempiere entro il termine assegnato e nelle forme prescritte.
  • La mancata risposta all'ordinanza istruttoria o alla comunicazione con cui la parte è invitata a confermare l'interesse alla decisione può essere valutata come comportamento processuale implicitamente, ma inequivocabilmente, espressivo del sopravvenuto disinteresse alla controversia.
  • L'inerzia della parte previamente compulsata a dichiarare la permanenza dell'interesse può fondare la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., purché l'inadempimento riguardi l'incombente specificamente disposto e sia decorso il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieScuolaIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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