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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38243/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di patteggiamento con cui il GUP di Catania aveva applicato, per il reato di cui all'art. 589-bis c.p. con esito mortale, la pena concordata e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni 2 mesi 8. Il motivo unico dedotto è l'omessa e insufficiente motivazione circa la determinazione della durata della sospensione della patente (presuntamente derivata dall'applicazione della misura massima di 4 anni e della successiva riduzione di un terzo ex art. 222, c. 2-bis cod. strada), in violazione degli artt. 444, comma 2, e 125, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 218, comma 2, d.lgs. n.285/1992. Il ricorrente sosteneva che, avendo il giudice privilegiato la sospensione (anziché la revoca), risultava implicita una valutazione di minore gravità della condotta e che mancavano ragioni esplicite per l'applicazione della sanzione accessoria in misura tanto vicina al massimo edittale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile (per il carattere autonomo della sanzione amministrativa accessoria rispetto a pena e misure di sicurezza) e fondato nel merito quanto alla carenza motivazionale. Pur rilevando che il giudice aveva fatto riferimento all'art. 222, c. 2-bis cod. strada e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019 (da cui si desume che la misura massima di 4 anni era stata ridotta di un terzo per effetto delle norme citate, ottenendo 2 anni e 8 mesi), la Corte ha osservato che dalla motivazione non emergono elementi che giustifichino la scelta della misura massima come importo di partenza né le ragioni per cui la sanzione risulti così superiore alla media edittale. Per questo motivo la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinviata al Tribunale di Catania per nuovo giudizio su quel punto.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la Corte ha ritenuto che il vizio di motivazione relativo alla sanzione amministrativa accessoria sia sindacabile in cassazione anche dopo il patteggiamento quando riguarda una sanzione autonoma.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma sulla motivazione della sentenza; invocata per evidenziare l'obbligo del giudice di motivare la scelta della misura della sanzione accessoria quando si discosta dal criterio medio/di ragionevolezza.

  • art. 218 d.lgs. n.285/1992 (Codice della Strada)

    Indica i criteri di valutazione per l'applicazione delle sanzioni accessorie relative alla patente; la Corte ha richiamato la necessità che il giudice espliciti come ha valutato tali criteri nel determinare la durata della sospensione.

  • art. 222 d.lgs. n.285/1992 (Codice della Strada)

    Prevede la riduzione di un terzo della durata della sanzione amministrativa in presenza di determinate condizioni (richiamata dal giudice di merito e dalla Corte come presupposto della misura applicata), ma la Corte ha richiesto motivazione circa la scelta della misura di partenza prima dell'eventuale riduzione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Stabilisce i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha confermato che questo motivo è ammissibile anche rispetto alla sanzione amministrativa accessoria in caso di patteggiamento.

  • art. 448 cod. proc. pen.

    Relativo ai limiti del sindacato in cassazione delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti; la Corte ha precisato che tale limite non impedisce il ricorso avverso sanzioni amministrative autonome.

  • Sentenza Corte Costituzionale

    Richiamata dal giudice di merito e dalla Corte per giustificare l'applicazione della riduzione prevista dall'art. 222, c.2-bis; non supplisce però alla necessità che il giudice motivi la scelta della base sanzionatoria.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 4, n. 18942 del 27/03/2019 (Bruna); Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020 (Rojas)

    Richiamate per distinguere i limiti di sindacato sulle sentenze di patteggiamento e per precisare quando il giudice deve motivare la misura della sospensione della patente (cioè quando la misura si discosta dal minimo edittale in modo significativo).

Massime di principio

  • Il giudizio di cassazione è ammissibile anche avverso singole sanzioni amministrative accessorie applicate con sentenza di patteggiamento, perché tali sanzioni sono autonome rispetto a pena e misure di sicurezza.
  • Quando il giudice applica una sanzione accessoria (es. sospensione della patente) in misura significativamente differente dal minimo edittale o molto vicina al massimo, è necessario fornire una motivazione specifica che espliciti le ragioni fattuali e giuridiche di tale scelta.
  • Il richiamo a norme che prevedono riduzioni automatiche (es. art. 222, c.2-bis cod. strada) non sostituisce la necessità di motivare la misura di partenza: il giudice deve indicare perché si è partiti da una determinata entità della sanzione prima di applicare eventuali riduzioni.
  • Se il giudice privilegia una sanzione meno grave (p.es. sospensione invece di revoca), questa valutazione implicita di minore gravità deve essere coerentemente spiegata anche rispetto alla durata scelta della sospensione.
  • In caso di carenza motivazionale sulla durata della sanzione accessoria, la pronuncia viene annullata solo limitatamente a quel punto e la causa è rinviata per nuovo esame sul tema specifico, senza rimettere in discussione le altre statuizioni non viziate.

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