Ordinanza n. 3273/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio – Roma, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro l’assegnazione a un ateneo diverso da quelli indicati come prime scelte
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante, dopo avere frequentato il semestre filtro dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025-2026, è stata inserita in graduatoria in applicazione delle modifiche introdotte dal D.M. n. 1115/2025, avendo conseguito la sufficienza in una delle tre materie d’esame. È stata assegnata all’Università Magna Graecia di Catanzaro, anziché all’Università di Catania, indicata come prima scelta, o all’Università di Messina, indicata come seconda scelta. Ha dedotto i disagi logistici, economici e personali derivanti dalla distanza dalla propria città di residenza, nonché la lesione delle esigenze di continuità didattica connesse alla sede presso cui aveva frequentato il semestre filtro. Ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio deducendo, in sostanza, la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell’assegnazione e per l’adozione della misura cautelare richiesta.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo che l’ordinanza del TAR, ampiamente motivata, resistesse alle censure formulate. Quanto al periculum in mora, ha escluso la sussistenza di un pregiudizio esiziale nelle more della decisione di merito, poiché l’appellante risultava comunque utilmente immatricolata, sebbene presso un ateneo diverso dalla prima scelta. Nel bilanciamento degli interessi, l’accoglimento della misura richiesta avrebbe potuto pregiudicare le prerogative organizzative dell’università e, almeno in linea di principio, la tenuta complessiva del sistema nazionale di programmazione degli accessi e dell’offerta didattica. Il Collegio ha lasciato salve le valutazioni proprie del giudizio di merito. Ha confermato anche la condanna alle spese della fase cautelare disposta in primo grado, mentre ha compensato le spese dell’appello cautelare in ragione della novità della procedura.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
D.M. n. 1115/2025
È richiamato quale fonte delle modifiche in base alle quali l’appellante è stata inserita in graduatoria avendo conseguito la sufficienza in una delle tre materie d’esame.
Massime di principio
- In sede cautelare è necessaria la contestuale sussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris; l’assenza di uno solo dei due presupposti giustifica il rigetto dell’istanza.
- Non integra, di per sé, un pregiudizio esiziale idoneo a fondare la tutela cautelare l’assegnazione dello studente a un ateneo diverso da quello indicato come prima scelta, quando lo studente risulti comunque utilmente immatricolato.
- Nel bilanciamento cautelare relativo all’assegnazione degli studenti alle sedi universitarie devono essere considerate le esigenze organizzative degli atenei e la tenuta complessiva del sistema nazionale di programmazione dell’offerta didattica e degli accessi.
- La novità della procedura controversa può giustificare la compensazione delle spese della fase di appello cautelare, anche quando l’appello sia respinto.
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