Cassazione Civile, Ordinanza n. 36041/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Nel giudizio di merito il tribunale aveva accolto la domanda di un professionista, condannando la controparte al pagamento di € 7.237 quale compenso per l'attività professionale svolta in suo favore. La parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, deducendo in modo generico di non aver ricevuto la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di merito; ha inoltre sostenuto l'inapplicabilità del D.M. n. 55 del 2014, senza però censurare l'accertamento del giudice di merito secondo cui l'attività si era conclusa quando tale decreto era già in vigore. Nel resto, il ricorso sollevava questioni di merito e contestava anche un'erronea indicazione nominativa contenuta nell'ordinanza impugnata, qualificata come mera svista.
La decisione
La Corte ha condiviso la proposta del relatore e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era privo di specificità, perché la doglianza sulla mancata notificazione del ricorso introduttivo non era supportata dall'indicazione degli elementi probatori da cui desumere tale circostanza; parimenti, la censura sul D.M. n. 55 del 2014 non attaccava la decisiva premessa fattuale del giudice di merito circa la conclusione dell'attività professionale in vigenza del decreto. La correzione dell'errore sul nome di un avvocato è stata reputata una mera svista irrilevante, mentre le ulteriori doglianze erano dirette al merito e quindi non ammissibili in cassazione. Nulla sulle spese per mancanza di attività difensiva dell'intimato. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
La Corte ha utilizzato il procedimento camerale accelerato e ha aderito alla proposta del relatore che segnalava l'inammissibilità dell'unico motivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
Costituisce il parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
D.M. n. 55/2014
La censura sull'inapplicabilità del decreto è stata ritenuta generica perché non confrontata con l'accertamento di fatto del giudice di merito sulla data di ultimazione dell'attività professionale.
Massime di principio
- In cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente quanto ai fatti posti a fondamento della censura: non è sufficiente allegare genericamente un vizio processuale o fattuale senza indicare gli elementi da cui esso risulterebbe.
- La critica alla decisione di merito deve confrontarsi con la ratio decidendi e con gli accertamenti di fatto posti a base della pronuncia; ove tale confronto manchi, il motivo è inammissibile.
- Le questioni dirette a ottenere una rivalutazione del merito non sono proponibili in sede di legittimità, se non nei limiti del controllo sulla violazione di legge o sui vizi processuali dedotti in modo rituale.
- L'errore materiale o la mera svista nell'indicazione di un nominativo, quando non incida sulla sostanza della decisione, non integra di per sé un vizio idoneo a fondare l'accoglimento del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di dare atto del raddoppio del contributo unificato.
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