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Sentenza

Sentenza n. 71/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensiva, «della Determinazione n. 668 del 28.11.2025 - ricevuta in data 1.12.2025 - del Dirigente dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia di aggiudicazione efficace della “Procedura telematica aperta per conto del Comune di Sasso Marconi per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione ambientale e paesaggistica dell’ambito fluviale del reno e delle sue connessioni ecologiche e culturali con il centro abitato di Sasso Marconi – CIG B85977D126” in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese capeggiato dalla mandataria Garden Design S.r.l. con la mandante New Garden Service di Gigante Antonio; - della comunicazione di aggiudicazione efficace del 28.10.2025 trasmessa al RTI Avola tramite piattaforma SATER in data 1.12.2025 (Registro Comunicazione PI544707-25), con la quale la Stazione appaltante rendeva nota l’aggiudicazione della gara in favore del RTI Garden Design S.r.l. con la mandante New Garden Service di Gigante Antonio; - dell’Avviso di aggiudicazione efficace del 28.11.2025 (prot. ucvs_03/CMSAM GE/2025/0037897 del 1.12.2025; - di tutti i verbali di gara da n. 1 a n. 6 e degli allegati sia delle sedute pubbliche che riservate del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice, nella parte in cui in cui non è stata disposta l’esclusione del RTI Garden Design S.r.l. con la mandante New Garden Service di Gigante Antonio; - dei provvedimenti di determinazione degli ammessi e degli esclusi del 3.11.2025 prot. ucvs_03/CMSAM GE/2025/0035215 del 3.11.2025 e del 14.11.2025 prot. ucvs_03/CMSAM GE/2025/0036321 del 14.11.2025, nella parte in cui è stato ammesso al prosieguo della gara il RTI Garden Design S.r.l. con la mandante New Garden Service di Gigante Antonio; - di ogni altro atto antecedente, connesso o comunque consequenziale, ancorché non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti», nonché «per la declaratoria di inefficacia del Contratto medio tempore concluso» e «per il risarcimento del danno in forma specifica mediante il subentro dell’odierna ricorrente nel contratto ovvero, in via subordinata, per equivalente».

Giustizia amministrativa202600016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione efficace dei lavori di riqualificazione ambientale e paesaggistica dell’ambito fluviale del Reno, con contestuale impugnazione degli atti di ammissione e dei verbali di gara

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, seconda classificata con 91,37 punti, ha contestato l’ammissione e l’aggiudicazione in favore del RTI controinteressato, sostenendo anzitutto che la mandante non possedesse l’iscrizione alla white list richiesta dal disciplinare per le attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa indicate dall’art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012. Secondo la ricorrente, la carenza non poteva essere superata mediante una dichiarazione generica di subappalto in favore della mandataria, poiché il subappalto e il riparto interno delle lavorazioni tra componenti del RTI sono istituti diversi e incompatibili; inoltre, la dichiarazione era stata resa unilateralmente dalla mandante e non risultava recepita nella dichiarazione congiunta del raggruppamento. Con un secondo motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione delle regole del disciplinare e dell’art. 68 del d.lgs. 36/2023, lamentando che non risultasse la sottoscrizione digitale, da parte della mandante, di alcuni elaborati dell’offerta tecnico-progettuale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente alla domanda di annullamento e ha annullato l’aggiudicazione. Ha qualificato l’iscrizione alla white list come requisito soggettivo di partecipazione, pur ammettendo che, in determinate condizioni, il requisito possa essere soddisfatto mediante il riparto delle lavorazioni all’interno di un RTI verticale o mediante subappalto a imprese iscritte o iscrivende. In ogni caso, l’operatore privo del requisito deve indicare già in gara, con chiarezza, completezza e precisione, quali specifiche lavorazioni tra quelle a rischio saranno eseguite dall’impresa raggruppata munita del requisito oppure affidate in subappalto a soggetti qualificati. Nel caso concreto, le dichiarazioni del RTI aggiudicatario si limitavano a richiamare categorie generali di opere e percentuali di lavorazione, senza individuare le concrete attività sensibili, la loro esatta misura e, in caso di subappalto, i soggetti incaricati. Le dichiarazioni inoltre confondevano il riparto interno al raggruppamento con il subappalto. La stazione appaltante ha illegittimamente accettato tali dichiarazioni senza svolgere i necessari approfondimenti, incorrendo in difetto di istruttoria e di motivazione. Il TAR ha però escluso l’aggiudicazione automatica alla seconda classificata: l’annullamento impone alla stazione appaltante di riesercitare la funzione, potendo svolgere un supplemento istruttorio volto a verificare se l’impegno assunto in gara consenta di ricondurre tutte le lavorazioni a rischio alla mandataria iscritta alla white list. Non è invece ammessa una sanatoria integrativa postuma delle dichiarazioni sul subappalto. Il secondo motivo, relativo alla mancata sottoscrizione di alcuni elaborati da parte della mandante, è stato respinto perché documentalmente infondato. Sono state respinte anche le domande di subentro e di risarcimento per equivalente. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 52 e 53, l. 190/2012

    Solo le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa individuate dal comma 53

    L’iscrizione alla white list è configurata come requisito soggettivo di partecipazione per le attività sensibili, pur potendo essere soddisfatta, in presenza di specifiche condizioni, tramite riparto delle lavorazioni nel raggruppamento o subappalto a soggetti qualificati.

  • art. 94 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai requisiti generali di partecipazione e alle cause di esclusione.

  • art. 68 d.lgs. 36/2023

    Richiamato con riguardo alle regole applicabili ai raggruppamenti temporanei e alla sottoscrizione dell’offerta.

  • art. 119 d.lgs. 36/2023

    Disciplina il subappalto; la dichiarazione di subappalto necessario deve essere specifica e completa quando il concorrente vi fa affidamento per colmare una carenza rilevante ai fini della partecipazione.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

Massime di principio

  • L’iscrizione alla white list, quando l’appalto comprende attività tra quelle individuate dall’art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012, costituisce requisito soggettivo di partecipazione e non una mera condizione di esecuzione, salvo che le specifiche lavorazioni sensibili siano validamente riservate, già in gara, a un componente del raggruppamento munito del requisito o siano oggetto di un subappalto necessario a soggetti qualificati.
  • Il concorrente privo dell’iscrizione alla white list deve indicare già nella domanda di partecipazione, con dichiarazioni chiare, complete e precise, quali concrete lavorazioni a rischio saranno eseguite dal soggetto qualificato o affidate in subappalto; il mero richiamo a categorie SOA, percentuali generiche o alla facoltà di subappaltare secondo legge non è sufficiente.
  • Il riparto interno delle lavorazioni tra imprese raggruppate e il subappalto sono fattispecie giuridiche diverse: il primo attiene ai rapporti associativi interni al raggruppamento, mentre il secondo comporta un contratto tra il raggruppamento e un soggetto terzo; non possono essere confusi o presentati alternativamente in modo contraddittorio per dimostrare il possesso di un requisito antimafia.
  • Quando l’aggiudicazione è annullata perché le dichiarazioni sul possesso o sul conseguimento della white list sono incomplete, l’effetto non è l’automatica aggiudicazione al concorrente secondo classificato, ma la riedizione del potere da parte della stazione appaltante. È possibile un supplemento istruttorio volto a chiarire l’impegno già assunto in gara, ma non una sanatoria integrativa postuma delle dichiarazioni mancanti sul subappalto.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaInterdittiva e informazione antimafiaDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusioneEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potereConcorrenza ed evidenza pubblica

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