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Sentenza

Sentenza n. 14606/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione n. 9 dell’8/1/2025, prot. 0000354/2025 del 9/01/2025, del Comune di Castel Gandolfo - Città Metropolitana di Roma Capitale, a firma della Responsabile dell’Area V - Area Edilizia privata, Arch. Claudia Zaratti, notificata il 22/1/2025; - dell’ordinanza n. 18 del 21/2/2025, prot. 0004340/2025 del 24/02/2025, del Comune di Castel Gandolfo - Città Metropolitana di Roma Capitale, a firma della Responsabile dell’Area V - Area Edilizia privata, Arch. Claudia Zaratti, notificata il 27/2/2025; - di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto, connesso o conseguenza dei provvedimenti come sopra impugnati, ivi compresa la determinazione n. 31 del 12/2/2016 e che con i medesimi siano comunque posti in rapporto di correlazione, ancorché non partecipato e di estremi incogniti; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Patrizia Petriconi, Livia Petriconi e Daniela Petriconi il 5 novembre 2025, assistiti da istanza cautelare: - della determinazione n. 384 del 9/7/2025, prot. n. 0019541/2025 del 26/08/2025, notificata in data 1/09/2025, con la quale la Responsabile dell'Area V del Comune di Castel Gandolfo ha dichiarato l’avvenuta acquisizione al patrimonio comunale dell’opera edilizia abusiva ai sensi del d.P.R. 380/2001, della relativa area di sedime e dell'area necessaria alla realizzazione di opere analoghe; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Patrizia Petriconi, Livia Petriconi e Daniela Petriconi il 19 novembre 2025: - della determinazione n. 512 del 10/9/2025, prot. n. 0020981/2025 del 15/9/2025, notificata in data 26/9/2025, con la quale la Responsabile dell'Area Edilizia privata Arch. Claudia Zaratti del Comune di Castel Gandolfo ha determinato il rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela presentato dalle ricorrenti e confermato la legittimità degli atti già oggetto d’impugnativa ossia ordinanza n. 72/2000, determina 9/2025 e ordinanza 18/2025; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto e che con la medesima sia comunque posta in rapporto di correlazione, ancorché non partecipato e di estremi incogniti;

Giustizia amministrativa202504294

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di permesso di costruire in sanatoria, ordinanza di demolizione, determinazione di acquisizione gratuita al patrimonio comunale e diniego di annullamento in autotutela

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato il diniego dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 relativa a quattro tettoie, un gioco jumping e una pavimentazione; l’ordinanza di demolizione riguardante tali opere e ulteriori manufatti; la precedente determinazione di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del 2016; la successiva determinazione di acquisizione del 2025 delle opere non demolite e dell’area di sedime e ulteriore; nonché il diniego dell’istanza di annullamento in autotutela. Sono stati dedotti violazione degli artt. 3 e 7 l. 241/1990, difetto di istruttoria, travisamento, contraddittorietà, carenza di motivazione, violazione del legittimo affidamento e della buona fede, violazione del d.P.R. 380/2001, del d.P.R. 31/2017, della l. 337/1968 e dei limiti qualitativi e quantitativi dell’acquisizione. Le ricorrenti sostenevano, in particolare, che il Comune avesse sospeso gli effetti dell’acquisizione del 2016, che le opere fossero assentibili o rientrassero nell’edilizia libera, che mancasse la notifica della precedente ordinanza di demolizione a tutti i proprietari e che la risalenza delle opere e le precedenti condotte comunali avessero ingenerato un affidamento tutelabile. Il Comune ha eccepito la tardività dell’impugnazione del diniego di sanatoria nei confronti di due ricorrenti e della determinazione di acquisizione del 2016.

La decisione

Il TAR ha dichiarato parzialmente irricevibile il ricorso introduttivo e lo ha respinto per il resto, respingendo integralmente entrambi i ricorsi per motivi aggiunti. Il diniego di sanatoria è stato ritenuto tardivamente impugnato da due ricorrenti, poiché il termine di sessanta giorni decorreva dalle rispettive notifiche individuali; è stato invece considerato tempestivo per la terza ricorrente. Il Collegio ha escluso che la conoscenza del provvedimento da parte di alcuni comproprietari determini automaticamente la decorrenza del termine anche per gli altri, trattandosi di situazione personale, ma ha negato che il termine possa decorrere per tutti dall’ultima notificazione. L’impugnazione della determinazione di acquisizione del 2016 è stata dichiarata irricevibile per tutte, poiché le ricorrenti ne avevano avuto conoscenza nel febbraio 2016 e non l’avevano contestata tempestivamente. Nel merito, il diniego di sanatoria è stato ritenuto legittimo perché l’istanza ex art. 36 d.P.R. 380/2001 era stata presentata dopo il decorso del termine di novanta giorni per ottemperare all’ordinanza di demolizione e dopo l’adozione dell’atto acquisitivo, quando il responsabile non era più legittimato a chiedere l’accertamento di conformità. La precedente sospensione degli effetti dell’acquisizione valeva solo nelle more del procedimento di sanatoria e non impediva la successiva definizione negativa. Sono state ritenute irrilevanti la risalenza delle opere, la pretesa non necessità di autorizzazioni paesaggistiche o la possibilità di autorizzazione semplificata, nonché le precedenti comunicazioni comunali, non definitive e anteriori ai chiarimenti dell’Adunanza plenaria. L’ordinanza di demolizione è stata ritenuta legittima: per le opere già autodenunciate mediante istanza di sanatoria è stata dichiarata inammissibile la contestazione della loro qualificazione come opere libere, in applicazione del principio nemo potest venire contra factum proprium; per la casetta, il prefabbricato e il muro è stata esclusa l’edilizia libera, in ragione delle dimensioni, della stabilità, dell’impatto paesaggistico e della funzione economica continuativa. La l. 337/1968 sullo spettacolo viaggiante non deroga alla disciplina edilizia e paesaggistica e riguarda strutture temporanee, tipicamente collocate su aree pubbliche in concessione. È stata esclusa la violazione del legittimo affidamento, non essendo stata attribuita alle ricorrenti una posizione di vantaggio consolidata. L’acquisizione del 2025 è stata ritenuta legittima sia per insussistenza dei vizi derivati sia perché adeguatamente motivata quanto all’area ulteriore: il Comune aveva indicato destinazione urbanistica, indici applicabili e calcolo, nel rispetto del limite del decuplo della superficie abusiva. Il diniego di autotutela è stato ritenuto legittimo, essendo contestato solo per illegittimità derivata. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 29 e 41, comma 2, c.p.a.

    Il termine decadenziale per l’azione di annullamento decorre dalla piena conoscenza personale del provvedimento lesivo; la conoscenza di un comproprietario non è automaticamente riferibile agli altri.

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    L’inosservanza del termine di notificazione del ricorso comporta l’irricevibilità.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Alla scadenza del termine di 90 giorni, l’Amministrazione è dunque ipso iure proprietaria del bene abusivo ed il responsabile non è più legittimato a proporre l’istanza di accertamento di conformità.

    L’istanza di accertamento di conformità può essere presentata solo entro il termine di novanta giorni dalla notifica dell’ordine di demolizione e non dopo il perfezionamento dell’acquisizione al patrimonio comunale.

  • art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001

    L’inottemperanza all’ordine di demolizione nel termine assegnato comporta l’acquisizione gratuita ipso iure dell’opera abusiva e dell’area di sedime; può essere acquisita anche l’area ulteriore necessaria alla realizzazione di opere analoghe, entro il limite massimo previsto dalla legge.

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    L’acquisizione dell’area ulteriore richiede l’individuazione precisa della superficie e la motivazione del relativo calcolo sulla base della destinazione urbanistica e degli indici edificatori applicabili.

  • artt. 3 e 7 l. 241/1990

    Nel caso concreto non risultano violati gli obblighi di motivazione e partecipazione, poiché gli atti esponevano adeguatamente la vicenda e le ragioni del diniego e della demolizione.

  • d.P.R. 31/2017

    La disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche semplificate non rileva quando l’istanza di sanatoria è stata presentata dopo il perfezionamento dell’acquisizione e l’istante non è più titolare di una posizione legittimante.

  • l. 18 marzo 1968, n. 337

    La disciplina dello spettacolo viaggiante non costituisce deroga generale alla normativa urbanistica, edilizia e paesaggistica e riguarda strutture temporanee, normalmente collocate su aree pubbliche in concessione.

  • art. 55, commi 5-quater, lett. b), e 6, l.r. Lazio 22 dicembre 1999, n. 38

    Gli indici di edificabilità applicabili alla zona urbanistica sono utilizzabili per calcolare l’area ulteriore acquisibile ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001.

  • art. 96, comma 2, d.P.R. 380/2001

    Le valutazioni tecniche regionali in materia sismica riguardano il proprietario delle opere e possono prescindere dall’individuazione del soggetto proprietario derivante dall’acquisizione comunale.

Massime di principio

  • La piena conoscenza del provvedimento lesivo, ai fini della decorrenza del termine per l’azione di annullamento, ha carattere personale: la notificazione o conoscenza dell’atto da parte di uno dei comproprietari non consente, senza ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti, di presumere la conoscenza anche degli altri.
  • L’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 può essere presentata soltanto entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione dell’ordinanza di demolizione, nella prima fase del procedimento repressivo; dopo il decorso del termine seguito dall’accertamento dell’inottemperanza e dal perfezionamento dell’acquisizione ex art. 31 d.P.R. 380/2001, il responsabile non è più legittimato a proporla.
  • La risalenza dell’abuso edilizio e il mero decorso del tempo non legittimano l’opera abusiva, non impediscono l’adozione della demolizione e, di per sé, non fondano un legittimo affidamento del privato.
  • La disciplina dello spettacolo viaggiante non deroga alla normativa urbanistica, edilizia e paesaggistica quando le strutture, realizzate su area privata, presentano dimensioni apprezzabili, stabilità e destinazione continuativa a un’attività economica; la valutazione dell’impatto deve essere globale e non atomistica.
  • Quando il Comune acquisisce, oltre all’opera abusiva e all’area di sedime, l’area ulteriore necessaria alla realizzazione di opere analoghe, il provvedimento deve indicare con precisione la superficie acquisita, la destinazione urbanistica, gli indici edificatori applicabili e il procedimento di calcolo, nel rispetto del limite massimo del decuplo della superficie abusiva.
  • Chi abbia presentato un’istanza di sanatoria, autodenunciando la natura abusiva delle opere, non può successivamente contestare in giudizio la stessa qualificazione per sostenere che le opere rientrassero nell’edilizia libera, in quanto tale condotta è incompatibile con la precedente iniziativa amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimentoTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunaleDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiLegittimo affidamentoDifetto di motivazioneDecadenza e tardivitàEccesso di potere

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