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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19546/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per mancata rideterminazione della pena dopo il riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, primo comma, n. 4 c.p.): la Corte d'appello, pur riconoscendo tale attenuante, non ha ridotto la pena fissata dal primo giudice invocando il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata previsto dall'art. 69, quarto comma, c.p. Il ricorrente ha dedotto che la sentenza della Corte costituzionale n. 141/2023 ha dichiarato l'incostituzionalità di tale divieto nella parte riguardante l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, rendendo possibile la prevalenza dell'attenuante sulla recidiva e quindi la diminuzione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato limitatamente al giudizio di bilanciamento tra l'attenuante di speciale tenuità e la recidiva reiterata. Ha annullato la sentenza impugnata solo sul punto del bilanciamento e ha rinviato ad altra sezione della Corte di appello per nuova valutazione discrezionale. La Corte ha chiarito che, in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale n. 141/2023, il divieto di prevalenza previsto dall'art. 69, quarto comma, non vincola più il giudice rispetto all'attenuante ex art. 62, primo comma, n. 4, che può quindi essere valutata come prevalente sulla recidiva e comportare la diminuzione della pena; resta invece vigente il divieto di prevalenza dell'art. 69 per le altre attenuanti non investite dalle sentenze di incostituzionalità, per cui il giudice del rinvio dovrà osservare i limiti indicati dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.

    Attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità riconosciuta alla condotta; può essere bilanciata con la recidiva reiterata e, se ritenuta prevalente, comporta diminuzione della pena.

  • art. 69, quarto comma, cod. pen.

    Previgente divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata; la Corte costituzionale (sent. n.141/2023) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale divieto nella parte relativa all'attenuante ex art.62, primo comma, n.4, quindi per quella fattispecie il divieto non è più vincolante, mentre resta applicabile alle attenuanti non investite dalle pronunce di incostituzionalità.

  • art. 99, quarto comma, cod. pen.

    Norma che disciplina la recidiva reiterata come circostanza aggravante; il suo effetto deve essere bilanciato con le attenuanti secondo i criteri di comparazione previsti dall'art.69, salvo le limitazioni dichiarate incostituzionali.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 141 del 21/06/2023

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.69, quarto comma, nella parte in cui impediva la prevalenza dell'attenuante di cui all'art.62, primo comma, n.4 sulla recidiva reiterata, consentendo dunque al giudice di riconsiderare il bilanciamento e, se del caso, ridurre la pena.

Massime di principio

  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n.141/2023, l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art.62, n.4) può essere bilanciata con la recidiva reiterata e, se ritenuta prevalente, determinare la riduzione della pena.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze (art.69) resta discrezionale e di merito: la Cassazione può annullare e rinviare quando il precedente giudice ha impedito la valutazione alla luce di una norma poi dichiarata incostituzionale.
  • Il divieto di prevalenza dell'art.69, quarto comma, continua a operare per le attenuanti non travolte dalle pronunce di incostituzionalità; quindi in presenza di più attenuanti alcune potrebbero restare inefficienti a prevalere sulla recidiva e ciò può limitare la riduzione complessiva della pena.
  • La regola dell'unitarietà del giudizio di comparazione tra circostanze può essere eccezionalmente derogata quando sopravvenga una disposizione cogente (o una pronuncia costituzionale) che imponga un diverso bilanciamento.
  • Se il giudice di merito riconosce l'attenuante prevalente sulla recidiva, l'effetto aggravante della recidiva si considera superato e non deve continuare a concorrere ad aumentare la pena.

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