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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34690/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento TARSU relativi agli anni 2006-2010, notificati dal Comune per un immobile adibito a studio professionale. Il contribuente aveva contestato la pretesa tributaria e, nel corso del lungo contenzioso, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia aveva accolto solo parzialmente l’appello e disposto la compensazione integrale delle spese di tutti e quattro i gradi di giudizio, richiamando una presunta soccombenza reciproca. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha censurato esclusivamente il capo sulle spese, deducendo violazione delle norme processuali in tema di compensazione, perché la soccombenza reciproca non era reale: il Comune aveva mantenuto una pretesa fondata su una superficie catastale errata dell’immobile (200 mq invece di 88 mq), e la decisione non indicava alcuna concreta ragione grave ed eccezionale idonea a giustificare la compensazione. Il ricorrente ha quindi chiesto la cassazione della sentenza limitatamente alle spese e la loro regolazione secondo soccombenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, nel giudizio di rinvio e più in generale nel processo tributario, la compensazione delle spese richiede una vera soccombenza reciproca oppure, in mancanza, specifiche e motivate ragioni gravi ed eccezionali; la sentenza impugnata si era limitata a richiamare in modo apodittico la reciproca soccombenza, senza spiegare in cosa essa consistesse e senza indicare altre ragioni idonee a derogare al criterio della soccombenza. Accertata l’erroneità della regolazione delle spese, la Corte ha cassato la sentenza limitatamente a tale capo e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ha condannato il Comune alla rifusione al contribuente delle spese dei gradi di merito e del precedente giudizio di legittimità, oltre alle spese del presente giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    nel processo tributario la compensazione totale o parziale delle spese è ammessa solo nei casi previsti dalla norma e richiede espressa motivazione; il riferimento alla soccombenza reciproca o a gravi ed eccezionali ragioni deve essere concreto e non apodittico

  • art. 92 c.p.c.

    la soccombenza reciproca può giustificare la compensazione delle spese solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte o di un parziale accoglimento dell’unica domanda articolata in più capi; non basta una mera riduzione quantitativa della pretesa

  • art. 384 c.p.c.

    primo comma, ultima parte

    consente alla Corte di decidere nel merito quando la causa non richieda ulteriori accertamenti di fatto, come nel caso della sola regolazione delle spese

  • art. 15 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156

    art. 9, comma 1, lett. f), n. 2)

    ha modificato la disciplina della compensazione delle spese nel processo tributario, imponendo il requisito delle gravi ed eccezionali ragioni da enunciare espressamente

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 2002, n. 546

    richiamato dal ricorrente come norma processuale tributaria di riferimento, ma il nucleo decisorio riguarda la disciplina vigente dell’art. 15 del d.lgs. 546/1992

  • art. 2697 c.c.

    non è direttamente applicato, ma il tema della pretesa tributaria ruota anche sull’allegazione della minor superficie catastale già dedotta nei precedenti gradi

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, quando la causa è rimessa anche per le spese del giudizio di legittimità, il giudice deve regolare le spese con riferimento all’esito globale della lite e non alla mera distribuzione delle vittorie e sconfitte nei singoli gradi.
  • La soccombenza reciproca, idonea a giustificare la compensazione delle spese, richiede una pluralità di domande contrapposte accolte e rigettate tra le stesse parti, oppure il parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi; non è sufficiente la sola riduzione quantitativa della domanda.
  • Nel processo tributario la compensazione delle spese, totale o parziale, è ammissibile solo se sorretta da specifiche ragioni gravi ed eccezionali, espressamente indicate in motivazione; una motivazione generica o illogica integra violazione di legge censurabile in cassazione.
  • Se la sentenza impugnata contiene solo una formula apodittica sulla reciproca soccombenza e non emergono altri presupposti di legge per la compensazione, la Corte può cassare limitatamente al capo spese e decidere nel merito, liquidandole secondo soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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