Cassazione Civile, Ordinanza n. 15850/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da una comunicazione di irregolarità conseguente al controllo automatizzato della dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2009. La società contribuente aveva aderito al pagamento rateale e aveva versato la prima rata il 10 gennaio 2012. L'Agenzia, ritenendo tardivo tale pagamento, iscriveva a ruolo le somme e notificava la cartella di pagamento. La società impugnava la cartella, ma in primo grado il ricorso veniva respinto; in appello, la corte tributaria regionale riteneva non provata la notifica della comunicazione di irregolarità del 1° dicembre 2011 e considerava quindi tempestivo il versamento della prima rata. In cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la questione della mancata ricezione dell'avviso bonario era stata introdotta per la prima volta in appello ed era quindi nuova e inammissibile, oltre al fatto che spettava comunque al contribuente provare la tempestività dei versamenti rateali. Con il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 3-bis, comma 4, d.lgs. n. 462 del 1997.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha osservato che dal ricorso originario della società emergeva che essa aveva contestato solo l'inesistenza del debito e la mancata considerazione di alcuni versamenti, mentre la dedotta mancata ricezione dell'avviso bonario era una questione nuova, introdotta solo in appello, dunque in violazione del divieto di nuove eccezioni di cui all'art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992. Ha inoltre affermato che, poiché la società intendeva avvalersi del beneficio della rateazione, su di essa gravava la prova della tempestività dei versamenti. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
vieta la proposizione in appello di questioni nuove; la dedotta mancata ricezione dell'avviso bonario, non trattata nel ricorso originario, è stata ritenuta inammissibilmente introdotta solo nel secondo grado di merito.
art. 2697 c.c.
l'onere di provare i fatti posti a fondamento del beneficio della rateazione, e quindi la tempestività dei versamenti, grava sulla parte contribuente che intende avvalersene.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro del motivo relativo alla violazione del divieto di nuove questioni in appello.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di violazione di legge denunciati in cassazione.
art. 3-bis, comma 4, d.lgs. n. 462 del 1997
la censura relativa a tale disposizione è stata assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
norma richiamata per descrivere il controllo automatizzato della dichiarazione da cui è originata la comunicazione di irregolarità.
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
norma richiamata per il medesimo controllo automatizzato relativo alla dichiarazione IVA.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la questione non dedotta nel ricorso introduttivo non può essere introdotta per la prima volta in appello, pena la violazione del divieto di domande ed eccezioni nuove.
- Chi invoca il beneficio della definizione rateale di una pretesa fiscale deve provare i presupposti del beneficio, compresa la tempestività dei versamenti eseguiti.
- Quando il contribuente contesta la cartella per mancato riconoscimento di pagamenti rateali, la prova della regolarità e tempestività delle rate grava su di lui se intende avvalersi della rateazione.
- Se il primo motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza, il secondo motivo resta assorbito.
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