Cassazione Penale, Sentenza n. 2077/2024 del 17/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per tentato omicidio. Il ricorrente ha proposto dieci motivi: 1-3) vizio di motivazione e mancata acquisizione integrale di videoregistrazioni (art.603 c.p.p.) e filmati del pronto soccorso; 4) violazione art.192 c.p.p. per mancata nuova visione delle immagini in appello; 5) vizio sulla modalità di visione dei video (esame in camera di consiglio) e violazione del contraddittorio; 6) inutilizzabilità di dichiarazioni rese senza difensore (art.63 c.p.p.); 7) mancata applicazione dell'art.52 c.p. (legittima difesa) e valutazione della credibilità delle dichiarazioni del ricorrente; 8-9) travisamento della prova e errata valutazione della prova dichiarativa (anche in relazione all'assoluzione di Lattanzi Chiarina); 10) mancata applicazione dell'art.56 comma 4 c.p. (recesso attivo/attenuante) in relazione al soccorso prestato a Rossi e quindi riduzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati i primi nove motivi e ha invece ritenuto fondato il decimo motivo. In particolare: ha confermato l'affermazione di responsabilità per i reati di tentato omicidio in danno di Lattanzi Claudio e Rossi Stefano (resistenza del dispositivo della responsabilità penale) e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'esclusione dell'attenuante del recesso attivo in relazione al tentativo di omicidio commesso ai danni di Stefano Rossi. La pronuncia è stata rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per un nuovo giudizio sul solo punto dell'applicabilità del recesso attivo in favore di Rossi. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese di grado e dichiarato inammissibile il ricorso nel resto.
Norme richiamate
art.603 cod.proc.pen.
Regola la rinnovazione dell'istruttoria e l'acquisizione di elementi probatori; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure perché i filmati contestati non erano assolutamente necessari all'esito del giudizio (erano immagini esterne non riproducenti la scena interna del reato) e dunque il diniego non è stato viziato.
art.192 cod.proc.pen.
Regolamenta la valutazione della prova nel giudizio di appello; la Corte ha ritenuto che la mancata nuova visione delle immagini da parte della Corte d'Appello non costituisse vizio, dato che non era stata disposta rinnovazione istruttoria e le parti avevano già depositato le parti rilevanti.
art.63 cod.proc.pen.
Tutela della presenza del difensore nelle fasi procedimentali; la Cassazione ha dichiarato inammissibile la doglianza per difetto di specificità, anche perché le decisioni di merito non si erano fondate su quelle dichiarazioni.
art.52 cod.pen.
Norma sulla legittima difesa; la Corte ha ritenuto che la valutazione negativa della legittima difesa sia motivata su congrui riscontri probatori di merito e quindi insindacabile in cassazione salvo vizi di diritto.
art.56 comma 4 cod.pen.
se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.
Si tratta dell'attenuante del recesso attivo: richiede volontarietà dell'azione impeditiva e sua oggettiva idoneità ad interrompere il nesso causale verso l'evento. La Cassazione ha ritenuto che nel caso specifico la condotta di soccorso del ricorrente, pur sorretta da eventuali finalità concorrenti di rendere diversa la versione dei fatti, possa comunque integrare il recesso attivo se volontaria e non coartata; pertanto l'esclusione dell'attenuante in primo grado non è stata adeguatamente motivata e la questione va riesaminata.
Massime di principio
- L'attenuante del recesso attivo (art.56, comma 4 c.p.) si applica quando l'agente, dopo aver posto in essere la condotta tipica, compie volontariamente un comportamento oggettivamente idoneo a impedire l'evento: una finalità secondaria (es. tentativo di alterare prove o fornire versione diversa) non esclude automaticamente l'attenuante se la condotta impeditiva è libera e idonea.
- La valutazione dell'opportunità di acquisire filmati o altri elementi probatori in sede di rinnovazione istruttoria (art.603 c.p.p.) richiede che il difensore dimostri l'assoluta necessità del mezzo di prova per l'esito del giudizio; filmati non direttamente riproducenti la scena interna del reato possono essere ritenuti non necessari.
- Il Tribunale può visionare materiali audiovisivi in camera di consiglio senza violare automaticamente il contraddittorio; l'assenza di un obbligo di esame diretto in appello sussiste se non è stata disposta rinnovazione istruttoria e le parti hanno già avuto accesso alle parti rilevanti del materiale.
- Le questioni attinenti alla valutazione della prova e della credibilità delle dichiarazioni sono, di norma, di competenza del giudice di merito e difficilmente riaprono il giudizio in Cassazione salvo vizi di diritto o errori logici evidenti.
- Le doglianze generiche o prive di specificità (es. sull'inutilizzabilità di dichiarazioni senza indicare come tali dichiarazioni abbiano inciso sulla motivazione) sono normalmente dichiarate inammissibili dalla Cassazione.
- Quando la Cassazione annulla solo su un punto (es. applicabilità di un'attenuante) dispone il rinvio ad altra sezione per un nuovo giudizio limitato a quell'elemento, lasciando sostanzialmente inalterata l'affermazione di responsabilità già ritenuta irrevocabile.
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