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Sentenza

Sentenza n. 10513/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di diniego del visto d’ingresso per motivi di studio, prot. -OMISSIS- del 9/01/2026, notificato in data 23/01/2026, adottato dall’Ambasciata d’Italia di Islamabad.

Giustizia amministrativa202604465

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d'ingresso per motivi di studio adottato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, iscritto a un corso di laurea triennale in Biotechnology presso un'università italiana, ha impugnato il diniego del visto fondato sull'insufficiente dimostrazione dei mezzi economici di sostentamento e sull'impossibilità di stabilire con certezza l'intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri alla scadenza del visto. Ha dedotto l'errata valutazione della pubblica amministrazione, il difetto di istruttoria e l'illogicità della decisione. Ha allegato un reddito derivante dall'attività lavorativa svolta nell'impresa familiare, un patrimonio personale, il sostegno economico del padre quale sponsor principale e il trasferimento in contanti di somme destinate al mantenimento in Italia. Secondo il ricorrente, l'amministrazione avrebbe valutato la documentazione in modo parziale e presuntivo, senza considerare la capacità economica dello sponsor, la disponibilità effettiva delle somme, la provenienza delle risorse, il fatto che egli fosse l'unico soggetto a carico del padre e la serietà del percorso di studio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. La dichiarazione giurata del padre quale sponsor non era accompagnata da estratti conto bancari idonei a dimostrarne la capienza reddituale e, quindi, non consentiva di valutarne l'affidabilità rispetto alle spese universitarie e di soggiorno. Il trasferimento in contanti della somma dichiarata dal ricorrente rendeva inoltre incerta la riconducibilità della provvista alle disponibilità dello sponsor. Mancava documentazione sul nucleo familiare del ricorrente, sicché non era possibile verificare il numero dei soggetti a carico del garante e la sua effettiva capacità di sostenere il figlio. Anche la situazione economica e personale del richiedente non era adeguatamente provata: l'attività lavorativa familiare era meramente allegata, gli estratti conto evidenziavano versamenti di provenienza non chiaramente determinabile e potenzialmente strumentali alla domanda di visto. L'assenza di comprovate esperienze lavorative o formative dopo il diploma è stata ritenuta idonea a far dubitare della genuinità delle finalità di studio e a impedire una prognosi positiva sul rientro in Pakistan. Il provvedimento è stato quindi ritenuto sorretto da istruttoria adeguata e motivazione congrua e coerente. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 500 oltre accessori, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della regolazione delle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 26 c.p.a. per porre le spese processuali a carico della parte soccombente.

  • Tabella A della Direttiva del Ministero dell'Interno del 1.03.2000

    Indicata nel provvedimento di diniego quale parametro dei mezzi economici di sostentamento richiesti per il periodo di soggiorno.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rilascio del visto per motivi di studio, la dichiarazione di disponibilità economica resa da un familiare sponsor non è sufficiente, da sola, a dimostrare l'adeguatezza dei mezzi di sostentamento se non è corredata da documentazione idonea a comprovare la concreta capienza economica del garante.
  • Il trasferimento in contanti delle somme destinate al mantenimento dello studente può impedire di verificarne con certezza la provenienza e la riconducibilità alle effettive disponibilità dello sponsor, soprattutto quando manchi documentazione bancaria o finanziaria corroborante.
  • La valutazione dei mezzi economici del garante richiede anche la conoscenza della composizione del nucleo familiare e degli ulteriori soggetti a suo carico, poiché tali elementi incidono sulla capacità effettiva di sostenere il richiedente.
  • Ai fini del visto per studio, l'amministrazione può valutare, oltre alla disponibilità economica, la genuinità della finalità di studio e la probabilità di rientro nel Paese d'origine; l'assenza non documentata di attività lavorative o formative successive al diploma, unita a versamenti di provenienza incerta, può giustificare una prognosi negativa.
  • In materia di visti, il sindacato giurisdizionale sulla valutazione amministrativa si concentra sull'adeguatezza dell'istruttoria e sulla coerenza della motivazione; il diniego è legittimo quando l'amministrazione abbia esaminato elementi documentali insufficienti o non verificabili e abbia esplicitato le ragioni del giudizio negativo.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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