Ordinanza n. 458/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’annullamento, previo accoglimento della contestuale istanza cautelare anche ex art. 56, c.p.a.: - dell’ordinanza n. 17 del 20 giugno 2025, trasmessa lo stesso giorno ad “Iliad Italia S.p.A.”, con cui il Comune ha ordinato la demolizione dell’impianto realizzato e il ripristino dello stato dei luoghi; - di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ivi compresa la relazione di accertamento edilizio prot. n. 0005679 del 31 gennaio 2025 adottata dal Comune di Arzachena e avente ad oggetto “Impianto di telefonia ubicato in località Romazzino. Accertamento edilizio – Proprietario: Iliad S.p.a.”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a un impianto di telefonia mobile
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento anche in via cautelare e ai sensi dell’art. 56 c.p.a., l’ordinanza con cui il Comune di Arzachena le ha ordinato la demolizione di un impianto di telefonia mobile e il ripristino dello stato dei luoghi, nonché gli atti presupposti, tra cui la relazione di accertamento edilizio. Dagli accertamenti comunali sarebbe emerso che l’impianto era stato collocato a una quota superiore di circa 1,10 metri rispetto a quella indicata nei grafici progettuali. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notificazione alla società confinante Pomaca s.n.c., proprietaria di un immobile in località Romazzino e autrice della segnalazione che aveva sollecitato i controlli edilizi; secondo il Comune, la ricorrente conosceva tale soggetto per aver partecipato al procedimento amministrativo.
La decisione
Il TAR non ha deciso né la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha ritenuto necessario, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, disporre la notificazione del ricorso alla società confinante Pomaca s.n.c., individuata come soggetto potenzialmente controinteressato. Il Collegio ha rilevato che tale società non era indicata nell’ordinanza di demolizione e non era individuabile nella versione della relazione di accertamento edilizio consegnata alla ricorrente; ha quindi disposto la rinnovazione del ricorso nei suoi confronti, senza pregiudicare le successive valutazioni sulle questioni di rito, sul merito e sulle spese. La notificazione deve essere eseguita dalla ricorrente entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova della notifica entro i trenta giorni successivi. La discussione è stata rinviata all’udienza pubblica dell’8 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 56 c.p.a.
La ricorrente aveva richiesto anche una tutela cautelare monocratica o d’urgenza; l’ordinanza non decide tale domanda.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione eccepisce che il ricorso non è stato notificato a un soggetto potenzialmente controinteressato, il giudice amministrativo può disporre l’integrazione o la rinnovazione del contraddittorio prima di esaminare le questioni di rito e di merito.
- La notificazione a un soggetto non indicato nell’atto impugnato e non individuabile nella documentazione amministrativa consegnata al ricorrente può essere ordinata d’ufficio per garantire la corretta instaurazione del contraddittorio, senza che ciò implichi una preventiva decisione sull’effettiva qualità di controinteressato.
- L’ordine di integrazione del contraddittorio deve fissare un termine perentorio per la notificazione e un ulteriore termine per documentare in giudizio l’avvenuto adempimento.
Come è indicizzato
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