Sentenza n. 6099/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento del decreto n. -OMISSIS-, adottato in data 25.8.2021 e notificato il 13.1.2023, con il quale il Ministro dell'Interno ha respinto l'istanza di acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 L. 5.2.1992, n. 91, presentata dal ricorrente in data 4.12.2015, nonché per l'annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento e per ogni ulteriore statuizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 l. 91/1992, motivato dalla presenza di una condanna per truffa
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di diniego dell'acquisto della cittadinanza italiana, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 9 l. 91/1992, l'erroneità e l'insufficienza della motivazione, il difetto di istruttoria e l'erronea valutazione dei fatti e dei presupposti. Ha inoltre denunciato la mancata considerazione dell'interesse pubblico, la violazione dell'art. 14 l. 91/1992, dell'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, dell'art. 24, comma 2, della Carta di Nizza, dell'art. 3 d.P.R. 362/1994 e dell'art. 10-bis l. 241/1990. Il diniego era fondato esclusivamente sulla presenza di una condanna per truffa, pronunciata mediante decreto penale divenuto definitivo nel 2007. Nel corso del giudizio la ricorrente ha documentato di avere ottenuto la riabilitazione nel 2023.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il decreto di diniego è stato annullato. Il TAR ha ritenuto dirimente la mancata valutazione della complessiva condotta di vita della ricorrente: l'Amministrazione si era limitata a rilevare l'esistenza del pregiudizio penale, senza svolgere un'adeguata indagine sulle condizioni lavorative, economiche e familiari, sul grado di integrazione nella comunità nazionale e sulla condotta successiva al reato. Pur riconoscendo l'amplissima discrezionalità ministeriale e la possibilità di fondare il diniego anche su un fondato sospetto circa l'adesione ai valori costituzionali, il giudice ha precisato che il sindacato resta estrinseco e riguarda l'adeguatezza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione. La riabilitazione intervenuta nel 2023, pur successiva all'istruttoria, è stata considerata elemento rilevante della condotta di vita successiva dell'interessata e avrebbe dovuto essere valutata nella riedizione del potere. L'annullamento è stato disposto con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9 l. 91/1992
Disciplina l'acquisto della cittadinanza italiana per concessione; l'esercizio del potere ministeriale è ampiamente discrezionale e richiede una valutazione complessiva dell'inserimento dello straniero nella comunità nazionale.
art. 6 l. 91/1992
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai presupposti e ai limiti del diniego della cittadinanza.
art. 14 l. 91/1992
Richiamato dalla ricorrente, senza che il testo espliciti una specifica statuizione autonoma del TAR sul relativo motivo.
art. 3 d.P.R. 362/1994
Richiamato dalla ricorrente in relazione al procedimento di acquisto della cittadinanza; il testo non esplicita una specifica statuizione autonoma sul motivo.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente per la dedotta violazione del preavviso di rigetto; il TAR ha fondato l'accoglimento sulla carenza di istruttoria e di valutazione complessiva, senza una distinta statuizione sul motivo.
art. 22 Costituzione
Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992; il testo non esplicita una specifica statuizione autonoma sul relativo motivo.
art. 3, commi 1 e 3, l. 241/1990
Rilevante per l'obbligo di motivazione, risultato violato perché il diniego si è limitato alla condanna penale senza una valutazione complessiva della condotta di vita e dell'integrazione.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 l. 91/1992, l'Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nel valutare l'inserimento dello straniero nella comunità nazionale e la sua adesione ai valori costituzionali, anche in prospettiva prognostica.
- La presenza di una condanna penale non esonera l'Amministrazione dall'esaminare la complessiva condotta di vita dell'istante, il grado di integrazione e gli elementi successivi al reato potenzialmente idonei a incidere sulla valutazione finale.
- Il diniego di cittadinanza è illegittimo quando l'istruttoria e la motivazione si limitano alla mera constatazione di un pregiudizio penale, senza una valutazione effettiva, logica, coerente e ragionevole degli ulteriori elementi personali, familiari, economici e lavorativi rilevanti.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni ministeriali in materia di cittadinanza è estrinseco e riguarda l'adeguatezza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione.
- La riabilitazione successiva all'istruttoria, pur non potendo essere stata conosciuta dall'Amministrazione al momento dell'adozione del diniego, costituisce un elemento della condotta di vita successiva dell'interessato da considerare nella riedizione del potere conseguente all'annullamento.
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