Cassazione Penale, Ordinanza n. 06065/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo generiche e non scrutinabili in legittimità le censure dedotte, oltre che già confutate con argomenti corretti dal giudice di sorveglianza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale sorveglianza)
La controversia
Il caso riguarda un detenuto straniero nei cui confronti era stato emesso dal Magistrato di sorveglianza un provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato. Il Tribunale di sorveglianza di Brescia aveva rigettato l'opposizione proposta contro tale provvedimento. Con ricorso per cassazione, l'interessato deduceva violazione dell'art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e vizio di motivazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. La Corte rileva però che le doglianze erano generiche, costituite da mere contestazioni in fatto non proponibili in sede di legittimità e prive di una reale confutazione documentale della motivazione impugnata; inoltre riproponevano censure già esaminate e disattese dal Tribunale di sorveglianza. La decisione di merito aveva valorizzato l'assenza di prova di una richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, l'assenza di ulteriori istanze di asilo o protezione internazionale, la mancanza di un effettivo radicamento familiare e di un domicilio in Italia, nonché la pericolosità sociale desunta da precedenti per delitti in materia di stupefacenti e dalle informazioni dell'autorità carceraria. La Corte richiama il principio secondo cui, in presenza dei presupposti di legge, l'espulsione dello straniero condannato e detenuto è misura di natura amministrativa, di competenza del giudice di sorveglianza, ed è obbligatoria.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
è la norma invocata dal ricorrente a fondamento della doglianza, ma la Corte non ne accoglie la violazione, ritenendo il ricorso generico e non idoneo a scalfire la motivazione dell'ordinanza impugnata
art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
l'espulsione dello straniero condannato e detenuto, in presenza dei presupposti di legge, ha natura amministrativa, è di competenza del giudice di sorveglianza e costituisce una misura alternativa atipica alla detenzione, obbligatoria quando ricorrano le condizioni previste
art. 616 cod. proc. pen.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
richiamato quale testo normativo di riferimento in materia di espulsione dello straniero detenuto
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non sono proponibili censure meramente fattuali o generiche che si limitino a contestare apoditticamente la motivazione del provvedimento impugnato senza confrontarsi in modo specifico con gli argomenti posti a fondamento della decisione.
- La declaratoria di inammissibilità consegue quando il ricorso riproduce questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito senza offrire nuove e pertinenti ragioni giuridiche o dati fattuali decisivi.
- L'espulsione dello straniero condannato e detenuto, ove siano integrati i presupposti di legge, è una misura di competenza del giudice di sorveglianza, di natura amministrativa e obbligatoria, funzionale anche a evitare il sovraffollamento carcerario.
- Ai fini della valutazione sull'espulsione rilevano negativamente l'assenza di un concreto radicamento sul territorio nazionale, la mancanza di istanze pendenti di rinnovo o protezione internazionale e la pericolosità sociale desunta da precedenti penali e informazioni carcerarie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05960/2026 del 13/02/2026
- ordinanza_penale · 13 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05969/2026 del 13/02/2026
- ordinanza_penale · 13 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06036/2026 del 13/02/2026
- ordinanza_penale · 13 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06037/2026 del 13/02/2026
- ordinanza_penale · 13 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06038/2026 del 13/02/2026
- ordinanza_penale · 13 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06039/2026 del 13/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →