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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08651/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Genova del 19/11/2025 che, accogliendo l'appello cautelare del Pubblico Ministero, aveva disposto nei loro confronti l'obbligo di dimora nel Comune di Genova con permanenza domiciliare notturna (20:00-06:00) e l'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria, in relazione a fatti riqualificati nel reato di cui all'art. 635, comma 3, cod. pen. (con richiamo a fattispecie di devastazione). I motivi dedotti in cassazione vertevano sull'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero ex art. 310 c.p.p., sulla carenza di "motivazione rafforzata" e di elementi concreti e attuali a sostegno del pericolo di reiterazione, sulla mancata personalizzazione e proporzionalità della misura e, per alcuni, sulla illegittima cumulazione delle misure cautelari (obbligo di dimora + obbligo di presentazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo relativo all'inammissibilità dell'appello del P.M. e ha condiviso la sostanza della valutazione del Tribunale circa la sussistenza del pericolo di reiterazione fondato sul modus operandi collettivo e sulla documentazione probatoria. Tuttavia ha accolto il motivo relativo all'illegittima applicazione congiunta dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, rilevando che la cumulazione è ammessa dalla legge (art. 307, comma 1-bis c.p.p.) solo per reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), il che non ricorre nel caso di specie. La Corte ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza nella sola parte in cui imponeva l'obbligo di presentazione periodica (eliminando tale misura per tutti i ricorrenti), ha dichiarato cessata la misura di presentazione e ha disposto le comunicazioni di rito al Procuratore generale e gli adempimenti esecutivi; ha dichiarato inammissibili gli altri ricorsi. In sintesi: confermata la legittimità dell'obbligo di dimora con permanenza notturna, annullata la misura dell'obbligo di presentazione.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Rinviene l'eccezione di inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero; la Corte rileva che l'appello del P.M. era comunque ammissibile quando sussistono interesse e legittimazione e quando le censure siano adeguatamente argomentate.

  • art. 274 cod. proc. pen., lett. c)

    Parametro per valutare l'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione. La Corte ammette che la valutazione può essere collettiva quando il modus operandi e elementi oggettivi si riferiscono comuni a più indagati.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Principi di proporzionalità e minor sacrificio nella scelta della misura cautelare; il giudice deve motivare la scelta ma la Corte ha ritenuto proporzionata l'obbligo di dimora nel caso concreto.

  • art. 282 cod. proc. pen.

    Disciplina dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; la misura è considerata meno grave nel sistema graduato ed è stata eliminata dalla Corte dove la sua cumulazione con altra misura non è prevista dalla legge.

  • art. 283 cod. proc. pen.

    Norme sulle misure alternative/coercitive (es. obbligo di dimora) e prescrizioni accessorie; sono state valutate nella scelta della misura, senza rilevarsi illegittimità nella loro applicazione singola.

  • art. 307, comma 1-bis cod. proc. pen.

    "qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a)"

    Stabilisce i casi tassativi in cui è consentita la cumulazione di misure cautelari tra quelle previste dagli artt. 281-283; la Corte ha ritenuto che la cumulazione disposta dal Tribunale non fosse prevista per il reato contestato e quindi illegittima.

  • art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen.

    Elenco di reati per i quali l'art. 307(1-bis) consente la cumulazione di misure; non ricompreso il reato ascritto ai ricorrenti, motivo per cui la cumulazione è stata censurata.

  • art. 635, terzo comma cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al tipo di reato ritenuto in sede di appello cautelare (differente dall'originaria imputazione); la qualificazione ha influito sulla valutazione della gravità e del pericolo di reiterazione.

  • art. 587, comma 1 cod. proc. pen.

    Applicata per estendere gli effetti della decisione motivata per alcuni ricorrenti anche agli altri concorrenti nello stesso reato, quando la censura riguarda la comune posizione processuale.

  • art. 626 cod. proc. pen.

    Previsione sulla comunicazione al Procuratore generale in caso di annullamento; la Corte ha ordinato la comunicazione prescritta.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Riferimento agli adempimenti esecutivi della cancelleria a seguito della decisione; la Corte ha ordinato gli adempimenti di competenza.

Massime di principio

  • L'appello cautelare del Pubblico Ministero è ammissibile se sussistono interesse e legittimazione; tuttavia l'appello deve essere sufficientemente argomentato per non risultare aspecifico.
  • Quando il giudice dell'impugnazione (anche cautelare) riforma la decisione di primo grado per valutazione diversa degli stessi fatti, può rendersi necessario fornire motivazione rafforzata; ma non sempre è richiesta se la riforma si fonda su diversa corretta valutazione in diritto.
  • La valutazione del pericolo di reiterazione può essere compiuta in termini collettivi quando sussistono elementi oggettivi comuni (es. modus operandi concertato); in tal caso non è obbligatorio ripetere formalmente la stessa valutazione per ciascun imputato se non vi sono elementi individualizzanti forniti dalle difese.
  • La cumulazione di misure cautelari è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 307, comma 1-bis e collegamenti): fuori da tali ipotesi l'applicazione congiunta è illegittima e la Corte può correggere il provvedimento eliminando la misura non prevista.
  • La scelta della misura cautelare deve rispettare il principio di proporzionalità e minor sacrificio (art. 275 c.p.p.); misure non detentive come l'obbligo di dimora possono essere ritenute proporzionate se consentono lo svolgimento di lavoro o studio e assicurano un controllo deterrente.
  • La Corte di legittimità può dichiarare la cessazione di una misura cautelare e ordinare l'adeguata comunicazione e gli adempimenti di esecuzione senza rinvio quando la correzione non richiede istruttoria integrativa.

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