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Provvedimento

Deliberazione n. 156 del 07/03/2024

Provvedimento del 7 marzo 2024

Garante Privacy156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento d’urgenza già adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, in relazione a una segnalazione di possibile diffusione non consensuale di materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito. L’intervento mira a impedire la circolazione del materiale sulla piattaforma e, ove il contenuto sia acquisito in chiaro, a imporne la conservazione per finalità probatorie per 12 mesi con adeguate misure di pseudonimizzazione/anonimizzazione. Il provvedimento ha natura di ratifica di un’azione urgente e non contiene una sanzione pecuniaria.

Telegram FZ-LLC: ratifica del provvedimento d’urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione revenge porn

Telegram FZ-LLC: ratifica di misure urgenti in materia di revenge porn

Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica il provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Telegram FZ-LLC, nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per i casi di possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito.

Contesto e base normativa

Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chiunque abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso. La norma prevede che l’Autorità decida entro 48 ore dalla segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Segnalazione e intervento urgente

La persona interessata ha segnalato la propria situazione all’Autorità chiedendo un intervento nei confronti della piattaforma Telegram indicata nella segnalazione. Verificata la compatibilità della fattispecie con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 89 del 4 marzo 2024, ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento n. 1/2019, che consente l’adozione in via d’urgenza di un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salva ratifica successiva del Garante.

Misure impartite a Telegram FZ-LLC

Con il provvedimento urgente sono state disposte due misure principali:

  • l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma Telegram del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori, per 12 mesi dalla ricezione del provvedimento, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica finale

Il Garante, riunito il 7 marzo 2024, ratifica il provvedimento d’urgenza n. 89/2024 adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC. Il testo non contiene una sanzione pecuniaria né ulteriori prescrizioni sostanziali oltre alla conferma delle misure già impartite in via urgente.

Punti principali

Origine della segnalazione e competenza del Garante

La decisione origina da una segnalazione presentata dalla persona interessata, che ha rappresentato di rientrare nelle ipotesi di cui all’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Telegram. Il Garante richiama la propria competenza a intervenire, entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione, nei casi di possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione di materiale sessualmente esplicito senza consenso attraverso piattaforme digitali.

Provvedimento d’urgenza del dirigente e misure ordinate

Con determinazione n. 89 del 4 marzo 2024, il dirigente competente ha adottato in via d’urgenza misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. Alla società è stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, per soli fini probatori, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del provvedimento d’urgenza

Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica il provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC in data 4 marzo 2024. Il testo non riporta ulteriori valutazioni istruttorie né sanzioni amministrative, limitandosi alla conferma dell’ordine urgente già disposto.

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