Cassazione Penale, Sentenza n. 34578/2022 del 19/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Genova che, pur avendo applicato la continuazione a due sentenze, aveva rifiutato di riconoscere la continuazione tra ulteriori gruppi di sentenze. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), sostenendo che sussistevano omogeneità delle condotte e contiguità temporale tali da integrare il vincolo della continuazione tra le sentenze indicate nella memoria difensiva (diversi reati commessi tra 2012 e 2015 in varie località e già in parte riuniti in continuazione). Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza limitatamente al diniego della continuazione per quei gruppi di reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione si sia correttamente attenuto ai principi di diritto richiamati in materia di continuazione (verifica degli indicatori dell'unicità del disegno criminoso: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, ecc.) e che, alla luce della eterogeneità dei reati, della distanza temporale e della diversità dei luoghi, le condotte fossero espressione di una generale propensione del ricorrente alla devianza (tendenza a delinquere) e non di un progetto criminoso unitario o di gruppi chiaramente programmati. Ha inoltre ritenuto il ricorso generico perché riproduceva assertivamente la memoria difensiva senza allegare indici specifici per ciascun gruppo di reati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Si ricorda che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Genova aveva rideterminato in parte la pena complessiva (per due sentenze) in quattro anni, quattro mesi e cinque giorni di reclusione e 8.200,00 euro di multa, ma aveva rigettato la richiesta di continuazione per le altre pronunce; tale rigetto è stato confermato.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
La Corte conferma che il giudice dell'esecuzione deve verificare la sussistenza di concreti indicatori dell'unicità del disegno criminoso (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione delle condotte) e accertare che, al momento del primo reato, i successivi fossero programmati almeno nelle loro linee essenziali; non è sufficiente la mera presenza di alcuni indici se i reati risultano frutto di determinazioni estemporanee.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il vizio dedotto era il vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto il motivo generico e non idoneo a superare criticamente la motivazione dell'ordinanza impugnata, perché la parte non ha allegato in modo specifico gli indici di continuità per i singoli gruppi di reati.
Giurisprudenza della Cassazione richiamata (Sez. U., n. 28659/2017 e altre)
Sono richiamati principi consolidati per differenziare il "programma di vita delinquenziale" (tendenza a delinquere) dall'unico disegno criminoso: la continuazione richiede prova che i reati successivi fossero concepiti già nelle linee essenziali al momento del primo episodio; inoltre, un ampio arco temporale non esclude la verifica di continuazione per gruppi di reati contigui se la difesa li prospetta con indici specifici.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare la decisione sulla continuazione analizzando specifici indicatori (omogeneità del tipo di reato e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità operative, singole causali, sistematicità) e non può limitarsi a conclusioni generiche.
- Un lungo arco temporale in cui sono stati commessi più reati non esclude per principio la possibilità di riconoscere una continuazione parziale: il giudice deve però valutare, caso per caso, l'esistenza di gruppi di reati commessi in epoche contigue e con elementi comuni.
- La mera esistenza di una "tendenza a delinquere" o di una propensione alla commissione di reati non equivale all'esistenza di un progetto criminoso unitario che giustifichi la continuazione; il primo comporta l'esclusione del beneficio se i reati sono determinazioni estemporanee.
- In sede di impugnazione in Cassazione, i motivi che lamentano vizio di motivazione devono essere specifici e contestualizzati: la generica riproduzione di argomentazioni difensive senza allegare indici rilevanti per ciascun gruppo di reati rende il ricorso inammissibile.
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione per 'gruppi' di reati all'interno di un arco temporale più ampio, la difesa deve enucleare chiaramente i gruppi e indicare gli elementi fattuali idonei a comprovare l'unità del disegno criminoso rispetto a quei gruppi.
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