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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37831/2022 del 27/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La vicenda nasce da un appalto stipulato tra un consorzio committente e un raggruppamento temporaneo di imprese, del quale la società ricorrente era mandante e un'altra impresa era mandataria. La mandante emetteva una fattura per importi che assumeva dovuti dal consorzio e agiva in via monitoria per ottenerne il pagamento diretto. Il tribunale accoglieva l'opposizione del consorzio e rigettava la domanda; la corte d'appello confermava, ritenendo che non esistesse un obbligo diretto di pagamento del committente verso la mandante, poiché il contratto prevedeva il pagamento secondo le indicazioni della mandataria e, nell'assetto dell'ATI, il pagamento diretto alle singole imprese era subordinato ad accordo tra committente e mandataria. Con il ricorso per cassazione la società mandante deduceva: 1) violazione degli artt. 1188, 1388, 1703 e 1704 c.c., sostenendo di poter pretendere direttamente il corrispettivo dal committente in virtù della disciplina del mandato e della rappresentanza; 2) violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale (artt. 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c.), affermando che gli atti negoziali avrebbero dovuto essere letti nel senso del suo diritto all'azione diretta; 3) vizio motivazionale per il mancato esame di capitoli di prova testimoniale diretti a dimostrare una diversa interpretazione degli accordi; 4) violazione delle norme sulle spese processuali e dei parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l'eccessività della liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata aveva accertato, con interpretazione del contratto e dell'atto costitutivo dell'ATI non specificamente censurata, che il pagamento diretto alla mandante era possibile solo previo accordo con la mandataria e che, in mancanza di tale consenso, non sussisteva alcun rapporto diretto tra committente e mandante. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, poiché mirava a un nuovo esame del merito e si limitava a contrapporre una diversa lettura delle clausole contrattuali. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, perché la corte territoriale aveva spiegato la non rilevanza delle prove testimoniali richieste, giudicate inidonee a scalfire l'interpretazione già data agli atti. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo sulle spese, ricordando che, salvo il rispetto dei limiti minimi e massimi, la liquidazione concreta dei compensi professionali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1188 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al pagamento al soggetto legittimato a ricevere la prestazione; la Corte non vi attribuisce un'autonoma portata decisiva, reputando assorbente l'accertamento che mancava un rapporto diretto di credito verso il committente.

  • art. 1388 c.c.

    Invocato per sostenere la produzione degli effetti del contratto in capo al rappresentato; la Corte osserva che la tesi è smentita dall'interpretazione dei patti dell'appalto e dell'ATI, che subordinavano il pagamento diretto ad accordo tra le parti interessate.

  • art. 1703 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sulla disciplina del mandato; la Corte non lo ritiene idoneo a fondare, nel caso concreto, un diritto di credito diretto della mandante verso il committente.

  • art. 1704 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di effetti del mandato; la Corte esclude che dal rapporto di mandato tra imprese dell'ATI derivi automaticamente l'obbligo del committente verso la mandante.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per l'interpretazione del contratto; la Corte precisa che la censura di legittimità non può risolversi in una mera contrapposizione di letture del testo negoziale.

  • art. 1363 c.c.

    Come sopra: la Corte afferma che il giudice di merito ha già interpretato unitariamente gli atti contrattuali e l'atto costitutivo dell'ATI.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato tra i criteri ermeneutici invocati; la Corte non ravvisa una loro violazione, ma rileva l'inammissibilità della critica diretta a ottenere un nuovo apprezzamento del merito.

  • art. 1371 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ne ricava un risultato diverso da quello già raggiunto dal giudice di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    Norma sulle spese di lite; la liquidazione operata dal giudice di merito è ritenuta insindacabile nel merito, salvo violazione dei parametri minimi e massimi non dedotta.

  • d.m. n. 55 del 2014, artt. 1, 2, 4 e 5

    Richiamato per contestare l'ammontare delle spese; la Corte ribadisce che la determinazione concreta del compenso professionale è rimessa al giudice di merito entro i limiti normativi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo, a carico della ricorrente soccombente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il presupposto del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione di un contratto e degli atti collegati, il giudice di legittimità non può sostituire la propria lettura a quella del giudice di merito se quest'ultima è sorretta da motivazione congrua e non violi specificamente i criteri legali di ermeneutica.
  • La parte che invochi in cassazione una violazione dei criteri interpretativi contrattuali deve indicare puntualmente quale regola ermeneutica sia stata disattesa o quale illogicità radicale affetti la motivazione; non è sufficiente opporre una diversa ricostruzione del significato delle clausole.
  • Se gli atti negoziali prevedono che il pagamento al soggetto esecutore o alla mandante sia subordinato a un accordo tra committente e mandataria, in assenza di tale consenso non sorge un diritto azionabile direttamente nei confronti del committente da parte della mandante.
  • Le censure relative al mancato esame di prove testimoniali sono infondate quando il giudice di merito spieghi che i capitoli di prova sono irrilevanti o comunque inidonei a sovvertire l'interpretazione già data agli atti contrattuali.
  • La determinazione in concreto dei compensi di avvocato e delle spese processuali è insindacabile in cassazione, purché il giudice di merito resti entro i parametri normativi applicabili.

Come è indicizzato

MaterieMandatoAppaltoSpese di liteImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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