Sentenza n. 8131/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento della comunicazione CP7000-4485549-P, Prot. N. AGEA.AGA.2022.36502 del 12.10.2022 inviata a mezzo raccomandata R/R in data 14.10.2022, resa disponibile per il ritiro presso l’Ufficio Postale del 26.10.2022 e ritirata dal destinatario il 15.11.2022 da AGEA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, con sede in Roma, via Palestro 81, P.I.: 06234661004, C.F.: 97181460581 (doc. n. 1), avente ad oggetto il “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell’Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con la quale, in asserita ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 7720/2019 del 11.11.2019 (doc. n. 2) che ha annullato i provvedimenti relativi ai prelievi supplementari per le campagne lattiere 1996/96, 1997/98 e 1998/99, ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare relativo a tali periodi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare relativo alle campagne lattiere 1996/97, 1997/98 e 1998/99, adottata in asserita ottemperanza a una precedente sentenza del Consiglio di Stato
Esito
Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'azienda agricola ha impugnato la comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 505/2023. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell'art. 10-bis, comma 4, d.l. 69/2023, convertito in l. 103/2023, che ha privato di effetto tutte le comunicazioni di ricalcolo AGEA già notificate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, prevedendone la sostituzione con nuove comunicazioni conformi alla disciplina sopravvenuta. La ricorrente, con memoria, ha chiesto comunque la decisione nel merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che l'art. 10-bis, comma 4, d.l. 69/2023, convertito in l. 103/2023, abbia determinato ex lege l'inefficacia della comunicazione AGEA impugnata, in quanto notificata prima dell'entrata in vigore della legge di conversione. L'atto è quindi divenuto inidoneo a ledere l'interesse della ricorrente e l'eventuale annullamento giudiziale non potrebbe procurarle alcuna utilità concreta, spettando ad AGEA procedere a una nuova rideterminazione del prelievo sulla base delle disposizioni sopravvenute. Il Collegio ha aderito a precedenti orientamenti dello stesso TAR relativi a casi analoghi. Nulla è stato disposto sulle spese, considerata la mancata costituzione di AGEA.
Norme richiamate
art. 10-bis, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito in l. 10 agosto 2023, n. 103
Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti
La disposizione produce l'inefficacia ex lege delle comunicazioni di ricalcolo AGEA già notificate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione e impone all'amministrazione una nuova rideterminazione del prelievo secondo la disciplina sopravvenuta.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di prospettare alle parti una questione rilevata d'ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie; nel caso concreto il TAR ha sottoposto al contraddittorio la possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando una disposizione normativa sopravvenuta priva espressamente di effetto un provvedimento amministrativo impugnato e ne prevede la sostituzione con un nuovo atto, viene meno l'interesse concreto all'annullamento del provvedimento originario e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'inefficacia ex lege del provvedimento impugnato esclude l'utilità di una pronuncia di annullamento, anche se il ricorrente insiste per la decisione nel merito, qualora l'amministrazione debba comunque rideterminare la fattispecie sulla base della disciplina sopravvenuta.
- In presenza di una possibile causa di improcedibilità rilevata d'ufficio, il giudice amministrativo deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per eventuali memorie.
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