Cassazione Penale, Sentenza n. 27606/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di una imputata per usura aggravata, con pena di anni 2 mesi 9 di reclusione ed euro 8.000 di multa, oltre confisca delle somme e dei beni nella sua disponibilità fino alla concorrenza degli interessi usurari quantificati in euro 11.424. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) violazione dell'art. 644 c.p. e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo che la condanna si fondasse su un travisamento della prova, sulla inattendibilità della persona offesa e della testimone, sulla inutilizzabilità o inattendibilità della conversazione tra presenti del 14/09/2016, e sulla mancanza di prova del dolo dell'imputata, ritenuta estranea alla pattuizione del prestito e agli interessi; 2) violazione dell'art. 644, comma 5, n. 3 c.p. e vizio di motivazione per la contestata aggravante dello stato di bisogno, che la persona offesa avrebbe escluso; 3) violazione dell'art. 99 c.p. e vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva infraquinquennale, nonostante il ruolo asseritamente marginale e i precedenti giudiziari non significativi; 4) violazione dell'art. 69 c.p. e vizio di motivazione per il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile e nel complesso infondato, respingendolo integralmente. Ha affermato che il primo motivo chiedeva una non consentita rivalutazione del compendio probatorio, poiché la Corte territoriale aveva valutato correttamente le dichiarazioni della persona offesa, i riscontri documentali, la conversazione ambientale e la testimonianza di una terza persona, giungendo logicamente a riconoscere il ruolo di partecipazione dell'imputata e la sua consapevolezza della natura usuraria del prestito. Ha poi ritenuto infondato il motivo sull'aggravante dello stato di bisogno, reputando che la motivazione fosse desumibile implicitamente dalla struttura argomentativa della sentenza di merito e che la richiesta di un prestito tanto oneroso costituisse già indice probatorio dello stato di bisogno. Ha dichiarato non proponibile il motivo sulla recidiva, perché non dedotto con l'atto di appello. Infine, ha giudicato manifestamente infondato il motivo sul bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito adeguatamente motivata. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado di legittimità.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis c.p.p.
Il procedimento è stato celebrato in camera di consiglio con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale.
art. 644 c.p.
Il reato di usura è stato ritenuto integrato sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, dei riscontri documentali e della conversazione ambientale, con partecipazione consapevole dell'imputata all'azione usuraria.
art. 644, comma quinto, n. 3 c.p.
L'aggravante dello stato di bisogno è stata ritenuta sussistente, anche implicitamente, in base alla ricostruzione del rapporto usurario e all'entità sproporzionata degli interessi corrisposti.
art. 500 c.p.p.
Le contestazioni difensive sulla deposizione della persona offesa richiamavano il regime delle contestazioni dibattimentali, ma la Corte ha ritenuto attendibile il racconto nel suo complesso.
art. 99 c.p.
La questione della recidiva non è stata esaminata nel merito perché non devoluta alla Corte di appello con l'atto di gravame.
art. 69 c.p.
Il giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti è stato ritenuto espressione di discrezionalità del giudice di merito, incensurabile se sorretto da motivazione non arbitraria.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera rivalutazione delle prove, né la proposizione di una lettura alternativa del compendio istruttorio quando il giudice di merito abbia motivato in modo логico e coerente sull'attendibilità delle fonti dichiarative e sui riscontri.
- Nel reato di usura, la partecipazione dell'imputato può essere desunta da un insieme di elementi convergenti, quali dichiarazioni della persona offesa, riscontri documentali, registrazioni o conversazioni e testimonianze terze, purché il giudizio di merito dia conto del ruolo concreto e della consapevolezza della natura usuraria del rapporto.
- L'entità manifestamente sproporzionata degli interessi corrisposti rispetto al capitale può costituire, di per sé, indice serio e concordante dello stato di bisogno della vittima, soprattutto quando il prestito sia stato contratto per fronteggiare esigenze economiche essenziali.
- Le censure relative a circostanze aggravanti o alla recidiva devono essere specificamente devolute al giudice di appello; se non dedotte nel gravame, non possono essere fatte valere utilmente in cassazione.
- Il giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e può essere sindacato in cassazione solo in presenza di motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica.
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