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Sentenza

Sentenza n. 1519/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 696/2024 del Tribunale di Bologna, pubblicata in data 30.05.2024.

Giustizia amministrativa202600333

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento sopravvenuto avesse pienamente e puntualmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata. Ha posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, liquidandole in 800 euro, oltre spese generali e oneri accessori, e ha disposto la restituzione di un importo pari al contributo unificato versato, se versato.

TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 696/2024 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 30 maggio 2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 696/2024 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato (come da attestazione di cancelleria del 6 febbraio 2026) e notificata al Ministero ai fini dell'esecuzione dopo la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero si è costituito deducendo di avere effettuato il pagamento dovuto il 5 agosto 2026, dopo la presentazione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

    La disposizione costituisce il fondamento processuale del giudizio di ottemperanza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il Collegio ritiene che la suvvista sopravvenienza determini la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente nel presente giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis, C.d.S, Sez. IV, sentenza n. 8100/2025), ai sensi dell’articolo 34, comma 5, Cod. proc. amm.,

    La sopravvenuta soddisfazione integrale della pretesa sostanziale comporta la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, se l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dopo la proposizione del ricorso, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • Quando la soddisfazione della pretesa interviene solo dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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