Sentenza n. 1519/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 696/2024 del Tribunale di Bologna, pubblicata in data 30.05.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento sopravvenuto avesse pienamente e puntualmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata. Ha posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, liquidandole in 800 euro, oltre spese generali e oneri accessori, e ha disposto la restituzione di un importo pari al contributo unificato versato, se versato.
Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 696/2024 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 30 maggio 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 696/2024 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato (come da attestazione di cancelleria del 6 febbraio 2026) e notificata al Ministero ai fini dell'esecuzione dopo la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero si è costituito deducendo di avere effettuato il pagamento dovuto il 5 agosto 2026, dopo la presentazione del ricorso.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
La disposizione costituisce il fondamento processuale del giudizio di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il Collegio ritiene che la suvvista sopravvenienza determini la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente nel presente giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis, C.d.S, Sez. IV, sentenza n. 8100/2025), ai sensi dell’articolo 34, comma 5, Cod. proc. amm.,
La sopravvenuta soddisfazione integrale della pretesa sostanziale comporta la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, se l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dopo la proposizione del ricorso, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- Quando la soddisfazione della pretesa interviene solo dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione inadempiente.
Come è indicizzato
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