Cassazione Penale, Sentenza n. 11243/2026 del 25/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore contestava l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che, pur accogliendo parzialmente la richiesta di revoca della sospensione condizionale per alcune sentenze, aveva respinto la domanda di revoca relativa alla sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli del 26.4.2023 (irrevocabile il 28.5.2023). Il ricorso deduceva due profili: (1) ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2 c.p., la revoca di diritto doveva essere disposta perché nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza del 28.5.2023 era divenuta irrevocabile un'altra condanna per delitto commesso anteriormente, che cumulata con la pena della sentenza del 26.4.2023 supera i limiti dell'art. 163 c.p.; (2) ai sensi degli artt. 164 e 168 c.p., la sospensione era stata erroneamente concessa una seconda volta perché, cumulata con una precedente condanna irrevocabile, la pena supera i due anni di reclusione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, ritenendolo fondato. Ha rilevato che il Giudice dell'esecuzione aveva equivocato richiamando la sentenza del 28.6.2019 anziché la sentenza del 4.12.2024 (irrevocabile il 5.3.2025) indicata dal PM; ha pertanto annullato l'ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per un nuovo esame. La Corte ha chiarito i principi applicabili: (a) per l'art. 168, comma 1, n. 2 c.p. l'anteriorità del reato valutarsi rispetto alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio; (b) se la sospensione è stata concessa in violazione dell'art. 164, comma 4 (concessa più di una volta quando le pene cumulate superano i limiti), il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio ma deve prima acquisire e esaminare il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare se la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice della cognizione.
Norme richiamate
art. 168, comma 1, n. 2 codice penale
Stabilisce la revoca di diritto della sospensione condizionale quando il condannato riporti un'altra condanna per delitto anteriormente commesso la cui pena, cumulata con quella già sospesa, superi i limiti dell'art. 163; la Corte precisa che rileva l'irrevocabilità della seconda sentenza intervenuta dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e entro i termini di durata del beneficio.
art. 163 codice penale
Fissa i limiti di pena per l'accesso al beneficio della sospensione condizionale (in particolare il riferimento ai limiti temporali come i due anni di reclusione nella fattispecie); la valutazione delle pene cumulative deve verificare il superamento di tali limiti.
art. 164 codice penale (ultimo comma)
Stabilisce che la sospensione condizionale non può essere concessa più di una volta salvo che le pene cumulate non superino i limiti di cui all'art. 163; la Corte ricorda che, in caso di presunta violazione, il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare se la causa ostativa fosse documentalmente nota.
Sez. U., n. 37345 del 23/04/2015 (Rv. 264381 - 01)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione concessa in violazione dell'art. 164, comma 4, solo dopo aver verificato tramite il fascicolo di cognizione se le cause ostative risultassero documentate al giudice che concesse il beneficio.
Sez. 5, n. 25529 del 17/03/2023 e Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020 (massime citate)
Precedenti interpretativi richiamati sulla nozione di 'anteriorità' e sul momento rilevante per valutare l'anteriorità del reato successivamente giudicato: si deve far riferimento alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio e non alla sola data di commissione del reato.
Massime di principio
- Per valutare la revoca di diritto ex art. 168, comma 1, n. 2 c.p. si deve considerare la data di irrevocabilità della sentenza sopraggiunta: rileva che la seconda condanna sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e, se entro i termini, la pena cumulata superi i limiti di legge, opera la revoca.
- L'anteriorità del reato valutata ai fini dell'art. 168 va determinata rispetto alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, non alla data di commissione del reato giudicato successivamente.
- Se la sospensione è stata concessa due volte, occorre verificare il cumulo delle pene: se la somma eccede i limiti di cui all'art. 163 c.p., la concessione è viziata e può comportare la revoca, ma il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per accertare se la causa ostativa fosse nota al giudice che concesse il beneficio.
- Il Giudice dell'esecuzione deve esaminare puntualmente le istanze del PM e riferirsi alle specifiche sentenze indicate; un errore di riferimento alle pronunce può determinare annullamento e rinvio.
- In presenza di dubbi sul decorso dei termini (es. finestra quinquennale), occorre calcolare le date di irrevocabilità delle singole sentenze e valutare il periodo di efficacia del beneficio per determinare l'eventuale revoca di diritto.
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