Cassazione Penale, Sentenza n. 51328/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. Non è stata quindi esaminata la questione di merito relativa alla presunta violazione dell'art. 628 c.p. o al vizio di motivazione. In conseguenza di tale inammissibilità la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende, pari a euro tremila.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per rapina impropria, deducendo violazione di legge (art. 628, comma 2, cod. pen.) e vizio di motivazione per presunta incongruenza tra ricostruzione della condotta e prove raccolte. In via subordinata o alternativa si contestava l'ammissibilità del ricorso per presunta tardività rispetto ai termini stabiliti dall'art. 544, comma 2, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen.
Norma che definisce il reato di rapina; nel ricorso era invocata come presunta violata nella qualificazione della condotta (rapina impropria). La Cassazione non ha però deciso sul merito della contestazione sostanziale della qualificazione del reato, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni procedurali
art. 544, comma 2 cod. proc. pen.
Disposizione sui termini di proposizione del ricorso per cassazione; la sua violazione è stata rilevante ai fini dell'inammissibilità del ricorso perché il ricorso è stato proposto oltre il termine previsto
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in cassazione, tra cui la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte l'ha applicato per irrogare la sanzione pecuniaria di euro tremila
Massime di principio
- I termini processuali per proporre ricorso in Cassazione sono perentori: la loro violazione determina l'inammissibilità del ricorso indipendentemente dal merito delle censure.
- Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile per motivi formali o di termini, non entra nel merito delle questioni sostanziali sollevate (es. interpretazione della fattispecie di reato o vizio di motivazione).
- L'inammissibilità comporta conseguenze economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle Ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è fondamentale valutare tempestivamente la fattibilità e la tempestività dell'impugnazione.
- Le doglianze che attaccano la valutazione probatoria e la motivazione richiedono che il ricorso sia ammissibile: prima di proporre ricorso in cassazione è essenziale verificare sia i presupposti formali sia la fondatezza giuridica delle censure.
- In situazioni simili è consigliabile, se vi è rischio di tardività, chiedere al difensore un controllo immediato dei termini e della notificazione dell'atto impugnato per evitare la perdita del diritto di impugnazione e le conseguenti sanzioni economiche.
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