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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27334/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 22/06/2022 che aveva disposto 12 mesi di isolamento diurno in esecuzione di condanne (pena temporanea e ergastolo). Il ricorrente contestava: inosservanza ed erronea applicazione di legge (art. 606 c.1 lett. b) ed e)), illogicità e carenza della motivazione con travisamento del fatto; affermava che il regime non poteva essere inasprito se il condannato era sottoposto a misura alternativa; che alcuni titoli richiamati riguardavano reati anteriori alla sentenza di ergastolo; che per due sentenze l'isolamento era già stato disposto e scontato (25/10/2016-24/12/2017); che l'ordinanza aveva parametrato l'isolamento su un cumulo di pene pari a 40 anni e 2 mesi includendo pene già espiate, mentre sarebbe dovuta valere solo la pena residua (10 anni e 8 mesi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il profilo relativo ai vizi motivazionali e ha annullato l'ordinanza impugnata, assorbendo gli altri profili di doglianza. Il motivo decisivo è stato che il giudice dell'esecuzione non ha indicato compiutamente i titoli in esecuzione né ha spiegato come abbia applicato i principi regolatori dell'istituto dell'isolamento diurno. Disposta la remissione al giudice dell'esecuzione (Corte di Assise d'Appello di Napoli) per nuovo giudizio senza il vizio riscontrato.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Il ricorso invocava i motivi di cassazione per inosservanza/erronea applicazione di legge e per vizi della motivazione; la Corte ha ritenuto fondato il motivo concernente carenza motivazionale, annullando l'ordinanza per mancanza di indicazioni sui titoli in esecuzione e sulla corretta applicazione dei principi relativi all'istituto dell'isolamento.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione deve indicare espressamente i titoli (sentenze/ordini) posti in esecuzione e motivare in modo puntuale come ciascun titolo incida sulla misura dell'isolamento; la mancata indicazione comporta annullamento.
  • Nella determinazione della durata dell'isolamento va chiarito se le pene considerate sono già state espiate o residuano: non si devono parametrizzare misure su pene già scontate senza motivazione.
  • Se esistono precedenti provvedimenti che hanno già disposto e fatto scontare l'isolamento, il giudice dell'esecuzione deve tenerne conto e spiegare la ragione di un eventuale nuovo o diverso inasprimento.
  • Le questioni relative alla compatibilità di un regime più grave con l'esistenza di misure alternative devono essere valutate e motivate nel provvedimento esecutivo; la carenza motivazionale su questo punto può fondare l'annullamento in Cassazione.
  • La Corte di Cassazione può limitarsi ad annullare per vizi motivazionali e rinviare al giudice di merito per un nuovo esame senza decidere sul merito dei punti sostanziali quando la motivazione del provvedimento impugnato risulta insufficiente.

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