Cassazione Penale, Sentenza n. 27334/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 22/06/2022 che aveva disposto 12 mesi di isolamento diurno in esecuzione di condanne (pena temporanea e ergastolo). Il ricorrente contestava: inosservanza ed erronea applicazione di legge (art. 606 c.1 lett. b) ed e)), illogicità e carenza della motivazione con travisamento del fatto; affermava che il regime non poteva essere inasprito se il condannato era sottoposto a misura alternativa; che alcuni titoli richiamati riguardavano reati anteriori alla sentenza di ergastolo; che per due sentenze l'isolamento era già stato disposto e scontato (25/10/2016-24/12/2017); che l'ordinanza aveva parametrato l'isolamento su un cumulo di pene pari a 40 anni e 2 mesi includendo pene già espiate, mentre sarebbe dovuta valere solo la pena residua (10 anni e 8 mesi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il profilo relativo ai vizi motivazionali e ha annullato l'ordinanza impugnata, assorbendo gli altri profili di doglianza. Il motivo decisivo è stato che il giudice dell'esecuzione non ha indicato compiutamente i titoli in esecuzione né ha spiegato come abbia applicato i principi regolatori dell'istituto dell'isolamento diurno. Disposta la remissione al giudice dell'esecuzione (Corte di Assise d'Appello di Napoli) per nuovo giudizio senza il vizio riscontrato.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Il ricorso invocava i motivi di cassazione per inosservanza/erronea applicazione di legge e per vizi della motivazione; la Corte ha ritenuto fondato il motivo concernente carenza motivazionale, annullando l'ordinanza per mancanza di indicazioni sui titoli in esecuzione e sulla corretta applicazione dei principi relativi all'istituto dell'isolamento.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve indicare espressamente i titoli (sentenze/ordini) posti in esecuzione e motivare in modo puntuale come ciascun titolo incida sulla misura dell'isolamento; la mancata indicazione comporta annullamento.
- Nella determinazione della durata dell'isolamento va chiarito se le pene considerate sono già state espiate o residuano: non si devono parametrizzare misure su pene già scontate senza motivazione.
- Se esistono precedenti provvedimenti che hanno già disposto e fatto scontare l'isolamento, il giudice dell'esecuzione deve tenerne conto e spiegare la ragione di un eventuale nuovo o diverso inasprimento.
- Le questioni relative alla compatibilità di un regime più grave con l'esistenza di misure alternative devono essere valutate e motivate nel provvedimento esecutivo; la carenza motivazionale su questo punto può fondare l'annullamento in Cassazione.
- La Corte di Cassazione può limitarsi ad annullare per vizi motivazionali e rinviare al giudice di merito per un nuovo esame senza decidere sul merito dei punti sostanziali quando la motivazione del provvedimento impugnato risulta insufficiente.
Testo integrale
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