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Sentenza

Sentenza del 08/02/2017 n. 3342 - Corte di Cassazione

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Cartelle relative agli anni 2002 e 2003 - Termine di decadenza del 31 dicembre 2008 ex art. 37, comma 44, del d.l. n. 223 del 2006 - Applicabilità - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la validità della cartella di pagamento relativa, tra l'altro, a somme dovute in conseguenza della dichiarazione integrativa di condono presentata nel 2003 ai sensi dell'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002. La società sosteneva che la cartella fosse tardiva, poiché il termine per l'iscrizione a ruolo sarebbe scaduto il 31 dicembre 2006, e contestava inoltre l'omesso invio della comunicazione di irregolarità e la tardività della liquidazione. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che il termine per la notifica fosse stato prorogato ex lege al 31 dicembre 2008.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e rigettato il ricorso incidentale della società. Ha stabilito che il termine per la notifica delle cartelle relative alle dichiarazioni e ai versamenti connessi al condono ex art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 era fissato al 31 dicembre 2008. Tale termine si applicava anche ai rapporti pendenti, poiché la normativa successiva era entrata in vigore prima della scadenza del termine originario. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e la causa è stata rinviata alla CTR di Bari, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. La Corte ha inoltre escluso che l'omesso avviso bonario determinasse automaticamente la nullità della cartella, salvo i casi in cui dai controlli emergessero risultati diversi dalla dichiarazione o questioni di particolare incertezza.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17

    Le somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme risultanti dall'attività di liquidazione prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis.

    La disposizione individuava il termine ordinario per l'iscrizione a ruolo, che per la dichiarazione integrativa del 2003 sarebbe scaduto il 31 dicembre 2006. Tuttavia, tale disciplina è stata superata dalla successiva normativa sui termini di notifica delle cartelle.

  • D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis, lett. b), convertito dalla legge n. 156 del 2005

    La notifica delle relative cartelle di pagamento è effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003.

    La norma, di carattere generale e applicabile ai rapporti pendenti, ha fissato per le dichiarazioni del 2002 e del 2003 il termine di notifica al 31 dicembre 2008, sostituendo il precedente termine previsto per l'iscrizione a ruolo.

  • D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 44, convertito dalla legge n. 248 del 2006

    La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dalla legge n. 289 del 2002 è eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008. Entro il medesimo termine è eseguita la notifica delle cartelle relative alle dichiarazioni dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni o effettuato versamenti ai sensi dell'art. 9-bis della medesima legge.

    La disposizione ha confermato e specificamente esteso al condono ex art. 9-bis il termine del 31 dicembre 2008. Essendo entrata in vigore prima della scadenza del termine originario, era applicabile alla controversia.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Disciplina la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni dei redditi e costituisce il presupposto dell'iscrizione a ruolo delle somme risultanti dai controlli automatizzati.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 5

    La comunicazione di irregolarità è necessaria quando dai controlli emergano risultati diversi da quelli indicati in dichiarazione, maggiori imposte o questioni di particolare incertezza. La sua omissione non determina automaticamente la nullità della cartella, soprattutto in caso di semplici omessi o tardivi versamenti.

  • D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2

    La riduzione delle sanzioni è collegata alla possibilità di regolarizzare il pagamento a seguito della comunicazione di irregolarità; tale riduzione non opera, secondo la sentenza, nei casi di omesso o tardivo versamento.

Massime di principio

  • Quando una legge successiva modifica il termine di decadenza per la notifica delle cartelle ed entra in vigore prima della scadenza del termine precedente, il nuovo termine può applicarsi ai rapporti ancora pendenti, salvo diversa previsione normativa.
  • Per le cartelle connesse a definizioni agevolate o condoni fiscali occorre verificare non solo il termine ordinario di iscrizione a ruolo, ma anche eventuali termini speciali successivamente introdotti dal legislatore.
  • Il termine di iscrizione a ruolo e il termine di notifica della cartella sono adempimenti distinti: una norma successiva può incidere sul termine di notifica anche se il precedente termine relativo all'iscrizione a ruolo era più breve.
  • L'omesso invio dell'avviso bonario non comporta automaticamente la nullità della cartella. L'avviso è normalmente necessario quando il controllo automatizzato modifica i dati dichiarati o presenta profili di incertezza; non è invece indispensabile per semplici omessi o tardivi versamenti.
  • La cassazione con rinvio non equivale alla definitiva conferma della cartella: la causa deve essere nuovamente esaminata dal giudice di rinvio applicando il principio stabilito dalla Corte.

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