Sentenza n. 256/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal MAECI in ordine alla richiesta del 9/9/2025 di un appuntamento per la formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di appuntamento del 9 settembre 2025 per la formalizzazione dell'istanza di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal MAECI, in relazione alla richiesta di un appuntamento presso la competente sede diplomatica italiana a Islamabad per formalizzare l'istanza di visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Nelle more del giudizio, l'Ambasciata ha convocato il ricorrente per la formalizzazione dell'istanza, ed egli ne ha preso atto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché, nelle more del giudizio, l'amministrazione ha dato seguito alla richiesta oggetto del ricorso, convocando il ricorrente per formalizzare l'istanza di visto. Le spese di lite sono state compensate, ma è stato disposto il rimborso al ricorrente del contributo unificato, in ragione della ragionevolezza del termine entro cui la rappresentanza diplomatica ha riscontrato positivamente la richiesta di appuntamento. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.; il testo non esplicita ulteriormente l'incidenza della disposizione sulla decisione.
Massime di principio
- La convocazione del richiedente da parte dell'amministrazione, intervenuta nelle more del giudizio sul silenzio e idonea a soddisfare la richiesta di appuntamento per la formalizzazione di un'istanza, determina la cessazione della materia del contendere.
- Quando l'amministrazione soddisfa nelle more del giudizio la pretesa sostanziale azionata contro il silenzio, il giudizio si definisce con la cessazione della materia del contendere, anziché con una pronuncia sull'illegittimità del silenzio.
- La compensazione delle spese può accompagnarsi al rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente quando l'amministrazione abbia riscontrato positivamente la richiesta entro un termine ritenuto ragionevole.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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