Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23374/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p., deducendo errata applicazione dell'art. 62, primo comma, n. 6 c.p. (attenuante per riparazione del danno), nonché vizi di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La ricorrente contestava che la Corte territoriale avesse dato rilievo a condotte (tra cui la presunta alterazione di una ricevuta di bonifico del luglio 2017) che configurerebbero elementi costitutivi del reato invece che mere circostanze successive; lamentava inoltre che non fosse stata considerata la liberatoria prodotta, dalla quale sarebbe risultata la riparazione integrale del danno e il rimborso operato dall'imputata al fideiussore, e insisteva per l'annullamento senza rinvio.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello, in ottemperanza alla sentenza rescindente (Sez. 6, n. 27422 del 21/05/2025), avesse correttamente effettuato l'accertamento richiesto sul piano soggettivo circa la tempestività e la volontà riparatoria dell'imputata. I giudici di merito hanno motivatamente ritenuto che le condotte della Mocellin avessero creato un'apparenza di adempimento personale e avessero ritardato l'intervento del fideiussore, escludendo così la tempestività della manifestazione di volontà riparatoria e l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6. La motivazione è stata ritenuta congrua e priva di aporie logiche; tutte le doglianze difensive sono state assorbite. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lett. b), c) ed e)

    Norma indicata quale base dei motivi di cassazione proposti; la Corte ha valutato tali censure e le ha ritenute infondate rispetto alla verifica di merito svolta dai giudici d'appello

  • art. 62 c.p.

    L'attenuante per riparazione del danno richiede una manifestazione concreta e tempestiva della volontà riparatoria attribuibile all'imputato; l'accertamento di tale elemento è di fatto e rientra nella cognizione del giudice di merito

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: applicata dalla Corte per imporre alla ricorrente il pagamento delle spese

  • Sez. 6, n. 27422

    21/05/2025 (sentenza rescindente)

    La sentenza di legittimità precedente aveva annullato la decisione di merito per mancato accertamento sul piano soggettivo della riparazione del danno, rimettendo la valutazione al giudice di rinvio

  • Sez. 4, n. 6144

    28/11/2017, dep. 2018, Rv. 271969-01

    Principio richiamato secondo cui comportamenti idonei a creare un'apparenza di adempimento o a ritardare l'intervento di terzi possono contrastare la riconoscibilità della tempestiva volontà riparatoria

Massime di principio

  • Per ottenere l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6 c.p., non basta che il danno sia stato risarcito tramite terzi: è necessario dimostrare una manifestazione personale, concreta e tempestiva della volontà riparatoria dell'imputato
  • La valutazione della tempestività e della soggettività della riparazione è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; la Corte di cassazione esercita sindacato molto limitato su tali valutazioni e interviene solo per vizi manifesti di logicità o aporie
  • Documenti che attestano pagamenti o liberatorie sono elementi utili, ma il loro rilievo dipende dalla prova che il pagamento sia stato realmente promosso, condiviso o voluto dall'imputato; la mera esistenza di una liberatoria non determina automaticamente l'attenuante
  • Comportamenti che appaiono volti a creare un'illusione di adempimento o a ritardare l'intervento di un terzo fideiussore possono ostare al riconoscimento della tempestività della riparazione
  • In caso di annullamento da parte della Cassazione con rinvio per mancato accertamento di elementi soggettivi, il giudice di rinvio deve fare specifici accertamenti di fatto richiesti dalla decisione di legittimità; la conferma delle conclusioni del giudice di rinvio sarà difficilmente censurabile in cassazione salvo palese illogicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.