Cassazione Penale, Sentenza n. 26872/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Roma che confermava la condanna di primo grado per i reati di percosse e lesioni personali. Il motivo unico dedotto in Cassazione contestava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato, rilevando che la motivazione di merito non presentava evidenti illogicità e che il giudice di merito non è tenuto a considerare tutti gli elementi, ma solo quelli ritenuti decisivi.
La decisione
La Corte ha inoltre rilevato che, in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022, i reati contestati sono divenuti procedibili a querela e competenza del giudice di pace, con conseguente diverso quadro sanzionatorio (sanzione pecuniaria e permanenza domiciliare). Tenendo conto del principio di retroattività della legge penale più favorevole, la Corte ha concluso che la pena detentiva originariamente inflitta non è più conforme al tipo legale e che, alla data rilevata (in assenza di sospensioni), è intervenuta la prescrizione il 21/02/2023. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
d.lgs. n. 150 del 2022
Ha reso i reati di percosse e lesioni personali procedibili a querela e ha trasferito la competenza al giudice di pace, modificando il tipo di sanzione applicabile (sanzione pecuniaria e permanenza domiciliare anziché pena detentiva).
art. 2 cod. pen.
Principio della retroattività della legge penale più favorevole, applicato per valutare l'effetto della modifica normativa sulle pene e sulla prescrizione.
art. 673 cod. proc. pen.
Citato a contrasto per spiegare che l'abolitio criminis può essere rilevata anche in sede esecutiva con revoca della sentenza, ma la sopravvenuta procedibilità a querela non incide allo stesso modo sul "giudicato sostanziale".
Giurisprudenza (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551)
Richiamata per distinguere l'effetto dell'abolitio criminis rispetto alla mera modifica del regime di procedibilità; la giurisprudenza afferma che la sola sopravvenuta procedibilità a querela non è idonea a incidere sul giudicato sostanziale.
Principio consolidato della Corte di Cassazione sulla motivazione del diniego delle attenuanti generiche
Il giudice di merito non è tenuto a esaminare e riportare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli; è sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi o rilevanti per il diniego delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi che censurano la valutazione discrezionale del giudice di merito (come il rifiuto delle attenuanti generiche) sono spesso inammissibili o manifestamente infondati se la motivazione non presenta evidenti illogicità; occorre dimostrare errori di diritto o palese illogicità nella motivazione.
- La modifica normativa che rende un reato procedibile a querela e ne cambia il quadro sanzionatorio può essere applicata retroattivamente in favore dell'imputato (art. 2 c.p.), con conseguente verifica della conformità della pena al nuovo tipo legale e possibile estinzione della responsabilità per prescrizione.
- Va operata una distinzione tra abolitio criminis (che può incidere sul giudicato ed essere rilevata anche se il ricorso è inammissibile, consentendo revoca ai sensi dell'art. 673 c.p.p.) e la mera variazione della procedibilità: quest'ultima, pur rilevante per la prescrizione e per la tipologia della pena, non sempre cancella il "giudicato sostanziale".
- In situazioni analoghe occorre calcolare con attenzione il termine di prescrizione alla luce della nuova qualificazione normativa, verificare eventuali sospensioni/interruzioni e la data di maturazione della prescrizione; se il reato è estinto la Corte può annullare la sentenza senza rinvio.
- Prima di proporre ricorso per la mancata concessione di attenuanti generiche è preferibile segnalare profili di illegittimità della motivazione (contraddizioni, illogicità manifeste, violazione di legge) piuttosto che una mera divergenza valutativa sui fatti.
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