Cassazione Civile, Ordinanza n. 20093/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguarda l’IMU per l’anno 2013 su un terreno edificabile inserito in un comparto urbanistico perequativo. La CTR aveva accolto parzialmente l’appello della contribuente, rideterminando il valore del terreno in euro 108,00 al mq e respingendo la richiesta di rideterminazione o esclusione delle sanzioni. Il Comune ricorre per cassazione con tre motivi: con i primi due denuncia omessa o insufficiente valutazione di un fatto decisivo e vizio di motivazione, lamentando che la CTR non avrebbe considerato la delibera del Consiglio comunale n. 21/01/2013, che avrebbe modificato l’assetto del comparto edificatorio CR46 perequativo e rimosso gli ostacoli all’edificazione, incidendo così sul valore del bene; richiama anche precedenti definizioni conciliative relative alle annualità 2008-2012 a valori diversi. Con il terzo motivo deduce violazione delle norme sulla perequazione urbanistica e sulla giurisdizione tributaria, sostenendo che la potenzialità edificatoria si rifletta sull’intero comparto e che i terreni siano imponibili ai fini IMU in ragione della perequazione.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara ammissibile il ricorso, rigetta l’eccezione di inammissibilità formulata dalla contribuente, accoglie il primo e il secondo motivo, rigetta il terzo. Cassa quindi la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda valorizzando la delibera comunale del 2013 e la concreta evoluzione della situazione edificatoria, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è richiamato come parametro del motivo relativo all’omessa o insufficiente valutazione di un fatto decisivo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è richiamato in relazione al vizio di motivazione e alla nullità della sentenza per violazione delle regole formali della motivazione.
art. 1, d.lgs. 546/1992
è richiamato insieme all’art. 36 del medesimo decreto e alle norme del codice di procedura civile per censurare la motivazione della sentenza tributaria.
art. 36, d.lgs. 546/1992
è richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.
art. 132 c.p.c.
è richiamato come parametro del requisito di motivazione della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
è richiamato come norma sul contenuto della motivazione.
art. 1, comma 162, L. 296/2006
è richiamato dal ricorrente nel terzo motivo in relazione alla disciplina dell’IMU.
art. 2, d.lgs. 546/1992
è richiamato dal ricorrente nel terzo motivo in relazione alla giurisdizione tributaria.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la Corte precisa che il principio di autosufficienza del ricorso non va inteso in modo eccessivamente formalistico, purché siano indicati il contenuto degli atti richiamati e la loro presenza nel fascicolo di merito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il requisito di specificità non impone una trascrizione integrale degli atti processuali richiamati, purché il ricorso renda comprensibile la questione di fatto e indichi con precisione il contenuto degli atti rilevanti e la loro collocazione nel fascicolo di merito.
- Il vizio motivazionale è ravvisabile quando la decisione non affronta un fatto decisivo specificamente allegato e discusso tra le parti, specialmente se quel fatto incide direttamente sulla determinazione della base imponibile.
- In tema di imposizione su aree inserite in comparti perequativi, la verifica del valore imponibile deve essere ancorata alla concreta situazione urbanistica e alla sua evoluzione, non potendo la motivazione arrestarsi a formule assertive o a richiami generici a precedenti decisioni.
- La questione della imponibilità del comparto perequativo è distinta da quella della quantificazione del valore del terreno: l’esistenza della potenzialità edificatoria può essere correttamente affermata, ma resta da motivare in modo puntuale il quantum della base imponibile alla luce dei dati urbanistici sopravvenuti.
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