Cassazione Civile, Ordinanza n. 08876/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa in crisi)
La controversia
Una società si era aggiudicata, in una procedura di vendita competitiva nell’ambito di una procedura concorsuale, una motonave. Dopo l’acquisto lamentava che il bene presentasse caratteristiche inferiori a quelle indicate nel bando di vendita, in particolare quanto a capacità di carico e di trasporto passeggeri, nonché vetustà e usura, e chiedeva l’ammissione al passivo, in prededuzione, di un credito risarcitorio per i costi sostenuti per adeguare l’imbarcazione, per il noleggio di un’altra nave e per il lucro cessante. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo, ritenendo che, nei trasferimenti coattivi concorsuali, non operasse la garanzia per vizi della cosa venduta e che, nella specie, non ricorressero i presupposti dell’aliud pro alio, poiché il natante era comunque idoneo alla navigazione e al trasporto passeggeri. In Cassazione la ricorrente principale ha denunciato: motivazione apparente e illogica sulla nozione di aliud pro alio; invalidità/inefficacia della clausola del bando che escludeva la responsabilità del venditore; omesso esame di fatti decisivi relativi alla centralità dei parametri del bando e agli esborsi sostenuti per il noleggio sostitutivo. La resistente ha proposto controricorso e ricorso incidentale, poi dichiarato inefficace perché tardivo rispetto al termine fallimentare.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che la motivazione del Tribunale non fosse apparente, poiché esponeva in modo comprensibile le ragioni fattuali e giuridiche del rigetto, e ha osservato che le censure, pur formalmente formulate come vizi motivazionali, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito. Ha inoltre escluso che la fattispecie integrasse una vendita di aliud pro alio, richiamando l’orientamento consolidato secondo cui ciò ricorre solo quando il bene sia radicalmente e ontologicamente diverso da quello trasferito oppure sia definitivamente inidoneo alla sua destinazione d’uso. I fatti indicati come omessi sono stati ritenuti non decisivi, perché neutrali rispetto al tema dell’aliud pro alio. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace perché tardivo ai sensi dell’art. 334 c.p.c., in combinato con il termine speciale previsto dalla legge fallimentare. La ricorrente principale è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente dedotto dal ricorrente
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare nullità della sentenza per asserita motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per il preteso omesso esame di fatti decisivi
art. 2922 c.c.
nei trasferimenti coattivi concorsuali esclude l’applicazione della garanzia per vizi della cosa venduta, salvo il caso di aliud pro alio
artt. 1490 e segg. c.c.
non trovano applicazione nella vendita forzata concorsuale, salvo diversa qualificazione della fattispecie come aliud pro alio
art. 98 l. fall.
richiamato nel ricorso incidentale
art. 99 l. fall.
il ricorso incidentale è stato ritenuto tardivo rispetto al termine previsto per l’opposizione allo stato passivo
art. 101 l. fall.
richiamato nel ricorso incidentale
art. 345 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale
art. 1453 c.c.
richiamato nel ricorso incidentale
art. 334, comma 2, c.p.c.
l’impugnazione incidentale tardiva è inefficace se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile
art. 96 c.p.c.
la responsabilità aggravata richiede mala fede o colpa grave, non essendo sufficiente la mera soccombenza
art. 24 Cost.
richiamato per escludere un’applicazione automatica o lata dell’art. 96 c.p.c.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel trasferimento coattivo concorsuale la disciplina della garanzia per vizi della compravendita volontaria non si applica in via diretta; la tutela dell’aggiudicatario può operare solo se il bene trasferito sia radicalmente diverso da quello offerto oppure sia definitivamente inidoneo alla destinazione economico-funzionale cui era preordinato.
- La nozione di aliud pro alio è di stretta interpretazione e ricorre solo in presenza di una diversità ontologica del bene o di un’impossibilità definitiva di uso conforme alla destinazione d’uso; non basta la mera minore qualità, la difformità o la necessità di adeguamenti.
- La denuncia di motivazione apparente è infondata quando il provvedimento impugnato esponga, in modo sintetico ma intellegibile, il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
- Le censure formalmente indirizzate contro la motivazione non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove, estranea al giudizio di legittimità.
- I fatti dedotti come omessi sono decisivi solo se, ove valutati, avrebbero potuto condurre con certezza a una soluzione diversa della controversia; restano irrilevanti se neutrali rispetto al thema decidendum.
- L’impugnazione incidentale tardiva diviene inefficace se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede la prova di mala fede o colpa grave e non può essere automatica per il solo fatto della soccombenza.
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