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Ordinanza

Ordinanza n. 3919/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, ​- del provvedimento di esclusione d.d. rep. QH/253/2026 del 15/06/2026 (prot. QH/44440/2026) adottato da Roma capitale nell’ambito della procedura di gara «per l’accordo quadro con un solo operatore economico ex art. 59 del codice per l’affidamento del servizio per il sostegno alla competitività delle imprese e lo sviluppo del digitale suddiviso in due lotti» Lotto 1 – CIG B9D74888A0; - della nota PEC del 15 giugno 2026, recante «Trasmissione d.d. rep. QH/253/2026 del 15 giugno 2026 (prot. QH/44440/2026) di ammissione ed esclusione dei concorrenti dalla procedura di gara», con cui è stato trasmesso il provvedimento di esclusione; - del verbale prot. n. SU/7633 del 4 giugno 2026, richiamato nel provvedimento di esclusione e mai comunicato e/o trasmesso al r.t.i. ricorrente; - della relazione del r.u.p. arch. Roberto Bucci prot.n. QH/44386 del 15 giugno 2026, richiamato nel provvedimento di esclusione e mai comunicato e/o trasmesso al r.t.i. ricorrente; - del provvedimento prot. QH/2026/0046976 del 26/06/2026, con cui l’ente ha rigettato l’istanza di annullamento in autotutela presentata dal r.t.i. ricorrente, confermando il provvedimento di esclusione; - ove occorra dell’art. 9 del disciplinare di gara, laddove interpretato nel senso che la mancata indicazione nella domanda di partecipazione dell’impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile, comporti l’esclusione del concorrente; - ove occorra, dell’art. 14 del disciplinare di gara, nella parte in cui esclude il soccorso istruttorio in caso di «omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del Disciplinare di gara»; - nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, ivi incluso il bando di gara, nonché il provvedimento di aggiudicazione nelle more eventualmente adottato, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi vantati dal r.t.i. ricorrente;

Giustizia amministrativa202607223

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di esclusione da una gara per l’affidamento di un servizio di sostegno alla competitività delle imprese e allo sviluppo del digitale, nonché il diniego di annullamento in autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui è stata esclusa dal lotto 1 di una procedura per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico. Sono stati impugnati anche la comunicazione dell’esclusione, il verbale e la relazione del RUP richiamati nell’atto e non trasmessi alla ricorrente, il successivo rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela, nonché, ove occorrente, le disposizioni del disciplinare interpretate nel senso di sanzionare con l’esclusione l’omessa indicazione, nella domanda di partecipazione, dell’impegno ad assicurare quote di occupazione giovanile e femminile e di escludere il soccorso istruttorio per tale omissione. Il testo dell’ordinanza non espone ulteriori motivi di illegittimità dedotti nel merito; nella fase cautelare la ricorrente ha chiesto la sospensione dell’efficacia dell’esclusione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare perché ha ritenuto non attuale il periculum in mora: al momento della camera di consiglio non era ancora stato adottato il provvedimento di aggiudicazione e, sino a tale adozione, non risultava una lesione irreversibile non suscettibile di attendere la definizione del giudizio di merito. Il giudice ha inoltre rilevato che l’eventuale aggiudicazione avrebbe dovuto essere impugnata con motivi aggiunti e che tale impugnazione avrebbe comportato ex lege la sospensione dell’efficacia dell’aggiudicazione sino alla pronuncia cautelare. Senza anticipare la valutazione sul fumus boni iuris e sulla legittimità dell’esclusione, il TAR ha disposto, per completare l’istruzione del fascicolo, il deposito da parte dell’amministrazione della nota prot. SU/2026/0007649 del 4 giugno 2026 entro quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il rigetto è stato fondato sull’assenza di un periculum in mora attuale.

  • art. 120 c.p.a.

    Il giudice ha richiamato l’effetto sospensivo ex lege derivante dall’impugnazione dell’eventuale aggiudicazione con motivi aggiunti, senza indicare nel testo il comma specificamente applicato.

Massime di principio

  • In una gara pubblica, quando al momento della decisione cautelare non sia ancora stata adottata l’aggiudicazione, l’esclusione del concorrente non determina necessariamente un periculum in mora attuale, se la lesione prospettata può attendere la definizione del giudizio di merito senza divenire irreversibile.
  • L’eventuale successiva aggiudicazione deve essere impugnata con motivi aggiunti; secondo la disciplina richiamata dal giudice, tale impugnazione determina ex lege la sospensione dell’efficacia dell’aggiudicazione fino alla pronuncia cautelare del giudice competente.
  • Il rigetto della domanda cautelare per difetto di periculum in mora non preclude l’adozione di misure istruttorie necessarie a completare il fascicolo processuale, mediante ordine all’amministrazione di depositare documenti rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusioneSoccorso istruttorio
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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