Sentenza n. 592/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1084/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28.08.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il beneficio della carta del docente, comprensivo della maggior somma tra interessi e rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1084/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha documentato l'accredito del bonus carta del docente per gli anni richiesti e lo ha comunicato al difensore della ricorrente. La ricorrente ha quindi riconosciuto la soddisfazione della pretesa relativa al beneficio principale, ma ha dedotto la mancata corresponsione degli interessi o della rivalutazione monetaria, espressamente previsti dalla sentenza del giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla corresponsione del bonus carta del docente, ritenendo che il pagamento intervenuto dopo la proposizione del ricorso avesse soddisfatto integralmente tale parte della pretesa. Ha invece ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario anche per quanto riguarda la maggior somma tra interessi e rivalutazione, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, già nominato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, dovrà provvedere in via sostitutiva entro i successivi novanta giorni, su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500, oltre accessori e restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa sostanziale azionata sia stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio; il TAR lo ha applicato alla parte relativa all'accredito della carta del docente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento intervenuto dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte della pretesa effettivamente e integralmente soddisfatta.
- Quando il titolo giudiziale passato in giudicato impone il pagamento anche della maggior somma tra interessi e rivalutazione, l'amministrazione deve eseguire il giudicato anche sotto tale profilo, non essendo sufficiente il pagamento della sola sorte capitale o del beneficio principale.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione degli obblighi residui e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza di parte in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione.
Come è indicizzato
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