Regolamento (UE) 2024/1773
Regolamento delegato (UE) 2024/1773 della Commissione, del 13 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dettagliato della politica relativa agli accordi contrattuali per l’utilizzo di servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti prestati da fornitori terzi di servizi TIC
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato definisce il contenuto minimo e le modalità di strutturazione della politica che le entità finanziarie devono adottare per governare gli accordi con fornitori terzi di servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti. Esso disciplina valutazione del rischio, dovuta diligenza, conflitti di interessi, clausole contrattuali, monitoraggio e strategie di uscita, con un’impostazione proporzionata al profilo di rischio e alla complessità dell’ente. La disciplina rafforza il ruolo dell’organo di gestione e richiede coerenza con il quadro DORA, con gli obblighi di protezione dei dati e con gli altri requisiti settoriali applicabili.
Norme tecniche di regolamentazione sul contenuto dettagliato della politica per gli accordi contrattuali relativi all’uso di servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti affidati a fornitori terzi nel settore finanziario.
Ambito di applicazione
Si applica alle entità finanziarie soggette al regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) quando elaborano, adottano e riesaminano la politica relativa agli accordi contrattuali per l’utilizzo di servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti prestati da fornitori terzi di servizi TIC. La disciplina opera su base individuale e, se del caso, su base subconsolidata e consolidata; nei gruppi, l’impresa madre responsabile del bilancio consolidato o subconsolidato assicura un’applicazione coerente a tutte le entità del gruppo. Rilevano anche i fornitori infragruppo, i subappaltatori della catena di fornitura TIC e i fornitori situati in Stati membri o paesi terzi. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Politica sugli accordi contrattuali per servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti
Il regolamento delegato (UE) 2024/1773 integra il regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) specificando il contenuto dettagliato della politica che le entità finanziarie devono adottare per governare gli accordi contrattuali con fornitori terzi di servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti. La finalità è rafforzare la resilienza operativa digitale del settore finanziario, assicurando un presidio strutturato dei rischi derivanti dall’esternalizzazione tecnologica lungo l’intero ciclo di vita del rapporto contrattuale.
Ambito e criterio di proporzionalità
La disciplina si applica alle entità finanziarie soggette a DORA, sia individualmente sia, se del caso, su base subconsolidata e consolidata. Il regolamento insiste sulla necessità di una applicazione proporzionata, calibrata su dimensioni, profilo di rischio, struttura, complessità operativa e natura dei servizi forniti. In ambito di gruppo, l’impresa madre che redige il bilancio consolidato o subconsolidato deve garantire coerenza uniforme della politica in tutte le entità del perimetro.
Elementi da considerare nella politica
La politica deve valutare, tra gli altri, il tipo di servizio TIC affidato in outsourcing, la localizzazione del fornitore o della capogruppo, il fatto che il servizio sia prestato in uno Stato membro o in un paese terzo, la natura dei dati condivisi, l’appartenenza del fornitore al gruppo, il regime autorizzatorio o di vigilanza applicabile, la concentrazione su pochi fornitori, la trasferibilità del servizio e l’impatto di una eventuale discontinuità sulla continuità aziendale e sulla disponibilità dei servizi.
Governance, responsabilità interne e ruolo dell’organo di gestione
L’organo di gestione mantiene la responsabilità ultima del controllo dei rischi informatici e deve riesaminare la politica almeno una volta l’anno, aggiornandola ove necessario. La politica deve individuare chiaramente i ruoli interni incaricati di approvare, gestire, controllare e documentare gli accordi, nonché il dirigente o ruolo di rango elevato responsabile del monitoraggio. Deve inoltre definire le linee di comunicazione verso l’organo di gestione, il contenuto delle informazioni da trasmettere e la frequenza dei flussi informativi.
Coerenza con DORA, audit e diritti di vigilanza
Gli accordi contrattuali devono essere coerenti con il quadro di gestione dei rischi informatici, con la politica di sicurezza delle informazioni, con la politica di continuità operativa TIC e con gli obblighi di segnalazione degli incidenti previsti da DORA. Il regolamento richiede che i servizi esternalizzati siano soggetti a riesame indipendente e inclusi nel piano di audit. Inoltre, gli accordi non possono esonerare l’entità finanziaria dalle sue responsabilità né ostacolare la vigilanza: devono garantire il diritto di accesso di autorità competenti, revisori e soggetti designati ai dati e ai locali connessi ai servizi TIC.
Pianificazione, valutazione dei rischi e dovuta diligenza
Prima della conclusione del contratto, l’entità deve definire le esigenze aziendali e svolgere una valutazione dei rischi, anche a livello consolidato o subconsolidato se applicabile. La valutazione deve considerare i rischi operativi, giuridici, informatici, reputazionali, di protezione e disponibilità dei dati, nonché quelli legati alla localizzazione del fornitore o del trattamento e ai rischi di concentrazione TIC.
La dovuta diligenza deve essere proporzionata e includere la verifica di reputazione, capacità tecniche e organizzative, risorse finanziarie, umane e tecniche, sicurezza delle informazioni, controlli interni, autorizzazioni o registrazioni eventualmente richieste, capacità di seguire l’evoluzione tecnologica, ricorso a subappaltatori, esposizione a paesi terzi e rischi connessi a embarghi o sanzioni. Deve inoltre essere valutata la disponibilità di misure di attenuazione e continuità operativa, nonché il livello di garanzia offerto mediante audit, certificazioni e altre evidenze documentali.
Conflitti di interessi
La politica deve prevedere misure per identificare, prevenire e gestire i conflitti di interessi effettivi o potenziali, con monitoraggio continuativo. Per i fornitori infragruppo, le condizioni contrattuali, incluse quelle economiche, devono essere definite in modo obiettivo.
Clausole contrattuali, audit e modifiche sostanziali
Gli accordi contrattuali devono essere scritti e contenere tutti gli elementi richiesti dall’articolo 30, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2022/2554, oltre alle clausole necessarie per adempiere alla normativa settoriale applicabile. Devono riconoscere all’entità finanziaria il diritto di accedere alle informazioni, effettuare ispezioni, audit e test TIC, anche con audit congiunti o test di penetrazione guidati dalla minaccia con altre entità che utilizzano lo stesso fornitore.
Il regolamento consente l’utilizzo di certificazioni e relazioni di audit di terzi, ma non in via esclusiva e continuativa: l’entità deve verificare l’idoneità del soggetto certificatore o auditor, la copertura dei sistemi e controlli essenziali, l’aggiornamento delle evidenze e il diritto contrattuale di ampliare l’ambito di controllo. Le modifiche sostanziali dell’accordo devono essere formalizzate per iscritto con data e firma di tutte le parti.
Monitoraggio delle prestazioni e gestione delle carenze
La politica deve stabilire indicatori e misure per monitorare continuativamente le prestazioni del fornitore, compresa la conformità ai requisiti di riservatezza, disponibilità, integrità e autenticità dei dati e alle procedure dell’entità finanziaria. Devono essere previsti SLA, eventuali penali, relazioni periodiche e sugli incidenti, KPI, KCI, audit, autocertificazioni e revisioni indipendenti. I risultati del monitoraggio devono essere documentati e utilizzati per aggiornare la valutazione dei rischi.
In caso di carenze o incidenti, la politica deve prevedere misure correttive e un sistema di monitoraggio della loro attuazione entro un termine definito, commisurato alla gravità delle carenze.
Uscita dal contratto e resilienza operativa
Per ogni accordo deve esistere un piano di uscita documentato, soggetto a revisione e test periodici. Il piano deve considerare interruzioni di servizio impreviste e persistenti, mancata o inadeguata erogazione e risoluzione inattesa del rapporto. Deve essere realistico, attuabile e basato su scenari plausibili, con tempi compatibili con le clausole contrattuali di uscita e di risoluzione.
Protezione dei dati personali
Quando il fornitore terzo tratta dati personali in qualità di responsabile del trattamento, la politica e il contratto devono integrarsi con il regolamento (UE) 2016/679. Restano pertanto fermi gli obblighi di contratto scritto, sicurezza del trattamento e gli altri elementi richiesti dal GDPR.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Profilo di rischio e proporzionalità
La politica deve tenere conto delle dimensioni, del profilo di rischio complessivo e della complessità dell’entità finanziaria, nonché della natura, della portata e della complessità dei servizi, attività e operazioni. Tra gli elementi da considerare figurano il tipo di servizio TIC esternalizzato, la sede del fornitore o della sua capogruppo, la localizzazione in Stato membro o paese terzo, la natura dei dati trattati, l’appartenenza al gruppo, il regime di vigilanza del fornitore, la concentrazione su pochi fornitori, la trasferibilità del servizio e l’impatto di eventuali perturbazioni sulla continuità aziendale.
Governance di gruppo e ruolo dell’organo di gestione
Nei gruppi, l’impresa madre deve garantire un’applicazione coerente della politica a tutti i livelli pertinenti. L’organo di gestione deve riesaminare la politica almeno una volta all’anno, aggiornarla se necessario e assicurare l’attuazione tempestiva delle modifiche. La politica deve inoltre individuare responsabilità interne, linee di reporting, ruolo del dirigente responsabile del monitoraggio e adeguate competenze interne per la supervisione degli accordi contrattuali.
Coerenza con il quadro DORA e controlli interni
Gli accordi contrattuali devono essere coerenti con il quadro di gestione dei rischi informatici, la politica di sicurezza delle informazioni, la politica di continuità operativa TIC e gli obblighi di segnalazione degli incidenti previsti dal regolamento (UE) 2022/2554. I servizi TIC esternalizzati devono essere soggetti a riesame indipendente e inclusi nel piano di audit. La politica deve inoltre chiarire che gli accordi non esonerano l’entità finanziaria dalle proprie responsabilità e non ostacolano la vigilanza o l’accesso di autorità, revisori e soggetti designati ai dati e ai locali pertinenti.
Fasi del ciclo di vita degli accordi contrattuali
La politica deve disciplinare tutte le fasi principali del ciclo di vita degli accordi: pianificazione, valutazione dei rischi, dovuta diligenza, approvazione di nuovi contratti o modifiche sostanziali, coinvolgimento delle funzioni aziendali e di controllo, attuazione, monitoraggio, tenuta della documentazione e gestione dell’uscita. Deve inoltre tener conto del registro delle informazioni previsto dall’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2554.
Valutazione dei rischi ex ante
Prima della conclusione del contratto l’entità finanziaria deve definire le esigenze aziendali e svolgere una valutazione dei rischi, anche a livello consolidato o subconsolidato se applicabile. La valutazione deve considerare i requisiti del regolamento (UE) 2022/2554 e della legislazione settoriale UE pertinente, nonché i rischi operativi, giuridici, informatici, reputazionali, di protezione dei dati, di disponibilità dei dati, legati alla localizzazione del trattamento/conservazione e al luogo del fornitore, e i rischi di concentrazione TIC.
Dovuta diligenza nella selezione dei fornitori
La politica deve prevedere un processo proporzionato di selezione e valutazione dei fornitori, includendo i fornitori infragruppo. L’entità deve verificare reputazione, capacità, competenze, risorse finanziarie/umane/tecniche, standard di sicurezza, organizzazione interna, gestione dei rischi, controlli interni, eventuali autorizzazioni o registrazioni, capacità di monitorare l’evoluzione tecnologica, eventuale uso di subappaltatori, impatto della localizzazione in paesi terzi, diritto di audit e requisiti etici e sociali. Il processo deve inoltre valutare misure di attenuazione e continuità operativa del fornitore e può basarsi su audit/valutazioni indipendenti, relazioni di audit, certificazioni di terzi e altre informazioni pertinenti.
Conflitti di interessi
La politica deve prevedere misure per individuare, prevenire e gestire i conflitti di interessi, con monitoraggio continuo. In caso di fornitori infragruppo, le condizioni del servizio, incluse quelle economiche, devono essere determinate in modo obiettivo.
Clausole contrattuali e diritti di accesso, audit e test
Gli accordi devono essere scritti e includere tutti gli elementi richiesti dall’articolo 30, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2022/2554, oltre agli obblighi pertinenti di altre norme UE e nazionali. Devono prevedere il diritto di accesso alle informazioni, ispezioni, audit e test TIC. Il regolamento ammette audit interni o di terzi designati, audit e test congiunti, certificazioni di terzi e relazioni di audit, ma vieta che l’entità si affidi esclusivamente nel tempo a certificazioni o relazioni: sono richieste condizioni di idoneità, copertura dei sistemi e controlli essenziali, aggiornamento continuo, diritto di richiedere estensioni dell’ambito e diritto a audit individuali o congiunti. Le modifiche sostanziali devono essere formalizzate per iscritto con data e firma delle parti.
Monitoraggio continuativo delle prestazioni
Gli accordi devono indicare misure e indicatori chiave per monitorare continuativamente le prestazioni del fornitore, inclusa la conformità a riservatezza, disponibilità, integrità e autenticità dei dati, nonché alle politiche dell’entità. Devono essere previste misure in caso di mancato rispetto degli SLA, comprese eventuali penali. L’entità deve ricevere relazioni periodiche, sugli incidenti, sulla fornitura dei servizi, sulla sicurezza TIC e sulla continuità operativa, oltre a informazioni pertinenti; deve inoltre valutare le prestazioni con KPI/KCI, audit, autocertificazioni e revisioni indipendenti, documentando gli esiti e aggiornando la valutazione dei rischi. Se emergono carenze o incidenti, la politica deve prevedere misure correttive e il monitoraggio della loro attuazione entro tempi definiti.
Piani di uscita e risoluzione
Per ciascun accordo contrattuale deve esistere un piano di uscita documentato, soggetto a revisione e test periodici. Il piano deve considerare interruzioni impreviste e persistenti del servizio, erogazione inadeguata o mancata prestazione e risoluzione inattesa del contratto. Esso deve essere realistico, fattibile, fondato su scenari plausibili e ipotesi ragionevoli, con un calendario di attuazione compatibile con le condizioni contrattuali di uscita e risoluzione.
Protezione dei dati personali e rapporto con il GDPR
Quando il fornitore terzo è responsabile del trattamento di dati personali, la politica e gli accordi contrattuali devono integrarsi con gli obblighi del regolamento (UE) 2016/679, inclusa la stipula di un contratto scritto, le garanzie di sicurezza del trattamento e gli altri elementi richiesti dal GDPR.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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