Regolamento (UE) 2019/2117
Regolamento (UE) 2019/2117 della Commissione del 29 novembre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in blocco l’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 per allinearlo alle modifiche approvate alla 18ª Conferenza delle Parti della CITES (CoP 18). Le modifiche riguardano soprattutto l’inserimento, lo spostamento o la rimozione di specie e popolazioni negli allegati A, B, C e D, oltre a nuove o modificate annotazioni che incidono su quali parti e derivati siano soggetti al controllo. Sono inoltre introdotte o chiarite definizioni operative rilevanti per il commercio di prodotti forestali, musicali e di specie vegetali. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 aggiornando gli elenchi CITES di specie di flora e fauna selvatiche e le relative annotazioni e note interpretative.
Ambito di applicazione
Si applica a tutte le specie di flora e fauna selvatiche incluse negli allegati A, B, C e D del regolamento (CE) n. 338/97, nonché agli operatori che commerciano, importano, esportano o riesportano esemplari, parti e derivati nel territorio dell’Unione. L’intervento recepisce gli emendamenti agli allegati della Convenzione CITES adottati alla CoP 18 e aggiorna di conseguenza la classificazione delle specie, le annotazioni, le definizioni interpretative e talune esclusioni/deroghe. Non introduce un regime autonomo diverso, ma sostituisce integralmente l’allegato del regolamento 338/97; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.
Aggiornamento degli allegati del regolamento (CE) n. 338/97 in materia di commercio di specie selvatiche
Il regolamento (UE) 2019/2117 della Commissione è un atto di aggiornamento tecnico-sostanziale del regime UE di controllo del commercio di specie di fauna e flora selvatiche. Esso dà attuazione, nell’ordinamento dell’Unione, alle modifiche adottate alla 18ª Conferenza delle Parti della CITES (Geneva, 17-28 agosto 2019), con l’obiettivo di mantenere allineati gli allegati del regolamento (CE) n. 338/97 agli allegati della Convenzione e alle nuove esigenze di conservazione.
Finalità e contesto normativo
Il regolamento (CE) n. 338/97 disciplina il commercio di specie elencate nei propri allegati, comprendendo sia specie CITES sia specie il cui stato di conservazione richiede controllo o monitoraggio negli scambi da, verso e all’interno dell’Unione. A seguito della CoP 18 sono state apportate numerose modifiche agli allegati della Convenzione, che devono riflettersi negli allegati del regolamento europeo. La Commissione evidenzia inoltre l’esigenza di aggiornare le annotazioni interpretative e le definizioni operative per assicurare certezza applicativa agli operatori e alle autorità competenti.
Modifiche alle liste di specie e popolazioni
La parte più rilevante dell’intervento consiste nella revisione delle specie incluse negli allegati A, B, C e D. Alcuni taxa vengono inseriti nell’allegato A perché aggiunti all’Appendice I CITES; altri passano dall’Appendice II all’Appendice I e sono quindi spostati dall’allegato B all’allegato A; altri ancora vengono declassati dall’Appendice I all’Appendice II e si spostano dall’allegato A all’allegato B. Il regolamento interviene anche su singole popolazioni geografiche, con effetti differenziati per gli esemplari provenienti da determinati Stati o aree, e in alcuni casi mantiene quote zero o limitazioni specifiche per gli esemplari selvatici.
Tra gli esempi espressamente richiamati nei considerando figurano:
- l’inserimento in allegato A di nuovi taxa come Ceratophora erdeleni, Ceratophora karu, Ceratophora tennentii, Cophotis ceylanica, Cophotis dumbara, Gonatodes daudini, Achillides chikae hermeli e Parides burchellanus;
- il trasferimento in allegato A di specie come Aonyx cinerea, Lutrogale perspicillata, Balearica pavonina, Cuora bourreti, Cuora picturata, Mauremys annamensis e Geochelone elegans;
- il trasferimento in allegato B di Vicugna vicugna per alcune popolazioni, di Leporillus conditor, Pseudomys fieldi, Xeromys myoides, Zyzomys pedunculatus, Dasyornis broadbenti litoralis, Dasyornis longirostris e Crocodylus acutus per la popolazione del Messico;
- l’inserimento in allegato B di nuove specie e generi, tra cui Giraffa camelopardalis, Syrmaticus reevesii, Goniurosaurus spp., Gekko gecko, Paroedura androyensis, Ctenosaura spp., Pseudocerastes urarachnoides, Echinotriton chinhaiensis, Echinotriton maxiquadratus, Paramesotriton spp., Tylototriton spp., Isurus oxyrinchus, Isurus paucus, Glaucostegus spp., Rhinidae spp., Poecilotheria spp., Widdringtonia whytei, Pterocarpus tinctorius e Cedrela spp.;
- la rimozione dall’allegato D di Syrmaticus reevesii, Ctenosaura quinquecarinata, Paramesotriton spp. e Tylototriton spp., in conseguenza del loro inserimento nell’Appendice II CITES.
Annotazioni e parti/derivati controllati
Il regolamento aggiorna numerose annotazioni, che sono determinanti per stabilire quali parti e derivati restino sottoposti al regime di controllo. Le annotazioni incidono, tra l’altro, su:
- Saiga tatarica e Saiga borealis, con nuova annotazione nell’Appendice II;
- Pericopsis elata, con sostituzione dell’annotazione da #5 a #17;
- Vicugna vicugna, con revisione delle condizioni di commercio della fibra;
- Aloe ferox, Adansonia grandidieri e Dalbergia spp., Guibourtia demeusei, Guibourtia pellegriniana, Guibourtia tessmannii.
Le note interpretative chiariscono inoltre che, quando una specie è inserita negli allegati A, B o C, in linea generale sono compresi anche l’intero esemplare e le sue parti e derivati, salvo annotazioni che limitino l’ambito di tutela. Per numerose piante sono stabilite eccezioni specifiche, ad esempio per semi, polline, colture in vitro, fiori recisi, prodotti finiti confezionati per la vendita al dettaglio, o determinate parti di legno.
Definizioni operative rilevanti per gli operatori
Tra gli elementi di maggiore interesse pratico vi è l’introduzione di definizioni precise nelle note di interpretazione degli allegati. In particolare, vengono definiti:
- "finished musical instruments", "finished musical instrument accessories" e "finished musical instrument parts";
- "shipment", intesa come carico trasportato con un unico documento di trasporto o come pezzi indossati, trasportati o inseriti nel bagaglio personale;
- "transformed wood", con rinvio al codice HS 44.09;
- "powder", "woodchips" e "finished products packaged and ready for retail trade".
Per il legno riferito ad alcune specie di Dalbergia/Guibourtia è chiarito che il limite dei 10 kg per spedizione va verificato con riferimento al peso delle singole porzioni di legno contenute in ciascun articolo della spedizione, non al peso complessivo della spedizione.
Regole speciali su vicuña, elefanti e altre categorie tassative
Il testo di allegato contiene note particolarmente articolate su alcuni gruppi di specie. Per la vicuña (Vicugna vicugna) è consentito il commercio internazionale della fibra, e dei prodotti derivati, solo se la fibra proviene dalla tosatura di animali vivi e se sono rispettate specifiche regole di autorizzazione, marcatura e identificazione del paese d’origine. Per gli elefanti africani delle popolazioni di Botswana, Namibia, Sud Africa e Zimbabwe sono previste eccezioni e condizioni molto dettagliate per alcuni tipi di commercio, inclusa la possibilità di commercio di avorio grezzo registrato alle condizioni rigorose indicate nella nota 5.
Allegato D e specie soggette a monitoraggio
L’allegato D continua a svolgere la funzione di monitoraggio per specie non necessariamente soggette al livello più alto di protezione. Per la fauna, il regolamento si applica di regola solo agli esemplari vivi e agli esemplari morti interi o sostanzialmente interi, salvo annotazioni che estendano il controllo ad altre parti e derivati. Per la flora, l’applicazione generale riguarda solo gli esemplari vivi, con eccezioni per alcune annotazioni relative a piante essiccate o fresche, legname e prodotti derivati.
Entrata in vigore
Il regolamento si fonda sull’articolo 19(5) del regolamento (CE) n. 338/97 e richiama l’articolo XV.1(c) della Convenzione CITES per motivare l’entrata in vigore accelerata. Entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati CITES dell’UE
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 con il testo allegato al regolamento (UE) 2019/2117. L’aggiornamento recepisce gli emendamenti adottati alla CoP 18 della CITES, con revisione delle specie inserite negli allegati A, B, C e D dell’Unione.
Nuove inclusioni, trasferimenti e cancellazioni di specie
Sono introdotte numerose modifiche alla classificazione delle specie: alcune sono aggiunte all’allegato A perché inserite nell’Appendice I CITES; altre sono trasferite da Appendice II a I o da I a II; altre ancora vengono inserite o rimosse dagli allegati B, C o D. Tra gli esempi principali figurano l’inclusione in allegato A di nuovi taxa come Ceratophora erdeleni, Ceratophora karu, Ceratophora tennentii, Cophotis ceylanica, Cophotis dumbara, Gonatodes daudini, Achillides chikae hermeli e Parides burchellanus; il trasferimento in allegato A di specie come Aonyx cinerea, Lutrogale perspicillata, Balearica pavonina, Cuora bourreti, Cuora picturata, Mauremys annamensis e Geochelone elegans; il passaggio in allegato B di specie come Vicugna vicugna (con annotazione), Leporillus conditor, Pseudomys fieldi, Xeromys myoides, Zyzomys pedunculatus, Dasyornis broadbenti litoralis, Dasyornis longirostris e Crocodylus acutus (popolazione del Messico, con annotazione).
Aggiornamento delle annotazioni e delle condizioni di commercio
Vengono recepite nuove annotazioni e modificate quelle esistenti per diverse specie e gruppi tassonomici, tra cui Saiga tatarica e Saiga borealis, Pericopsis elata (annotazione #17), Vicugna vicugna, Aloe ferox, Adansonia grandidieri e Dalbergia spp., Guibourtia demeusei, Guibourtia pellegriniana, Guibourtia tessmannii. Le annotazioni precisano quali parti e derivati sono controllati e quali sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento.
Nuove definizioni interpretative
Nelle note di interpretazione degli allegati A, B, C e D sono inserite o aggiornate definizioni di termini chiave: "finished musical instruments", "finished musical instrument accessories", "finished musical instrument parts", "shipment" e "transformed wood". Sono definite anche nozioni come estratto, prodotto finito confezionato e pronto per la vendita al dettaglio, polvere, woodchips e il criterio dei 10 kg per spedizione per talune specie legnose.
Inserimento di specie in allegato C e D
Sono incluse nell’allegato C numerose specie recentemente aggiunte all’Appendice III CITES su richiesta di Cuba; sono rimosse dall’allegato C le specie o indicazioni territoriali non più presenti nell’Appendice III su richiesta della Costa Rica. L’allegato D resta dedicato alle specie soggette a monitoraggio, con regole limitate a esemplari vivi e, per la fauna, a esemplari morti interi o sostanzialmente interi, salvo annotazioni specifiche.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Come è indicizzato
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