Ordinanza n. 1663/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, n. 333/2026, pubblicata in data 18/03/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Sezione I, n. 333/2026, di reiezione del ricorso di primo grado; l’ordinanza cautelare riguarda la richiesta di sospensione della relativa efficacia
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Puglia che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia della sentenza ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Dal testo emerge che l’appello concerneva una proroga la cui durata complessiva era stata ritenuta contenuta nel limite annuale previsto dalla legge. L’appellante ha inoltre dedotto un periculum in mora connesso all’impedimento allo svolgimento di corsi, senza tuttavia indicare in modo preciso e documentato quali corsi sarebbero rimasti impediti fino all’udienza di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che l’appello non fosse manifestamente assistito da tale requisito, considerando che la durata complessiva della proroga risultava contenuta nel limite annuale di legge. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che le deduzioni dell’appellante non erano supportate dalla precisa e documentata indicazione dei corsi concretamente impediti dal provvedimento impugnato sino alla trattazione del merito, fissata per il 17 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata è stata esaminata in sede cautelare; la misura è stata negata per l’assenza di un fumus boni iuris manifestamente favorevole e per l’insufficiente dimostrazione del periculum in mora.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado può essere negata quando la questione prospettata non presenta un fumus boni iuris manifestamente favorevole, anche alla luce della conformità dell’atto amministrativo al limite temporale previsto dalla legge.
- Il periculum in mora deve essere allegato e documentato con indicazioni concrete e specifiche circa le attività o gli interessi effettivamente compromessi dal provvedimento fino alla decisione di merito; non è sufficiente una deduzione generica dell’impedimento allo svolgimento di attività formative.
- La novità delle questioni oggetto dell’appello può costituire giusto motivo per compensare le spese della fase cautelare.
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