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Sentenza

Sentenza n. 500/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento 1) della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Taormina n. 32 del 29 agosto 2025, pubblicata all’Albo Pretorio in data 29 settembre 2025, con la quale è stato aggiornato il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco per gli anni 2022 e 2023, ai sensi dell’art 10 Legge n. 353 del 21/11/2000, limitatamente alla parte di interesse di cui infra si dirà; 2) di qualsiasi atto istruttorio eseguito e/o acquisito nell’ambito del procedimento diretto ad aggiornare il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco per gli anni 2022-2023 concluso con la deliberazione di cui al superiore punto n. 1; 3) di qualsiasi altro atto presupposto, dipendente e/o esecutivo degli atti impugnati.

Giustizia amministrativa202502607

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio comunale di aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco per gli anni 2022 e 2023, nella parte in cui ha incluso l’intera particella 76 del foglio 2, anziché la sola superficie effettivamente percorsa dal fuoco

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la deliberazione comunale con cui il terreno di sua proprietà, parzialmente interessato da un incendio del 25 luglio 2023, è stato inserito nel catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco per l’intera estensione di 3.220 mq, anziché per i soli 2.100 mq indicati dalla società. In via preliminare il Comune ha eccepito il difetto di interesse, sostenendo che la deliberazione catastale avesse natura meramente ricognitiva e non costitutiva dei vincoli derivanti direttamente dall’art. 10 della legge n. 353/2000. Ha inoltre eccepito l’omessa impugnazione degli atti istruttori del Corpo Forestale. Nel merito, la ricorrente ha dedotto: violazione delle garanzie partecipative e dell’art. 7 della legge n. 241/1990, per omessa considerazione delle note trasmesse nel marzo 2024 e della documentazione allegata; violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della legge n. 353/2000, carenza e erroneità dell’istruttoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e contraddittorietà con precedenti accertamenti del Corpo Forestale, poiché il Comune avrebbe utilizzato i file vettoriali senza svolgere rilievi topografici idonei a delimitare con precisione la superficie incendiata; disparità di trattamento rispetto ad altri casi nei quali erano state valutate opere preventive di decespugliamento e scerbatura. La società ha prodotto, tra l’altro, una perizia tecnica giurata, documentazione fotografica, estratti del Sistema Informativo Forestale e atti del Corpo Forestale dai quali sarebbe emerso che la restante superficie di 1.120 mq non era stata percorsa dal fuoco.

La decisione

Il TAR ha respinto entrambe le eccezioni preliminari. Ha riconosciuto l’interesse a ricorrere, affermando che, pur avendo natura ricognitiva e dichiarativa, l’atto di aggiornamento del catasto incendi è direttamente lesivo nella parte in cui include il terreno del privato e deve poter essere impugnato per contestare i presupposti di fatto e di diritto dell’operatività dei vincoli. Ha inoltre escluso che i file vettoriali trasmessi dal Corpo Forestale fossero atti presupposti autonomamente lesivi: si tratta di elementi istruttori endoprocedimentali, impugnabili unitamente al provvedimento conclusivo che li recepisce. Nel merito ha accolto il secondo motivo, limitatamente al vizio di carenza di istruttoria, assorbendo gli altri motivi. Il Comune aveva fondato la ricognizione principalmente sui file vettoriali, sui dati del Sistema Informativo Forestale e sulla sovrapposizione informatica con le particelle catastali; tuttavia, il Corpo Forestale aveva chiarito che tali file, rilevati con GPS non differenziale, costituiscono soltanto un ausilio e non sostituiscono i rilievi topografici necessari per l’apposizione di un vincolo particellare. Negli atti del procedimento non risultava l’esecuzione di tali rilievi. Inoltre, la documentazione fotografica e gli estratti SIF prodotti dalla ricorrente rendevano verosimile che alcune porzioni della particella non fossero state interessate dall’incendio. Il TAR ha quindi annullato la deliberazione limitatamente all’inclusione dell’intera particella 76 per 3.220 mq, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Le spese sono state compensate, con condanna del Comune alla refusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 10 l. 353/2000

    vincoli previsti dall’art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353

    I vincoli sui soprassuoli percorsi dal fuoco operano direttamente per effetto della legge e del verificarsi dell’incendio; il catasto comunale ha natura ricognitiva e dichiarativa, ma l’atto che individua concretamente le aree è impugnabile per contestare la ricognizione dei presupposti di fatto e di diritto.

  • art. 7 l. 241/1990

    La violazione delle garanzie partecipative è stata dedotta dalla ricorrente, ma il motivo è stato assorbito dopo l’accoglimento della censura di carenza istruttoria.

  • artt. 1 e 2 l. 241/1990

    principi generali di trasparenza e certezza giuridica

    Impongono all’amministrazione di adottare provvedimenti espressi anche quando abbiano valenza meramente ricognitiva di effetti direttamente derivanti dalla legge, così da rendere conoscibile la ricognizione e consentirne il controllo giurisdizionale.

  • artt. 24 e 113 Cost.

    prerogativa costituzionale

    La possibilità di impugnare l’atto ricognitivo è necessaria per garantire la tutela giurisdizionale contro l’erronea individuazione delle condizioni di fatto e di diritto cui la legge collega vincoli amministrativi.

Massime di principio

  • L’atto comunale di istituzione o aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, pur avendo natura meramente ricognitiva e non costitutiva dei vincoli derivanti dall’art. 10 della legge n. 353/2000, è direttamente impugnabile dal proprietario quando includa il suo terreno, perché incide concretamente sulla sua sfera giuridica e consente di contestare la ricognizione dei presupposti dell’applicazione dei vincoli.
  • I file vettoriali delle aree percorse dal fuoco elaborati dal Corpo Forestale con GPS non differenziale costituiscono un ausilio istruttorio e non sostituiscono i rilievi topografici necessari per individuare con precisione particellare le aree da sottoporre ai vincoli dell’art. 10 della legge n. 353/2000.
  • L’amministrazione comunale che aggiorna il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco deve svolgere un’istruttoria adeguata e verificare specificamente l’estensione dell’area effettivamente interessata dall’incendio; la mera sovrapposizione informatica tra file vettoriali e particelle catastali non è sufficiente quando emergano elementi concreti idonei a mettere in dubbio la corrispondenza tra l’intera particella e la superficie bruciata.
  • Gli accertamenti tecnici endoprocedimentali privi di autonoma capacità lesiva non devono essere impugnati separatamente, potendo essere contestati insieme al provvedimento conclusivo che li recepisce e dal quale deriva la lesione attuale.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentaleTrasparenza e pubblicità

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