Cassazione Civile, Ordinanza n. 01950/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 2005 con cui veniva contestato un maggior reddito d'impresa e, conseguentemente, maggiori imposte. La CTP di Roma ha rigettato il ricorso; la CTR del Lazio ha respinto anche l'appello della contribuente. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Nelle more del giudizio di legittimità, tuttavia, la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, dichiarando di avere aderito alla c.d. rottamazione delle cartelle comprendenti quelle relative alle pretese tributarie oggetto della lite e producendo la quietanza del versamento effettuato. Sebbene la rinuncia non risultasse notificata o comunicata alla controparte, la Corte ha ritenuto che tale atto evidenziasse la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente all'adesione della ricorrente alla definizione agevolata e al deposito della relativa quietanza. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite, ritenendo che la condanna del contribuente sarebbe stata incompatibile con la ratio della soluzione premiale. Ha escluso, infine, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso non risultava notificata o comunicata, ma l'atto è stato comunque valorizzato come indice della sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'impugnazione.
art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità sopravvenuta non ricorrono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del doppio contributo unificato.
Massime di principio
- La sopravvenuta adesione del ricorrente a una definizione agevolata delle pretese tributarie oggetto del giudizio può determinare la carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso per cassazione e condurre alla dichiarazione di inammissibilità sopravvenuta, anche se la rinuncia non sia stata formalmente notificata o comunicata alla controparte.
- Quando il contribuente sceglie una soluzione premiale di definizione della lite tributaria, la compensazione delle spese di giudizio può essere disposta in considerazione della ratio dell'istituto e dell'inopportunità di una condanna alle spese.
- L'inammissibilità sopravvenuta del ricorso non integra automaticamente il presupposto per il raddoppio del contributo unificato previsto dalla disciplina speciale.
- Ai fini dell'interesse ad agire in cassazione, rileva la persistenza di una utilità concreta e attuale della decisione; ove tale utilità venga meno per fatti sopravvenuti, il ricorso diviene inammissibile.
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