Sentenza n. 10685/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento - della Determinazione Dirigenziale rep n. CO/3001/2021, prot. n. CO/1514411/2021 del 28/12/2021 anticipata alla pec del difensore in data 23 febbraio 2022 con cui Roma Capitale ha intimato lo sgombero di area demaniale marittima di mq 86 di cui mq 34 coperti occupati da un Cottage ad uso residenza estiva, fila D9, N.C.E.U foglio 1123 particella 334 sub 2, in lungomare Amerigo Vespucci n.90, Ostia Lido.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dirigenziale di sgombero di un'area demaniale marittima occupata da un cottage ad uso residenza estiva nel litorale di Ostia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale gli aveva intimato lo sgombero di un'area demaniale marittima di 86 metri quadrati, in parte occupata da un cottage. Il testo non espone analiticamente le censure di illegittimità, limitandosi a riferire che il ricorso deduceva una serie di profili di illegittimità. Le amministrazioni resistenti si erano costituite chiedendo il rigetto del ricorso. Con memoria del 24 febbraio 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione del ricorrente. Il giudice ha affermato che il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di avere perso interesse alla decisione. In tal caso il giudice deve dichiarare l'improcedibilità, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese di lite sono state integralmente compensate per giusti motivi, in considerazione del carattere meramente processuale della pronuncia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.
La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento senza specifica interpretazione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato, senza ulteriore specificazione.
Massime di principio
- Fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, il ricorrente ha la disponibilità dell'azione e può dichiarare di avere perso interesse alla decisione.
- Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire né procedere d'ufficio alla prosecuzione del giudizio.
Come è indicizzato
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