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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46883/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 9/11/2022 del Tribunale di Gela che, in sede esecutiva, ha rigettato la richiesta di revoca/annullamento dell'ordine impartito il 21/10/2022 dal Procuratore della Repubblica di Gela di dare esecuzione all'ordine di demolizione di opere abusive realizzate nel 2012 su terreno di proprietà del ricorrente, ordine già irrevocabile ai sensi della sentenza del 20/06/2014. Il ricorrente deduce violazioni di norme urbanistiche e di prassi amministrativa (artt. 36 e 45 DPR 380/2001; artt. 33, 38 e 44 legge 47/1985; artt. 34, 88 e 112 d.lgs. 104/2010 o 112/2010; artt. 4 e 5 legge 2248/1865), vizio di motivazione, travisamento della prova documentale e inesistenza dell'atto. In fatto: richiesta di sanatoria presentata nel 2012, rigetto comunale nel 2013, sentenza TAR del 04/07/2014 che aveva annullato il rigetto, successiva presentazione di una presunta "sollecitazione"/nuova domanda nel 2020 e nuovo diniego nel 17/06/2021 che si fonderebbe su parametri urbanistici sopravvenuti e più restrittivi; il Comune avrebbe omesso di riesaminare motivatamente la prima istanza dopo la sentenza amministrativa.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: l'ordine di demolizione derivante da sentenza irrevocabile ha natura di sanzione amministrativa reale (non penale) e non è soggetto a prescrizione; tale ordine può essere revocato o sospeso in sede esecutiva soltanto se sopravvengono atti amministrativi del tutto incompatibili con esso e la incompatibilità non può essere meramente eventuale o futura. Nel caso concreto l'opera non risulta mai effettivamente sanata dall'amministrazione, il ricorrente non ha impugnato il diniego del 2021 né ha prodotto l'istanza e il provvedimento contestato richiesti per dimostrare il suo assunto; la mera pendenza di un ricorso o la presentazione di una nuova domanda di condono non sospendono automaticamente l'esecuzione della sentenza di demolizione. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia)

    La sentenza richiama la natura amministrativa della sanzione demolitoria prevista dall'art. 31 e l'ambito delle istanze di sanatoria disciplinate dagli artt. 36 e 45: l'ordine di demolizione derivante da sentenza irrevocabile è una misura ripristinatoria reale ed è riesaminabile in sede esecutiva solo se sopravvengono atti amministrativi incompatibili.

  • Legge 28 febbraio 1985, n. 47 (condono edilizio)

    Richiamata come quadro normativo sulle domande di condono, con riferimento al criterio che la mera presentazione o il riesame non sospendono automaticamente l'efficacia dell'ordine demolitorio se non sussistono atti amministrativi incompatibili e provati.

  • D.lgs. 2010 (richiamato dal ricorrente)

    artt. 34, 88, 112 (d.lgs. n. 104/2010 o n. 112/2010 nel testo)

    Il ricorrente invoca obblighi di riesame amministrativo; la Corte osserva che tali profili non esonerano dall'onere probatorio di dimostrare l'esistenza di atti amministrativi sopravvenuti che rendano impossibile l'esecuzione della demolizione.

  • Legge 29 settembre 1865, n. 2248

    Richiamata nella doglianza del ricorrente in relazione a poteri e procedure amministrative antiche; non ha però inciso sull'esito quando non è stata documentata la sussistenza di atti incompatibili.

  • Codice di procedura penale

    Applicato per disporre la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione derivante da sentenza irrevocabile è una sanzione amministrativa di natura reale e non si estingue per prescrizione come una pena.
  • La revoca o sospensione dell'ordine di demolizione in sede esecutiva è possibile solo se l'attore dimostra atti amministrativi successivi e del tutto incompatibili con l'ordine (non si richiedono semplici ipotesi o possibilità future).
  • La mera pendenza di ricorsi amministrativi o la presentazione di una nuova istanza di sanatoria non bloccano automaticamente l'esecuzione di una sentenza di demolizione; è necessario produrre e impugnare specifici provvedimenti amministrativi che comprovino l'incompatibilità.
  • Il ricorrente ha l'onere di allegare e provare gli atti amministrativi (istanze, dinieghi, provvedimenti) che fondano la richiesta di revoca/sospensione; la mancata produzione rende la domanda inammissibile.
  • In sede esecutiva il giudice verifica sia la legittimità che l'efficacia del titolo abilitativo sopravvenuto; tuttavia, senza atti amministrativi certi e impugnati, l'esecuzione resta eseguibile.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e somme a titolo di ammenda quando l'inosservanza delle regole procedurali o la carenza probatoria siano imputabili al ricorrente.

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