Cassazione Civile, Ordinanza n. 21784/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossione)
La controversia
La controversia origina da una dichiarazione di fallimento pronunciata dal tribunale su istanza dell'Agenzia delle entrate-Riscossione nei confronti di una società cooperativa ormai cessata. La Corte d'appello aveva dichiarato la nullità della sentenza di fallimento ritenendo invalida la costituzione dell'Agenzia nella fase prefallimentare, perché assistita da un avvocato del libero foro senza una deliberazione motivata, sottoposta agli organi di vigilanza, che giustificasse il ricorso a tale difesa. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione delle norme che disciplinano la sua rappresentanza e difesa in giudizio e sostenendo che essa può proporre l'istanza di fallimento tramite avvocato del libero foro senza necessità della delibera prevista per il diverso caso del ricorso all'Avvocatura dello Stato. Un secondo motivo è proposto in via subordinata, ma resta assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato alla luce dei principi già affermati dalle Sezioni Unite sulla difesa dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. In particolare, si afferma che la scelta tra Avvocatura dello Stato e avvocato del libero foro dipende dalla riconducibilità del caso alle ipotesi previste dalla convenzione e che, quando l'Agenzia agisce con uno o con l'altro difensore nei casi consentiti, il relativo presupposto di legge si presume senza necessità di specifica allegazione o prova. Conseguentemente il secondo motivo viene dichiarato assorbito, la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dal ricorrente a sostegno della possibilità di rappresentanza e difesa dell'Agenzia in giudizio tramite avvocato del libero foro.
art. 12, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina della difesa tecnica nei giudizi tributari e connessi.
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dal ricorrente a sostegno della legittimazione processuale dell'Agenzia.
art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016 conv. in l. n. 225/2016
Norma richiamata per la disciplina dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e della sua difesa in giudizio.
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933
Cita la necessità di apposita e motivata delibera nei casi speciali in cui si ricorra all'Avvocatura dello Stato.
artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50/2016
Richiamati come parametri da rispettare per il ricorso ad avvocati del libero foro.
art. 1, comma 5, d.l. n. 193/2016 conv. in l. n. 225/2016
Richiamato quale base dei criteri generali per l'affidamento del patrocinio a difensori esterni.
Massime di principio
- L'Agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi, nei casi consentiti, di avvocati del libero foro senza necessità di una specifica deliberazione motivata o di allegazione del relativo presupposto in giudizio.
- La necessità della delibera prevista per il ricorso all'Avvocatura dello Stato opera solo nelle ipotesi speciali in cui la convenzione o la legge riservino il patrocinio all'Avvocatura, mentre negli altri casi la difesa esterna è libera nei limiti normativi.
- Quando la parte pubblica si costituisce con un difensore scelto secondo il modello consentito dall'ordinamento, il presupposto di legittimazione processuale si presume implicitamente e non richiede prova specifica, neppure in cassazione.
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