Sentenza del 06/10/2015 n. 985 - Comm. Trib. Prov. Campobasso
Processo tributario - documenti informatici contenenti copia di atti pubblici - Accertamento della conformità - Mancata contestazione-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che la cartella di pagamento fosse invalida perché priva di firma elettronica e perché la copia informatica dell'atto originale analogico non risultava corredata dall'attestazione di conformità prevista dall'art. 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale). La questione riguardava quindi l'efficacia probatoria, nel processo tributario, della copia informatica di un atto pubblico notificato tramite PEC quando manchino firma digitale o attestazione formale di conformità.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta infondata. L'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005 non trova applicazione quando, nel giudizio tributario, la conformità del documento informatico all'originale non sia stata specificamente contestata dalla controparte. In tale situazione, la copia informatica può essere utilizzata e valutata come corrispondente all'originale, senza che la mancanza della firma elettronica o dell'attestazione formale di conformità determini automaticamente l'invalidità dell'atto o della notificazione.
Norme richiamate
Art. 22, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale)
I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private o documenti in genere, compresi gli atti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta od associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
La norma disciplina i requisiti formali per attribuire piena efficacia probatoria alle copie informatiche di atti analogici, ma tali requisiti non devono essere applicati in modo automatico quando la conformità della copia all'originale non è stata contestata in modo specifico nel processo tributario.
Articoli 2714 e 2715 del codice civile
Sono richiamati dal Codice dell'amministrazione digitale per individuare l'efficacia probatoria delle copie degli atti pubblici e delle scritture private autenticate.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la mancanza di firma digitale o di attestazione formale di conformità della copia informatica non comporta necessariamente l'invalidità dell'atto, se la controparte non contesta specificamente la conformità della copia all'originale.
- La contestazione della conformità deve essere puntuale e riferita al documento o all'atto concreto; una contestazione generica della validità del documento informatico può non essere sufficiente.
- Quando la conformità della copia informatica all'originale è incontroversa, il giudice può attribuire rilevanza probatoria al documento prodotto anche se non sono presenti tutti gli elementi formali normalmente richiesti dall'art. 22 del d.lgs. n. 82/2005.
- Chi intende disconoscere una copia informatica deve farlo tempestivamente e in modo specifico, indicando perché il documento non corrisponderebbe all'originale o quali elementi essenziali sarebbero mancanti.
- La trasmissione tramite PEC, da sola, non rende invalida una cartella o un altro atto privo di firma elettronica quando il contenuto e la conformità all'originale non siano stati concretamente messi in discussione.
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