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Sentenza

Sentenza del 05/11/2019 n. 28356 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2006, relativo a maggiori imposte per Euro 1.566.309,00, oltre interessi e sanzioni, contestando alla società consolidata N. s.r.l. l'utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti. La consolidante S. aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, l'inesistenza della notifica alla N., già cancellata dal registro delle imprese, l'invalidità della notifica presso la propria sede, la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento, l'inapplicabilità del raddoppio dei termini alla consolidante, l'assenza di un'adeguata motivazione sulla responsabilità solidale e la violazione del contraddittorio preventivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto valida la notifica dell'unico atto alla consolidante, in quanto la consolidante e la consolidata sono solidalmente responsabili per la maggiore imposta nell'ambito del consolidato fiscale e la consolidata è obbligata a eleggere domicilio presso la consolidante per le notifiche. La notifica effettuata alla consolidata dopo la sua cancellazione era inesistente, ma ciò non ha compromesso la validità della notifica alla consolidante. È stato inoltre ritenuto applicabile il raddoppio dei termini di accertamento, anche nei confronti della consolidante, poiché gli indizi di reato riguardavano la consolidata e l'accertamento era unitario. La censura sulla motivazione dell'avviso è stata dichiarata inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, mentre è stata esclusa la necessità di un contraddittorio preventivo generalizzato per imposte non armonizzate. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 13.000,00, oltre accessori, nonché dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 117, 118, 119, 120, 122 e 127 (TUIR)

    La società o l'ente controllante è responsabile per la maggiore imposta accertata e per i relativi interessi; ciascuna società controllata è responsabile solidalmente con la controllante.

    Nel regime del consolidato nazionale, la rettifica del reddito della consolidata può determinare una responsabilità solidale della consolidata e della consolidante per la maggiore imposta, con possibilità di emissione di un atto unitario notificato a entrambe.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40-bis

    Le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato sono effettuate con unico atto, notificato sia alla consolidata che alla consolidante.

    L'accertamento relativo al consolidato deve essere strutturato come atto unitario e consolidante e consolidata sono litisconsorti necessari. Se la consolidata si è estinta, occorre valutare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suoi successori, quando identificabili e processualmente necessari.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43

    In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, i termini ordinari per l'accertamento sono raddoppiati.

    Per il regime temporale applicabile alla controversia, il raddoppio dipendeva dalla sussistenza di fatti idonei a imporre la denuncia penale, anche se la denuncia era stata presentata tardivamente o non era poi sfociata in una condanna. Il giudice tributario deve verificare concretamente l'esistenza dei presupposti del reato, evitando utilizzi pretestuosi del raddoppio.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 119, comma 1, lett. c

    Elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la società o ente controllante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione.

    Nel consolidato fiscale l'elezione di domicilio presso la controllante è obbligatoria e irrevocabile fino alla scadenza dei termini di accertamento; la notifica presso la controllante produce effetti anche nei confronti della consolidata.

  • Codice civile, art. 2495

    La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione.

    La notifica indirizzata alla società già cancellata è inesistente nei confronti della società estinta. Tuttavia, in presenza di responsabilità solidale nel consolidato, l'inesistenza di tale notifica non impedisce necessariamente la validità della notifica effettuata alla consolidante.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36

    Disciplina la responsabilità e gli obblighi di amministratori, liquidatori e soci.

    La norma fonda una responsabilità autonoma, di natura civilistica, e non comporta automaticamente la successione degli amministratori o dei liquidatori nel debito tributario della società estinta. La responsabilità degli ex soci presuppone, tra l'altro, la prova dell'avvenuta attribuzione di beni sociali e opera nei limiti del valore ricevuto.

  • Codice di procedura civile, art. 366

    Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente. Chi contesta la motivazione dell'avviso di accertamento deve riportarne testualmente il contenuto rilevante, così da consentire alla Corte di verificare la censura senza ricorrere ad atti esterni.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione, anche implicitamente, comporta il rigetto delle domande o eccezioni della parte.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 12, e Cass., Sezioni Unite, n. 24823/2015

    Non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per tutti i tributi non armonizzati; l'obbligo sussiste solo quando è previsto da una specifica disposizione. Per i tributi armonizzati, l'invalidità richiede anche l'indicazione concreta delle difese che il contribuente avrebbe potuto svolgere.

Massime di principio

  • Nel consolidato fiscale, la consolidante può essere chiamata a rispondere solidalmente delle maggiori imposte derivanti dalla rettifica del reddito della consolidata, anche quando la contestazione riguarda direttamente operazioni compiute dalla consolidata.
  • L'atto di accertamento relativo al consolidato può essere unico e notificato alla consolidante; l'elezione obbligatoria di domicilio presso la consolidante rende tale notifica efficace anche nei confronti della consolidata.
  • La cancellazione della consolidata prima della notifica può rendere inesistente la notifica nei suoi confronti, ma non annulla automaticamente la pretesa verso la consolidante solidalmente responsabile.
  • Per gli accertamenti soggetti al previgente regime del raddoppio dei termini, è sufficiente la concreta sussistenza di fatti che avrebbero imposto la denuncia penale; la tempestività della denuncia non è necessariamente decisiva, purché gli indizi non siano pretestuosi.
  • Il raddoppio dei termini può riflettersi anche sulla consolidante quando l'accertamento è unitario e la condotta penalmente rilevante della consolidata incide sul reddito complessivo del consolidato.
  • La responsabilità di soci, amministratori e liquidatori della società estinta non è automatica: richiede specifici presupposti e, normalmente, la prova dell'esistenza e della distrazione o distribuzione di attività sociali.
  • In cassazione, le contestazioni sulla motivazione dell'avviso di accertamento devono riportare nel ricorso il testo dell'atto rilevante; in mancanza, la censura può essere dichiarata inammissibile.
  • L'assenza di contraddittorio preventivo non determina sempre l'invalidità dell'accertamento: occorre verificare la natura del tributo e l'esistenza di una specifica norma che imponga il contraddittorio.

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