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Sentenza

Sentenza n. 1519/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - del provvedimento di data ed estremi ignoti con cui l’USR Emilia-Romagna ha disposto l’assegnazione del ricorrente per sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2024/25 alla Scuola -OMISSIS-. -OMISSIS-”, conosciuto, poiché non comunicato, solo successivamente al 28.03.2025 (in quanto caricato sull’area riservata del sito istituzionale dell’amministrazione); - (per quanto occorrer possa) della Circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025 – Candidati interni ed esterni: modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione”; - della Circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Formazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025”; - del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025”; - di ogni altro atto antecedente, conseguente e, comunque connesso, ivi compresa – per quanto occorrer possa – la nota del 3.04.2025 con cui l’I.T.T.S. “O. -OMISSIS-” ha comunicato al ricorrente le date degli esami preliminari propedeutici al sostenimento dell’esame di Stato.

Giustizia amministrativa202505239

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: assegnazione del ricorrente presso un istituto scolastico per sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2024/2025, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'assegnazione, disposta dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, presso un determinato istituto scolastico per sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nell'anno scolastico 2024/2025. Sono stati impugnati, per quanto occorresse, anche le circolari ministeriali relative alle domande di partecipazione e alla formazione delle commissioni, il decreto ministeriale sull'esame di Stato e la comunicazione dell'istituto concernente le date degli esami preliminari. Nel corso del giudizio, con nota depositata il 12 gennaio 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., rilevando che il processo amministrativo è nella disponibilità della parte che lo ha instaurato e che, in virtù del principio della domanda, il giudice non può procedere all'esame nel merito quando il ricorrente dichiari, prima della decisione, di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento. Le spese processuali sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione nel merito comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel quadro delle disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il giudice può esercitare il sindacato giurisdizionale soltanto su iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo resta nella disponibilità della parte che lo ha instaurato.
  • La dichiarazione del ricorrente, resa prima della decisione nel merito, di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse non comporta necessariamente la condanna alle spese, potendo il giudice compensarle quando la peculiarità della vicenda lo giustifichi.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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