Sentenza n. 6820/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata il 30 agosto 2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno e il conseguente ordine alla Questura competente di provvedere con un provvedimento espresso. Nel corso del giudizio, con nota del 3 aprile 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato il ricorso improcedibile. Non è stata quindi esaminata nel merito la legittimità del silenzio né è stato impartito l’ordine alla Questura di provvedere. Le spese di lite sono state compensate per ragioni equitative. Il Collegio ha inoltre liquidato al difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il compenso di euro 903,25, oltre spese generali, IVA e CPA, applicando le riduzioni indicate in sentenza.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
La disposizione è stata applicata per dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nella pronuncia insieme all’art. 35 c.p.a. nell’ambito della definizione del giudizio.
art. 4, comma 9, D.M. 55/2014
Applicato per la riduzione del compenso professionale in ragione della definizione in rito della controversia.
art. 130 d.P.R. 115/2002
Applicato per la riduzione del compenso spettante al difensore in relazione al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina la sopravvenuta carenza di interesse e comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
- Quando il ricorso avverso il silenzio è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non deve esaminare nel merito la legittimità del silenzio né impartire l’ordine all’amministrazione di provvedere.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese di lite possono essere compensate per ragioni equitative.
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