Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6820/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202600667

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata il 30 agosto 2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno e il conseguente ordine alla Questura competente di provvedere con un provvedimento espresso. Nel corso del giudizio, con nota del 3 aprile 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato il ricorso improcedibile. Non è stata quindi esaminata nel merito la legittimità del silenzio né è stato impartito l’ordine alla Questura di provvedere. Le spese di lite sono state compensate per ragioni equitative. Il Collegio ha inoltre liquidato al difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il compenso di euro 903,25, oltre spese generali, IVA e CPA, applicando le riduzioni indicate in sentenza.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    La disposizione è stata applicata per dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nella pronuncia insieme all’art. 35 c.p.a. nell’ambito della definizione del giudizio.

  • art. 4, comma 9, D.M. 55/2014

    Applicato per la riduzione del compenso professionale in ragione della definizione in rito della controversia.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    Applicato per la riduzione del compenso spettante al difensore in relazione al patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina la sopravvenuta carenza di interesse e comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso avverso il silenzio è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non deve esaminare nel merito la legittimità del silenzio né impartire l’ordine all’amministrazione di provvedere.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese di lite possono essere compensate per ragioni equitative.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.